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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220014069602503 8020.88 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorre in primo luogo la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo, tempestivamente notificato entro il termine previsto dall'art. 21, comma 1, D.L.vo 546/1992, cadente nel caso di specie in data 26.2.2025.
Parimenti infondata l'eccezione di nullità sollevata per l'omessa previa notifica dell'avviso di accertamento.
La riscossione dei contributi di bonifica viene effettuata, ai sensi dell'art. 21 R.D. 215/1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella e senza necessità di un preventivo avviso di accertamento, non trovando applicazione l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (da ultimo Cass., sez. VI, ordinanza n.
5536/2019). Ne consegue che, quale primo atto impositivo, la cartella avrebbe dovuto esporre un impianto argomentativo alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere le informazioni indispensabili tali da consentire al contribuente il necessario controllo, in primo luogo, sulla puntuale individuazione del titolo e dell'oggetto della pretesa e, di poi, sulla correttezza della determinazione del quantum imposto. Ciò, tuttavia, non è dato riscontrare nella cartella impugnata, secondo le declinazioni di parte ricorrente.
Il ricorso va accolto, inoltre, nel merito.
La Corte osserva, invero, che i Consorzi di bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio un'efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è tuttora disciplinata dal R.D. 13.2.1933, n.
215, che all'art. 10, comma 1, stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale, ex artt. 21 e 59 del R.D.215/1933.
Peraltro, nella previsione dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio, delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In buona sostanza, per assoggettare a contribuzione detti beni è, necessario che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite
n. 9857/1996, ha statuito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta.
In altri termini, non è rilevante il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine d'interesse generale ma occorre, bensì, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le spese di bonifica.
E, tuttavia, l'approvazione del piano di classifica, ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Cass. 9099/2012) ovvero, in ogni caso, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
Per cui, contestata la legittimità e/o l'approvazione del piano di classifica ovvero l'inesistenza in fatto del beneficio in favore del terreno in proprietà del ricorrente, il ricorso merita accoglimento in quanto le circostanze di fatto, la cui mancanza ha costituito oggetto di specifica censura, non hanno costituito oggetto di prova specifica nel silenzio dell'atto impugnato, per ciò stesso del tutto inidoneo a legittimare l'azione di riscossione, avuto riguardo anche alla mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Per quanto detto il ricorso, pertanto, merita accoglimento con assorbimento dei residui motivi di censura ed aggravio, in solido, delle spese di giudizio in capo al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, comunque ritualmente citato e non comparso, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (tra le altre
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2016, n. 11179).
Né ricorre alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali con riguardo alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avuto riguardo alla natura delle doglianze esposte in ricorso, motivo per cui tutti i soggetti convenuti, costituiti in lite o meno, vanno condannati in solido alla rifusione di tali oneri, liquidati come in dispositivo (ex plurimis Cass., sez.
VI., 7371/2017), da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto apposita dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna, in solido, il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 950,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220014069602503 8020.88 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorre in primo luogo la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo, tempestivamente notificato entro il termine previsto dall'art. 21, comma 1, D.L.vo 546/1992, cadente nel caso di specie in data 26.2.2025.
Parimenti infondata l'eccezione di nullità sollevata per l'omessa previa notifica dell'avviso di accertamento.
La riscossione dei contributi di bonifica viene effettuata, ai sensi dell'art. 21 R.D. 215/1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella e senza necessità di un preventivo avviso di accertamento, non trovando applicazione l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (da ultimo Cass., sez. VI, ordinanza n.
5536/2019). Ne consegue che, quale primo atto impositivo, la cartella avrebbe dovuto esporre un impianto argomentativo alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere le informazioni indispensabili tali da consentire al contribuente il necessario controllo, in primo luogo, sulla puntuale individuazione del titolo e dell'oggetto della pretesa e, di poi, sulla correttezza della determinazione del quantum imposto. Ciò, tuttavia, non è dato riscontrare nella cartella impugnata, secondo le declinazioni di parte ricorrente.
Il ricorso va accolto, inoltre, nel merito.
La Corte osserva, invero, che i Consorzi di bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio un'efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è tuttora disciplinata dal R.D. 13.2.1933, n.
215, che all'art. 10, comma 1, stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale, ex artt. 21 e 59 del R.D.215/1933.
Peraltro, nella previsione dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio, delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In buona sostanza, per assoggettare a contribuzione detti beni è, necessario che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite
n. 9857/1996, ha statuito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta.
In altri termini, non è rilevante il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine d'interesse generale ma occorre, bensì, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le spese di bonifica.
E, tuttavia, l'approvazione del piano di classifica, ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Cass. 9099/2012) ovvero, in ogni caso, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
Per cui, contestata la legittimità e/o l'approvazione del piano di classifica ovvero l'inesistenza in fatto del beneficio in favore del terreno in proprietà del ricorrente, il ricorso merita accoglimento in quanto le circostanze di fatto, la cui mancanza ha costituito oggetto di specifica censura, non hanno costituito oggetto di prova specifica nel silenzio dell'atto impugnato, per ciò stesso del tutto inidoneo a legittimare l'azione di riscossione, avuto riguardo anche alla mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Per quanto detto il ricorso, pertanto, merita accoglimento con assorbimento dei residui motivi di censura ed aggravio, in solido, delle spese di giudizio in capo al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, comunque ritualmente citato e non comparso, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (tra le altre
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2016, n. 11179).
Né ricorre alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali con riguardo alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avuto riguardo alla natura delle doglianze esposte in ricorso, motivo per cui tutti i soggetti convenuti, costituiti in lite o meno, vanno condannati in solido alla rifusione di tali oneri, liquidati come in dispositivo (ex plurimis Cass., sez.
VI., 7371/2017), da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto apposita dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna, in solido, il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 950,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore antistatario.