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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, 135/2025 VG, da
1) Parte_1
Nato a Erba (CO) il 19.07.1980
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a PO (FO) il 5.08.1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Milano, il 21.09.2012 in regime di separazione dei beni ,
(anno 2012, atto n. 0033, Reg. 05, parte 02, serie C 3);
con i seguenti figli MINORI:
- nata il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e divorzio depositato in data 21 gennaio 2025, hanno richiesto pronuncia prima di separazione e poi di divorzio alle seguenti condizioni:
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
All'udienza del 6.3.2025 il Giudice relatore domandava alle parti di depositare il modello “SINTESI
SITUAZIONE ECONOMICA-FAMILIARE DEI GENITORI/CONIUGI”, rinviando la causa al
27.2025.
Le parti ottemperavano a quanto richiesto.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi mentre la causa andrà rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio decorsi i termini per la pronuncia della cessazione degli effetti civili.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciandosi allo stato, solo sulla domanda di separazione personale:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 21.09.2012 in Milano,
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 2012, atto n. 33, reg. 5, parte 2, Serie C 3),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) Provvede con separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, decorso il termine per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. B legge 98/1970 avendo le parti proposto domanda di separazione e divorzio congiunte ex art. 473 bis n. 49 c.p.c.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Barbara Cao