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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2504/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Del Sannio - Sede 82018 San Giorgio Del Sannio BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 674 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6774/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE IA ha impugnato l'avviso di accertamento n. 674, col quale il Comune di San Giorgio del Sannio, intimava alla contribuente il pagamento della TASI per l'anno 2018, relativa ai terreni di cui al Indirizzo_1
dei quali la ricorrente è comproprietaria (per 1/4) coi propri germani Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3
, calcolando l'imposta in €/mq. 14,00, per complessivi € 823,00.
La contribuente contestava la pretesa impositiva, concludendo, in via principale per la nullità dell'atto impugnato, la decadenza dei provvedimenti amministrativi per mancata presentazione ed approvazione dei piani di attuazione, la erroneità della imposizione ed, in via gradata, l'applicazione delle detrazioni per la esistenza del vincolo forestale/montano o la fissazione del valore definitivo in €/mq.1,32 o in €/mq.2,2 come da sentenza della CTR Campania n.2400/2020, il tutto con condanna alle spese e competenze del giudizio anche per lite temeraria.
A motivi della impugnazione eccepiva: a) la sussistenza per i terreni della esenzione di cui al D.Lgs n. 504/92 stante la loro natura montana, forestale ed agro-silvo-pastorale, risultando il Comune di San Giorgio del
Sannio tra i Comuni esentati dal pagamento dell'ICI sulla base della predetta normativa;
la contribuente lamentava la insufficienza del piano industriale redatto dal Sindaco a poter modificare la natura dei terreni, ed evidenziava la mancanza di infrastrutture primarie e secondarie;
b) la non applicabilità dell'imposta stante il divieto di qualsiasi edificazione sino all'approvazione dei piani attuativi;
c) la natura agricola dei fondi da sempre condotti con contratti di affittanza agraria;
d) il contrasto con il principio generale di capacità contributiva stante i ricavi annuali pari ad € 3.000,00 lordi rispetto ad € 6.538,00 richiesti dal Comune;
e) la erroneità della pretesa stante la decisione della CTR Napoli n.2400/2020, passata in giudicato, che aveva attestato il valore ad €/mq 2,2.
La contribuente rappresentava che per la stessa fattispecie la CGT di I grado di Benevento aveva emesso le sentenze n.667/2022 e n.673/2022 che hanno dichiarato nulli ed infondati gli accertamenti, con condanna del Comune al pagamento delle spese dei giudizi, e stante la esistenza di due giudicati contrastanti (CGT
Benevento e CTR Campania) chiedeva applicarsi il principio temporale, per cui l'ultima decisione deve prevalere sulla precedente. Insisteva, poi, per la nullità dell'atto da un punto di vista amministrativo per mancanza degli elementi essenziali, e da un punto di vista civilistico stante la sussistenza della nullità dell'atto.
Con Sentenza n. 1190/2024 in data 8 ottobre 2024, depositata il 11 ottobre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Benevento sez. II ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore dei terreni oggetto dell'accertamento TASI anno 2018 in €/mq.2,20, con riduzione delle sanzioni ed interessi relativi e compensazione delle spese del giudizio.
I primi Giudici rilevavano che la contribuente contesta la pretesa sul presupposto che, avendo i terreni natura esclusivamente agricola-forestale, risultavano esenti dal pagamento, rientrando il Comune di San Giorgio del Sannio nella espressa previsione di cui al D.Lgs. n.504/92. Tale doglianza, a parere dei primi Giudici, non risulta accoglibile in quanto l'agevolazione viene prevista per i terreni agricoli e non per quelli edificabili, stante l'inserimento dei predetti terreni nel PUC, e l'inserimento nel PUC è condizione obbligatoria ai fini dell'assoggettamento ad imposizione del terreno ed ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano in concreto il rilascio della concessione edilizia.
A nulla, poi rileva – osservavano i primi Giudici -, la circostanza dello svolgimento dell'attività agricola, in quanto l'esonero risulta applicabile solo a seguito dell'esercizio diretto del soggetto passivo, il quale deve utilizzarlo per l'espletamento della sua professione. Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che l'impugnata sentenza è fondata solo ed esclusivamente sulla determinazione del valore dei fondi formulato dalla C.G.T. della Campania con sentenza 2400/2020, di € 2,2/mq, ignorando le deduzioni della ricorrente circa la vocazione dei fondi, la ruralità e inedificabilità dei fondi, l'esenzione dell'intero territorio di San Giorgio del Sannio da qualsiasi tributo, la mancata approvazione del piano territoriale.
Invoca il giudicato, e rappresenta che con sentenza n. 673/2022 del 7/12/2022, depositata il 12/12/2022, irrevocabile, la C.G.T. di Benevento sez. I ha accolto l'intera domanda della ricorrente relativa all'avviso di accertamento n. 698 TASI 2015, con conseguente condanna alle spese.
Il Comune di San Giorgio del Sannio non si è costituito.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata. Invero, si ritengono condivisibili le decisioni favorevoli a nominativo_4 aventi ad oggetto sempre avvisi di accertamento con i quali il Comune di San Giorgio del Sannio ha intimato il pagamento della TASI e dell'IMU a fronte della contestazione fatta dalla contribuente che ha eccepito la illegittimità della richiesta trattandosi di terreni da sempre destinati a zona agricola.
In particolare, risulta che i terreni oggetto di causa sono a vocazione e destinazione agricola, non situati in zona industriale, e, quindi, non potevano essere adibiti a scopi industriali od edificatori.
Va evidenziato che, come argomentato con le predette decisioni, la Circolare 14.6.93 del Ministro delle
Finanze esenta i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio dal pagamento dell'IMU in quanto aventi esclusivamente natura agricola.
I terreni in oggetto, dunque, possono essere tassati al più come agricoli in quanto non utilizzabili ai fini edificatori per la sussistenza del vincolo forestale/montano, come fondatamente eccepito dalla ricorrente.
A ciò va aggiunto che i terreni in questione sono stati da sempre oggetto di contratti di affitto agrario a conferma della loro inedificabilità.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 410,00 per il primo grado ed euro
480,00 per il secondo grado oltre accessori dovuti per legge, seguono la soccombenza con attribuzione al difensore antistatario della contribuente appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello con parziale riforma della impugnata decisione. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudio, liquidate complessivamente in Euro 410,00 per il primo grado, ed in Euro 480,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2504/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Del Sannio - Sede 82018 San Giorgio Del Sannio BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 674 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6774/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE IA ha impugnato l'avviso di accertamento n. 674, col quale il Comune di San Giorgio del Sannio, intimava alla contribuente il pagamento della TASI per l'anno 2018, relativa ai terreni di cui al Indirizzo_1
dei quali la ricorrente è comproprietaria (per 1/4) coi propri germani Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3
, calcolando l'imposta in €/mq. 14,00, per complessivi € 823,00.
La contribuente contestava la pretesa impositiva, concludendo, in via principale per la nullità dell'atto impugnato, la decadenza dei provvedimenti amministrativi per mancata presentazione ed approvazione dei piani di attuazione, la erroneità della imposizione ed, in via gradata, l'applicazione delle detrazioni per la esistenza del vincolo forestale/montano o la fissazione del valore definitivo in €/mq.1,32 o in €/mq.2,2 come da sentenza della CTR Campania n.2400/2020, il tutto con condanna alle spese e competenze del giudizio anche per lite temeraria.
A motivi della impugnazione eccepiva: a) la sussistenza per i terreni della esenzione di cui al D.Lgs n. 504/92 stante la loro natura montana, forestale ed agro-silvo-pastorale, risultando il Comune di San Giorgio del
Sannio tra i Comuni esentati dal pagamento dell'ICI sulla base della predetta normativa;
la contribuente lamentava la insufficienza del piano industriale redatto dal Sindaco a poter modificare la natura dei terreni, ed evidenziava la mancanza di infrastrutture primarie e secondarie;
b) la non applicabilità dell'imposta stante il divieto di qualsiasi edificazione sino all'approvazione dei piani attuativi;
c) la natura agricola dei fondi da sempre condotti con contratti di affittanza agraria;
d) il contrasto con il principio generale di capacità contributiva stante i ricavi annuali pari ad € 3.000,00 lordi rispetto ad € 6.538,00 richiesti dal Comune;
e) la erroneità della pretesa stante la decisione della CTR Napoli n.2400/2020, passata in giudicato, che aveva attestato il valore ad €/mq 2,2.
La contribuente rappresentava che per la stessa fattispecie la CGT di I grado di Benevento aveva emesso le sentenze n.667/2022 e n.673/2022 che hanno dichiarato nulli ed infondati gli accertamenti, con condanna del Comune al pagamento delle spese dei giudizi, e stante la esistenza di due giudicati contrastanti (CGT
Benevento e CTR Campania) chiedeva applicarsi il principio temporale, per cui l'ultima decisione deve prevalere sulla precedente. Insisteva, poi, per la nullità dell'atto da un punto di vista amministrativo per mancanza degli elementi essenziali, e da un punto di vista civilistico stante la sussistenza della nullità dell'atto.
Con Sentenza n. 1190/2024 in data 8 ottobre 2024, depositata il 11 ottobre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Benevento sez. II ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore dei terreni oggetto dell'accertamento TASI anno 2018 in €/mq.2,20, con riduzione delle sanzioni ed interessi relativi e compensazione delle spese del giudizio.
I primi Giudici rilevavano che la contribuente contesta la pretesa sul presupposto che, avendo i terreni natura esclusivamente agricola-forestale, risultavano esenti dal pagamento, rientrando il Comune di San Giorgio del Sannio nella espressa previsione di cui al D.Lgs. n.504/92. Tale doglianza, a parere dei primi Giudici, non risulta accoglibile in quanto l'agevolazione viene prevista per i terreni agricoli e non per quelli edificabili, stante l'inserimento dei predetti terreni nel PUC, e l'inserimento nel PUC è condizione obbligatoria ai fini dell'assoggettamento ad imposizione del terreno ed ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano in concreto il rilascio della concessione edilizia.
A nulla, poi rileva – osservavano i primi Giudici -, la circostanza dello svolgimento dell'attività agricola, in quanto l'esonero risulta applicabile solo a seguito dell'esercizio diretto del soggetto passivo, il quale deve utilizzarlo per l'espletamento della sua professione. Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che l'impugnata sentenza è fondata solo ed esclusivamente sulla determinazione del valore dei fondi formulato dalla C.G.T. della Campania con sentenza 2400/2020, di € 2,2/mq, ignorando le deduzioni della ricorrente circa la vocazione dei fondi, la ruralità e inedificabilità dei fondi, l'esenzione dell'intero territorio di San Giorgio del Sannio da qualsiasi tributo, la mancata approvazione del piano territoriale.
Invoca il giudicato, e rappresenta che con sentenza n. 673/2022 del 7/12/2022, depositata il 12/12/2022, irrevocabile, la C.G.T. di Benevento sez. I ha accolto l'intera domanda della ricorrente relativa all'avviso di accertamento n. 698 TASI 2015, con conseguente condanna alle spese.
Il Comune di San Giorgio del Sannio non si è costituito.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata. Invero, si ritengono condivisibili le decisioni favorevoli a nominativo_4 aventi ad oggetto sempre avvisi di accertamento con i quali il Comune di San Giorgio del Sannio ha intimato il pagamento della TASI e dell'IMU a fronte della contestazione fatta dalla contribuente che ha eccepito la illegittimità della richiesta trattandosi di terreni da sempre destinati a zona agricola.
In particolare, risulta che i terreni oggetto di causa sono a vocazione e destinazione agricola, non situati in zona industriale, e, quindi, non potevano essere adibiti a scopi industriali od edificatori.
Va evidenziato che, come argomentato con le predette decisioni, la Circolare 14.6.93 del Ministro delle
Finanze esenta i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio dal pagamento dell'IMU in quanto aventi esclusivamente natura agricola.
I terreni in oggetto, dunque, possono essere tassati al più come agricoli in quanto non utilizzabili ai fini edificatori per la sussistenza del vincolo forestale/montano, come fondatamente eccepito dalla ricorrente.
A ciò va aggiunto che i terreni in questione sono stati da sempre oggetto di contratti di affitto agrario a conferma della loro inedificabilità.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 410,00 per il primo grado ed euro
480,00 per il secondo grado oltre accessori dovuti per legge, seguono la soccombenza con attribuzione al difensore antistatario della contribuente appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello con parziale riforma della impugnata decisione. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudio, liquidate complessivamente in Euro 410,00 per il primo grado, ed in Euro 480,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.