Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 952
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Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo condivisibili le decisioni favorevoli alla contribuente in casi analoghi, basate sulla destinazione agricola dei terreni e sul vincolo forestale/montano, che li rendono non edificabili. Si evidenzia inoltre l'esenzione prevista per i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio.

  • Accolto
    Decadenza dei provvedimenti amministrativi

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo condivisibili le decisioni favorevoli alla contribuente in casi analoghi, basate sulla destinazione agricola dei terreni e sul vincolo forestale/montano, che li rendono non edificabili. Si evidenzia inoltre l'esenzione prevista per i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio.

  • Accolto
    Erroneità della imposizione

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo condivisibili le decisioni favorevoli alla contribuente in casi analoghi, basate sulla destinazione agricola dei terreni e sul vincolo forestale/montano, che li rendono non edificabili. Si evidenzia inoltre l'esenzione prevista per i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio.

  • Accolto
    Applicazione detrazioni per vincolo forestale/montano

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo condivisibili le decisioni favorevoli alla contribuente in casi analoghi, basate sulla destinazione agricola dei terreni e sul vincolo forestale/montano, che li rendono non edificabili. Si evidenzia inoltre l'esenzione prevista per i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio.

  • Accolto
    Giudicato

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo condivisibili le decisioni favorevoli alla contribuente in casi analoghi, basate sulla destinazione agricola dei terreni e sul vincolo forestale/montano, che li rendono non edificabili. Si evidenzia inoltre l'esenzione prevista per i terreni siti nell'agro di San Giorgio del Sannio.

  • Accolto
    Soccombenza del Comune

    La Corte ha accolto l'appello e condannato il Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 952
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo