CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40073 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Trento Visti gli atti, letto il ricorso dell’Avv. Giuliano Valer e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione svolta dal Consigliere IO RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40073 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. RI RI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 12/03/2025, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati ascritti (artt. 624- 625, primo comma, n. 7 e 81 cpv. e 493-ter cod. pen., proc. n. 2020/509 RG Gip;
art. 493-ter cod. pen., proc. n. 2020/683 RG Gip). 2. La difesa affida il ricorso a diversi motivi che, per comodità espositiva, saranno enunciati nel corso della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Il motivo attiene all’esistenza di sufficienti prove dimostrative del coinvolgimento dell’imputato nel fatto illecito che il giudice di merito aveva tratto da un video, neppure assunto agli atti e oggetto di esame da parte del teste di polizia giudiziaria che riprenderebbe il ricorrente, già noto alle Forze dell’Ordine ma col volto semicoperto, mentre effettua un prelievo al bancomat avvalendosi della carta di credito di provenienza furtiva. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia risposto alla censura difensiva relativa all’impossibilità di un riconoscimento risultando del tutto generici i parametri in forza dei quali sarebbe avvenuto (si era al cospetto di un frammento estrapolato dal video attribuibile ad un soggetto qualunque di corporatura magra e minuta). Da ciò ne conseguiva una violazione dei canoni probatori di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed anche l’assenza di prova del furto attribuito all’imputato che fa leva sul possesso di una carta facente parte del compendio furtivo sottratto al querelante. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’attribuzione all’imputato dei prelievi effettuati utilizzando la carta bancomat sottratta alla persona offesa si nutre di convergenti elementi di prova costituiti dalle individuazioni fotografiche effettuate da ben due verbalizzanti mediante confronto con le riprese estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto di credito. Corretto, pertanto, in assenza di travisamenti, è il richiamo all’orientamento della Corte di legittimità a mente del quale il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di 3 sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio, Rv. 285160 – 01, nella quale, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi;
Vedi: n. 1545 del 08/10/1997, Rv. 209925-01). Nel caso in esame, pertanto, l’affermazione di responsabilità origina dalla verifica della pregnanza dell’elemento di prova, di cui è stata saggiata l’attendibilità in ragione del dato, significativo in ragione dei precedenti trascorsi dell’imputato, costituito dalla pregressa conoscenza dell’imputato e delle sue fattezze da parte della polizia giudiziaria. 2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al reato di furto aggravato. Troppo poco era il riferimento alla breve distanza di luogo e di tempo intercorrente tra l’uso indebito della carta e il precedente furto, non essendovi elementi di diretto coinvolgimento dell’imputato nella condotta sottrattiva. Il motivo è manifestamente infondato. Ben può, infatti, il giudice del merito risalire al fatto ignoto sulla scorta di una prova logica che si fonda su puntuali elementi di fatto a carattere non solo gravemente indiziante ma anche convergente. Il ristretto arco temporale intercorso tra la sottrazione e l’uso indebito della carta di debito e la breve distanza tra il luogo in cui era stata parcheggiata l’autovettura ove il compendio venne sottratto e quello in cui il ricorrente si è recato per effettuare i prelievi, costituiscono precise circostanze che, in assenza di elementi di interferenza esterna, consentono di ritenere come la commissione del furto non possa essere logicamente scritta a soggetto diverso dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Si lamenta un mero appiattimento (e automatismo) del giudice di merito sui precedenti penali non sufficiente ad evocare il giudizio di maggior disvalore su cui deve fondarsi l’applicazione dell’aggravante speciale. Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata, con particolare riguardo anche agli argomenti spesi a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta che il richiamo ai precedenti penali è stato comunque evocato a corredo di un complessivo giudizio di disvalore che ha passato in rassegna elementi di gravità 4 desunti dai fatti accertati e indici di pericolosità sociale attinenti alla pericolosità del colpevole. 4. Si propone poi questione di legittimità costituzionale della l. n. 251/05 che ha riformulato il quarto comma dell’art. 99 cod. pen. introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante nell’ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo al giudice di applicare la diminuzione di pena. Richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto, anche in tema di lieve entità del fatto e condotte riparatorie, si deduce il contrasto con gli artt. 3, 25, commi 2 e 3, e 27 Cost. La questione dedotta è inammissibile per difetto di rilevanza in quanto i giudici di merito hanno escluso le invocate attenuanti generiche;
né, col presente ricorso, si è introdotta una specifica censura in ordine alla mancata concessione di dette attenuanti che dovrebbero formare oggetto del giudizio di bilanciamento la cui “rigidità” viene sospettata dal ricorrente di incostituzionalità. Né poi si può ritenere che con la eccezione di incostituzionalità il ricorrente abbia implicitamente dedotto e, dunque, articolato un motivo di ricorso per cassazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche operato dalla Corte territoriale, con conseguente interesse a far valere l’incidente di costituzionalità. Anche a voler prescindere dall’assenza nel ricorso dell’articolazione di uno specifico motivo con cui il ricorrente denunci vizi di legittimità riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la lettura della questione di costituzionalità, per come esposta, non offre alcuno specifico argomento che investa il tema del diniego delle attenuanti generiche, soffermandosi soltanto sulle ragioni che, a detta del ricorrente, deporrebbero per il contrasto dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. con i parametri costituzionali evocati. E tanto a prescindere dal consolidato orientamento della Corte di legittimità con cui il ricorrente omette di confrontarsi a mente del quale è stata più volte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01). 5 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IO RI DR IN
Udita la relazione svolta dal Consigliere IO RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40073 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. RI RI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 12/03/2025, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati ascritti (artt. 624- 625, primo comma, n. 7 e 81 cpv. e 493-ter cod. pen., proc. n. 2020/509 RG Gip;
art. 493-ter cod. pen., proc. n. 2020/683 RG Gip). 2. La difesa affida il ricorso a diversi motivi che, per comodità espositiva, saranno enunciati nel corso della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Il motivo attiene all’esistenza di sufficienti prove dimostrative del coinvolgimento dell’imputato nel fatto illecito che il giudice di merito aveva tratto da un video, neppure assunto agli atti e oggetto di esame da parte del teste di polizia giudiziaria che riprenderebbe il ricorrente, già noto alle Forze dell’Ordine ma col volto semicoperto, mentre effettua un prelievo al bancomat avvalendosi della carta di credito di provenienza furtiva. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia risposto alla censura difensiva relativa all’impossibilità di un riconoscimento risultando del tutto generici i parametri in forza dei quali sarebbe avvenuto (si era al cospetto di un frammento estrapolato dal video attribuibile ad un soggetto qualunque di corporatura magra e minuta). Da ciò ne conseguiva una violazione dei canoni probatori di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed anche l’assenza di prova del furto attribuito all’imputato che fa leva sul possesso di una carta facente parte del compendio furtivo sottratto al querelante. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’attribuzione all’imputato dei prelievi effettuati utilizzando la carta bancomat sottratta alla persona offesa si nutre di convergenti elementi di prova costituiti dalle individuazioni fotografiche effettuate da ben due verbalizzanti mediante confronto con le riprese estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto di credito. Corretto, pertanto, in assenza di travisamenti, è il richiamo all’orientamento della Corte di legittimità a mente del quale il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di 3 sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio, Rv. 285160 – 01, nella quale, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi;
Vedi: n. 1545 del 08/10/1997, Rv. 209925-01). Nel caso in esame, pertanto, l’affermazione di responsabilità origina dalla verifica della pregnanza dell’elemento di prova, di cui è stata saggiata l’attendibilità in ragione del dato, significativo in ragione dei precedenti trascorsi dell’imputato, costituito dalla pregressa conoscenza dell’imputato e delle sue fattezze da parte della polizia giudiziaria. 2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al reato di furto aggravato. Troppo poco era il riferimento alla breve distanza di luogo e di tempo intercorrente tra l’uso indebito della carta e il precedente furto, non essendovi elementi di diretto coinvolgimento dell’imputato nella condotta sottrattiva. Il motivo è manifestamente infondato. Ben può, infatti, il giudice del merito risalire al fatto ignoto sulla scorta di una prova logica che si fonda su puntuali elementi di fatto a carattere non solo gravemente indiziante ma anche convergente. Il ristretto arco temporale intercorso tra la sottrazione e l’uso indebito della carta di debito e la breve distanza tra il luogo in cui era stata parcheggiata l’autovettura ove il compendio venne sottratto e quello in cui il ricorrente si è recato per effettuare i prelievi, costituiscono precise circostanze che, in assenza di elementi di interferenza esterna, consentono di ritenere come la commissione del furto non possa essere logicamente scritta a soggetto diverso dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Si lamenta un mero appiattimento (e automatismo) del giudice di merito sui precedenti penali non sufficiente ad evocare il giudizio di maggior disvalore su cui deve fondarsi l’applicazione dell’aggravante speciale. Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata, con particolare riguardo anche agli argomenti spesi a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta che il richiamo ai precedenti penali è stato comunque evocato a corredo di un complessivo giudizio di disvalore che ha passato in rassegna elementi di gravità 4 desunti dai fatti accertati e indici di pericolosità sociale attinenti alla pericolosità del colpevole. 4. Si propone poi questione di legittimità costituzionale della l. n. 251/05 che ha riformulato il quarto comma dell’art. 99 cod. pen. introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante nell’ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo al giudice di applicare la diminuzione di pena. Richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto, anche in tema di lieve entità del fatto e condotte riparatorie, si deduce il contrasto con gli artt. 3, 25, commi 2 e 3, e 27 Cost. La questione dedotta è inammissibile per difetto di rilevanza in quanto i giudici di merito hanno escluso le invocate attenuanti generiche;
né, col presente ricorso, si è introdotta una specifica censura in ordine alla mancata concessione di dette attenuanti che dovrebbero formare oggetto del giudizio di bilanciamento la cui “rigidità” viene sospettata dal ricorrente di incostituzionalità. Né poi si può ritenere che con la eccezione di incostituzionalità il ricorrente abbia implicitamente dedotto e, dunque, articolato un motivo di ricorso per cassazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche operato dalla Corte territoriale, con conseguente interesse a far valere l’incidente di costituzionalità. Anche a voler prescindere dall’assenza nel ricorso dell’articolazione di uno specifico motivo con cui il ricorrente denunci vizi di legittimità riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la lettura della questione di costituzionalità, per come esposta, non offre alcuno specifico argomento che investa il tema del diniego delle attenuanti generiche, soffermandosi soltanto sulle ragioni che, a detta del ricorrente, deporrebbero per il contrasto dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. con i parametri costituzionali evocati. E tanto a prescindere dal consolidato orientamento della Corte di legittimità con cui il ricorrente omette di confrontarsi a mente del quale è stata più volte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01). 5 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IO RI DR IN