CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rozzano - Piazza Foglia 1 20089 Rozzano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento, con il quale il comune di Rozzano le aveva contestato una maggiore IMU per l'anno 2019 di euro 265.968,00, oltre ad interessi e sanzioni, deducendo:
1) in via preliminare, che sussiste invalidità per difetto di motivazione dell'avviso impugnato, che non indica le ragioni per le quali ha disconosciuto la propria dichiarazione recante, in relazione agli immobili ivi indicati, la dicitura di esclusione da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
2) in via principale nel merito, che risulta l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui assoggetta a tassazione immobili che non sono di proprietà dell'Azienda, nonché nella parte in cui assoggetta a tassazione più volte lo stesso immobile;
3) che sussiste l'illegittimità e infondatezza dell'avviso impugnato, il quale assoggetta a IMU immobili di Ricorrente_1 Milano che, in quanto adibiti al servizio di edilizia residenziale pubblica (ERP), risultano “destinati ad alloggi sociali come definiti” dal d.m. 22 aprile 2008 e dunque esclusi da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
4) che dai dati riportati nella parte dell'avviso di accertamento intitolata “Allegato situazione immobiliare al provvedimento Nr. 75 del 19/12/2024 – Anno 2019”, emerge che sono stati assoggettati a IMU immobili di Ricorrente_1 Milano - alloggi e pertinenze - per mezzo dei quali l'Azienda assolve al servizio ERP in locazione nel territorio comunale di cui è incaricata;
5) che la pretesa impositiva è illegittima e infondata, in quanto i suddetti immobili non sono assoggettabili ad IMU, dal momento che sono ascrivibili tra quelli “destinati ad alloggi sociali come definiti” dal d.m. 22 aprile 2008, esclusi da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
6) che il d.m. 22 aprile 2008 ha (...) fornito la “definizione” di alloggio sociale al suo art. 1, stabilendo, al comma 2, che “È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”;
7) che al successivo comma 3, l'art. 1 del d.m. ha previsto che “Rientrano nella definizione” di alloggio sociale anche “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche…, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”;
8) che sussiste l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui non riconosce la detrazione di euro 200 ad alloggi dell'Azienda, in relazione agli immobili non adibiti al servizio di edilizia residenziale pubblica (ERP), regolarmente assegnati nel periodo;
9) che, in via subordinata, va disapplicata la sanzione per mancanza di colpevolezza, peraltro, erroneamente quantificata;
10) che, in ipotesi di mancato annullamento della sanzione, la misura della stessa andrebbe comunque rideterminata sulla base di quanto previsto dall'art. 12, c. 5, del d.lgs. n. 472/1997, in considerazione del fatto che il Comune di Rozzano ha contestato la medesima violazione anche per i precedenti periodi d'imposta
(avvisi di accertamento IMU 2016-2018).
Tanto premesso, la ricorrente Ricorrente_1 , ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, ogni contraria eccezione e deduzione respinta: in via preliminare, dichiarare l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per il motivo illustrato al paragrafo 1 e, per l'effetto, annullarlo;
in via principale, dichiarare l'illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi illustrati ai paragrafi 2, 3, 4 e
5 e, per l'effetto, annullarlo in tutto o in parte qua;
in via subordinata, dichiarare la non applicabilità della sanzione ovvero rideterminarne la misura per il motivo illustrato al paragrafo 6 (del ricorso) e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato in parte qua. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con condanna del Comune al rimborso di quanto nelle more risultasse eventualmente già pagato oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rozzano deducendo l'infondatezza del ricorso, ad eccezione delle modifiche individuate in parte motiva, che tengono conto di alcune incongruenze prospettate dalla ricorrente nell'individuazione degli immobili oggetto di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare: “il Comune di Rozzano ha provveduto ad eseguire verifiche sugli immobili evidenziati e ritiene di convenire con quanto segnalato da Ricorrente_1. In ragione di ciò Il Comune di Rozzano in relazione al notificato avviso di accertamento n. 75/2024 per IMU per l'annualità 2019, dispone l'annullamento parziale in relazione ai seguenti immobili (elencati a pag. 3 del ricorso di parte avversa)”:
- Dati catastali_1;
- Dati catastali_2;
- Dati catastali_3;
- Dati catastali_4;
- Dati catastali_5;
- Dati catastali_6;
- Dati catastali_7.
Dispone altresì di riconoscere l'esenzione da imposta per
(elencati a pag. 11 del ricorso di parte avversa): - Dati catastali_8:
- Dati catastali_9 - Dati catastali_10;
- Dati catastali_11;
- Dati catastali_12;
- Dati catastali_13;
- Dati catastali_14;
- Dati catastali_14;
- Dati catastali_15;
- Dati catastali_16;
- Dati catastali_17;
- Dati catastali_18;
- Dati catastali_19;
- Dati catastali_20;
- Dati catastali_21;
- Dati catastali_22;
- Dati catastali_23
Infine, riconosce la detrazione di € 200,00 ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 per i seguenti immobili
(elencati a pagg. 11-12 del ricorso di parte avversa): - Fg 15 Mapp 884 Sub 2:
- Dati catastali_24;
- Dati catastali_25;
- Dati catastali_26;
- Dati catastali_27;
- Dati catastali_28;
- Dati catastali_29;
- Dati catastali_30;
- Dati catastali_31;
- Dati catastali_32; - Dati catastali_33;
- Dati catastali_34;
- Dati catastali_35;
- Dati catastali_36;
- Dati catastali_37;
- Dati catastali_38;
- Dati catastali_39;
- Dati catastali_40;
- Dati catastali_41;
- Dati catastali_42;
- Dati catastali_43;
- Dati catastali_44;
- Dati catastali_45;
- Dati catastali_46.
Ciò premesso, si osserva, altresì, che per effetto delle variazioni di cui sopra, il Comune di Rozzano ha riconosciuto la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'IMU riguardante i suddetti immobili e si è impegnato ad emettere avviso di accertamento in rettifica al fine di rideterminare l'imposta
IMU dovuta per l'anno 2019.
Con riferimento all'ulteriore produzione offerta dalla ricorrente (sub doc. 14), tale documentazione non consente di ritenere assolto l'onere della prova in relazione all'invocata esenzione IMU. La documentazione allegata, infatti, non consente di comprendere la tipologia degli interventi, né l'identificazione degli immobili.
Pertanto, non è stata fornita la prova della sussistenza di tutte le caratteristiche necessarie sulla base del D.M. in data 22 aprile 2008 per la qualificazione degli immobili di Ricorrente_1 come alloggi sociali. E si deve altresì escludere che tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica possano qualificarsi come alloggi sociali.
Quanto alla dedotta (da parte ricorrente) assenza di colpevolezza si osserva che l'insussistenza consapevole dei presupposti per la definizione di alloggi sociale impone il rigetto di tale domanda, considerato che il
Comune di Rozzano ha irrogato le sanzioni nella misura prescritta dal legislatore, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs
471/1997 e che un'opinione normativa minoritaria non è tale da configurare, di per sé l'assenza di colpevolezza.
Sulla base delle conclusioni raggiunte deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in relazioni agli immobili di cui agli elenchi indicati dal Comune di Rozzano e sopra riportati, e rigettarsi il ricorso relativamente ai restanti immobili.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, di primo grado, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazioni agli immobili di cui agli elenchi sopra riportati;
2) rigetta il ricorso relativamente ai restanti immobili;
3) compensa le spese di lite.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rozzano - Piazza Foglia 1 20089 Rozzano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento, con il quale il comune di Rozzano le aveva contestato una maggiore IMU per l'anno 2019 di euro 265.968,00, oltre ad interessi e sanzioni, deducendo:
1) in via preliminare, che sussiste invalidità per difetto di motivazione dell'avviso impugnato, che non indica le ragioni per le quali ha disconosciuto la propria dichiarazione recante, in relazione agli immobili ivi indicati, la dicitura di esclusione da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
2) in via principale nel merito, che risulta l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui assoggetta a tassazione immobili che non sono di proprietà dell'Azienda, nonché nella parte in cui assoggetta a tassazione più volte lo stesso immobile;
3) che sussiste l'illegittimità e infondatezza dell'avviso impugnato, il quale assoggetta a IMU immobili di Ricorrente_1 Milano che, in quanto adibiti al servizio di edilizia residenziale pubblica (ERP), risultano “destinati ad alloggi sociali come definiti” dal d.m. 22 aprile 2008 e dunque esclusi da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
4) che dai dati riportati nella parte dell'avviso di accertamento intitolata “Allegato situazione immobiliare al provvedimento Nr. 75 del 19/12/2024 – Anno 2019”, emerge che sono stati assoggettati a IMU immobili di Ricorrente_1 Milano - alloggi e pertinenze - per mezzo dei quali l'Azienda assolve al servizio ERP in locazione nel territorio comunale di cui è incaricata;
5) che la pretesa impositiva è illegittima e infondata, in quanto i suddetti immobili non sono assoggettabili ad IMU, dal momento che sono ascrivibili tra quelli “destinati ad alloggi sociali come definiti” dal d.m. 22 aprile 2008, esclusi da imposta ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011;
6) che il d.m. 22 aprile 2008 ha (...) fornito la “definizione” di alloggio sociale al suo art. 1, stabilendo, al comma 2, che “È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”;
7) che al successivo comma 3, l'art. 1 del d.m. ha previsto che “Rientrano nella definizione” di alloggio sociale anche “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche…, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”;
8) che sussiste l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui non riconosce la detrazione di euro 200 ad alloggi dell'Azienda, in relazione agli immobili non adibiti al servizio di edilizia residenziale pubblica (ERP), regolarmente assegnati nel periodo;
9) che, in via subordinata, va disapplicata la sanzione per mancanza di colpevolezza, peraltro, erroneamente quantificata;
10) che, in ipotesi di mancato annullamento della sanzione, la misura della stessa andrebbe comunque rideterminata sulla base di quanto previsto dall'art. 12, c. 5, del d.lgs. n. 472/1997, in considerazione del fatto che il Comune di Rozzano ha contestato la medesima violazione anche per i precedenti periodi d'imposta
(avvisi di accertamento IMU 2016-2018).
Tanto premesso, la ricorrente Ricorrente_1 , ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, ogni contraria eccezione e deduzione respinta: in via preliminare, dichiarare l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per il motivo illustrato al paragrafo 1 e, per l'effetto, annullarlo;
in via principale, dichiarare l'illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi illustrati ai paragrafi 2, 3, 4 e
5 e, per l'effetto, annullarlo in tutto o in parte qua;
in via subordinata, dichiarare la non applicabilità della sanzione ovvero rideterminarne la misura per il motivo illustrato al paragrafo 6 (del ricorso) e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato in parte qua. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con condanna del Comune al rimborso di quanto nelle more risultasse eventualmente già pagato oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rozzano deducendo l'infondatezza del ricorso, ad eccezione delle modifiche individuate in parte motiva, che tengono conto di alcune incongruenze prospettate dalla ricorrente nell'individuazione degli immobili oggetto di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare: “il Comune di Rozzano ha provveduto ad eseguire verifiche sugli immobili evidenziati e ritiene di convenire con quanto segnalato da Ricorrente_1. In ragione di ciò Il Comune di Rozzano in relazione al notificato avviso di accertamento n. 75/2024 per IMU per l'annualità 2019, dispone l'annullamento parziale in relazione ai seguenti immobili (elencati a pag. 3 del ricorso di parte avversa)”:
- Dati catastali_1;
- Dati catastali_2;
- Dati catastali_3;
- Dati catastali_4;
- Dati catastali_5;
- Dati catastali_6;
- Dati catastali_7.
Dispone altresì di riconoscere l'esenzione da imposta per
(elencati a pag. 11 del ricorso di parte avversa): - Dati catastali_8:
- Dati catastali_9 - Dati catastali_10;
- Dati catastali_11;
- Dati catastali_12;
- Dati catastali_13;
- Dati catastali_14;
- Dati catastali_14;
- Dati catastali_15;
- Dati catastali_16;
- Dati catastali_17;
- Dati catastali_18;
- Dati catastali_19;
- Dati catastali_20;
- Dati catastali_21;
- Dati catastali_22;
- Dati catastali_23
Infine, riconosce la detrazione di € 200,00 ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 per i seguenti immobili
(elencati a pagg. 11-12 del ricorso di parte avversa): - Fg 15 Mapp 884 Sub 2:
- Dati catastali_24;
- Dati catastali_25;
- Dati catastali_26;
- Dati catastali_27;
- Dati catastali_28;
- Dati catastali_29;
- Dati catastali_30;
- Dati catastali_31;
- Dati catastali_32; - Dati catastali_33;
- Dati catastali_34;
- Dati catastali_35;
- Dati catastali_36;
- Dati catastali_37;
- Dati catastali_38;
- Dati catastali_39;
- Dati catastali_40;
- Dati catastali_41;
- Dati catastali_42;
- Dati catastali_43;
- Dati catastali_44;
- Dati catastali_45;
- Dati catastali_46.
Ciò premesso, si osserva, altresì, che per effetto delle variazioni di cui sopra, il Comune di Rozzano ha riconosciuto la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'IMU riguardante i suddetti immobili e si è impegnato ad emettere avviso di accertamento in rettifica al fine di rideterminare l'imposta
IMU dovuta per l'anno 2019.
Con riferimento all'ulteriore produzione offerta dalla ricorrente (sub doc. 14), tale documentazione non consente di ritenere assolto l'onere della prova in relazione all'invocata esenzione IMU. La documentazione allegata, infatti, non consente di comprendere la tipologia degli interventi, né l'identificazione degli immobili.
Pertanto, non è stata fornita la prova della sussistenza di tutte le caratteristiche necessarie sulla base del D.M. in data 22 aprile 2008 per la qualificazione degli immobili di Ricorrente_1 come alloggi sociali. E si deve altresì escludere che tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica possano qualificarsi come alloggi sociali.
Quanto alla dedotta (da parte ricorrente) assenza di colpevolezza si osserva che l'insussistenza consapevole dei presupposti per la definizione di alloggi sociale impone il rigetto di tale domanda, considerato che il
Comune di Rozzano ha irrogato le sanzioni nella misura prescritta dal legislatore, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs
471/1997 e che un'opinione normativa minoritaria non è tale da configurare, di per sé l'assenza di colpevolezza.
Sulla base delle conclusioni raggiunte deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in relazioni agli immobili di cui agli elenchi indicati dal Comune di Rozzano e sopra riportati, e rigettarsi il ricorso relativamente ai restanti immobili.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, di primo grado, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazioni agli immobili di cui agli elenchi sopra riportati;
2) rigetta il ricorso relativamente ai restanti immobili;
3) compensa le spese di lite.