Art. 15.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed e' fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed e' fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.