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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 26893/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. OR Controparte_1 C.F._1 NI e OR ANNUNZIATA, con elezione di domicilio in VIA EDUARDO SUAREZ 10, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI con elezione di domicilio in VIA A. CP_2 DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ind. malattia CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6-12-2024, l'istante in epigrafe, dipendente della società CP_3
esponeva di essere stato assente per malattia dal 17 al 21 aprile 2023 e di avere ricevuto, per la
[...] predetta causale, il trattamento di malattia e la relativa integrazione a carico del datore d lavoro;
CP_ che, in data 23-5-2023, l' aveva comunicato che, essendo risultato assente alla visita medica di controllo del 21-4-2023, in quanto non reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia, le giornate di malattie non sarebbero state indennizzate;
che, allo stato, il datore di lavoro non aveva proceduto al recupero di quanto corrisposto, in anticipazione, a titolo di indennità di malattia;
assumeva di essere stato sempre presso il proprio domicilio e che la mancata visita era ascrivibile all'errore del medico incaricato del controllo per essersi recato presso un indirizzo CP_ diverso da quello indicato sul certificato di malattia e, comunque, noto all' che aveva esperito il procedimento amministrativo rimasto senza esito. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi il diritto al riconoscimento del trattamento di malattia per i giorni dal 17 al 21 aprile 2023. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità, improcedibilità della domanda e la decadenza;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda non avendo l'istante comunicato il corretto indirizzo.
****** Il ricorso è immune dalle censure di inammissibilità essendo stati allegati le circostanze di fatto e gli elementi di diritto ai fini del corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda. Vanno disattese, altresì, le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo (v. domanda e ricorso amministrativo in atti). Risulta, altresì, impedita la decadenza ex art. 47 del dpr 639/70, poichè la domanda giudiziale risulta essere stata presentata entro l'anno dal decorso dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale. A suo carico, infatti, in sede di istituzione del servizio sanitario nazionale, è stata posta la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e maternità. E l'obbligazione al pagamento dell'indennità di maternità permane nei confronti del lavoratore anche nel caso di mancata corresponsione alla medesima del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall' mediante il sistema del conguaglio di cui all'art. CP_2 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, l' è l'unico soggetto obbligato ad CP_2 erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta CP_4 dall'Istituto previdenziale (v. Cass. n.1172 del 22/01/2015).
Passando, quindi, all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa dell'istante, risulta assorbente la fondatezza nel merito della domanda che va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Giova, ai fini della soluzione della controversia, l'insegnamento della Suprema Corte che, nella sua più autorevole composizione ha affermato che: in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all' ed al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere - in CP_2 adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (v., circa l'onere di CP_ verifica, anche Circ. n.117 del 2011).
L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, ne' analogicamente ne' estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a CP_2 sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia, con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta è facultato - e gravato del relativo onere - a provare che l' CP_4 era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo). (v. Cass. SS.UU. n. 1283 del 02/02/1993 e succ. conformi). La legge, infatti, pone a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (Cass. n. 13650 del 06/12/1999). Tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è stato in grado, pur CP_4 usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia (v. Cass. n. 11286 del 18/07/2003). E', in ogni caso, a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' , il quale non può essere presunto in base a considerazioni CP_4 astratte, avulse dalla specifica situazione, (v. Cass. 11286/2003 cit.). Quindi, l'errore nell'indicazione del domicilio del lavoratore da parte del medico che ha curato l'invio del certificato medico non vale quale esonero di responsabilità dell'istante rispetto al
2 mancato controllo a visita, essendo suo onere verificare la correttezza dei dati indicati sul certificato medico. Nella specie, gli è, tuttavia, che nel certificato medico, inviato ai fini dell'attestazione della malattia (v. certificato di malattia telematico del 17-4-2023), risultava correttamente indicato il domicilio del lavoratore, in Traversa privata Filippo Briganti 1”, mentre l'accesso del medico di controllo è avvenuto in Via Filippo Briganti 1. Ne consegue che l'errore -traversa privata piuttosto che via- è ascrivibile alla superficiale lettura dei dati riportati sul certificato di malattia da parte del medico incaricato del controllo e non si ravvisano, invece, oneri imputabili a carico del lavoratore. Tale comunicazione vale a ritenere che la mancata visita di controllo sia ascrivibile CP_ esclusivamente al comportamento negligente dell' per non avere fatto un corretto uso dei poteri di controllo in presenza di una tempestiva e specifica comunicazione del corretto indirizzo attraverso la apposita procedura automatizzata online. Il diniego dell'istituto è, quindi, illegittimo, essendo la mancata visita di controllo ascrivibile al suo comportamento non diligente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 17 al 21 CP_ aprile 2023; 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 350,00, comprensive di spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 26893/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. OR Controparte_1 C.F._1 NI e OR ANNUNZIATA, con elezione di domicilio in VIA EDUARDO SUAREZ 10, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI con elezione di domicilio in VIA A. CP_2 DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ind. malattia CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6-12-2024, l'istante in epigrafe, dipendente della società CP_3
esponeva di essere stato assente per malattia dal 17 al 21 aprile 2023 e di avere ricevuto, per la
[...] predetta causale, il trattamento di malattia e la relativa integrazione a carico del datore d lavoro;
CP_ che, in data 23-5-2023, l' aveva comunicato che, essendo risultato assente alla visita medica di controllo del 21-4-2023, in quanto non reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia, le giornate di malattie non sarebbero state indennizzate;
che, allo stato, il datore di lavoro non aveva proceduto al recupero di quanto corrisposto, in anticipazione, a titolo di indennità di malattia;
assumeva di essere stato sempre presso il proprio domicilio e che la mancata visita era ascrivibile all'errore del medico incaricato del controllo per essersi recato presso un indirizzo CP_ diverso da quello indicato sul certificato di malattia e, comunque, noto all' che aveva esperito il procedimento amministrativo rimasto senza esito. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi il diritto al riconoscimento del trattamento di malattia per i giorni dal 17 al 21 aprile 2023. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità, improcedibilità della domanda e la decadenza;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda non avendo l'istante comunicato il corretto indirizzo.
****** Il ricorso è immune dalle censure di inammissibilità essendo stati allegati le circostanze di fatto e gli elementi di diritto ai fini del corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda. Vanno disattese, altresì, le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo (v. domanda e ricorso amministrativo in atti). Risulta, altresì, impedita la decadenza ex art. 47 del dpr 639/70, poichè la domanda giudiziale risulta essere stata presentata entro l'anno dal decorso dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale. A suo carico, infatti, in sede di istituzione del servizio sanitario nazionale, è stata posta la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e maternità. E l'obbligazione al pagamento dell'indennità di maternità permane nei confronti del lavoratore anche nel caso di mancata corresponsione alla medesima del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall' mediante il sistema del conguaglio di cui all'art. CP_2 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, l' è l'unico soggetto obbligato ad CP_2 erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta CP_4 dall'Istituto previdenziale (v. Cass. n.1172 del 22/01/2015).
Passando, quindi, all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa dell'istante, risulta assorbente la fondatezza nel merito della domanda che va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Giova, ai fini della soluzione della controversia, l'insegnamento della Suprema Corte che, nella sua più autorevole composizione ha affermato che: in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all' ed al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere - in CP_2 adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (v., circa l'onere di CP_ verifica, anche Circ. n.117 del 2011).
L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, ne' analogicamente ne' estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a CP_2 sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia, con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta è facultato - e gravato del relativo onere - a provare che l' CP_4 era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo). (v. Cass. SS.UU. n. 1283 del 02/02/1993 e succ. conformi). La legge, infatti, pone a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (Cass. n. 13650 del 06/12/1999). Tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è stato in grado, pur CP_4 usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia (v. Cass. n. 11286 del 18/07/2003). E', in ogni caso, a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' , il quale non può essere presunto in base a considerazioni CP_4 astratte, avulse dalla specifica situazione, (v. Cass. 11286/2003 cit.). Quindi, l'errore nell'indicazione del domicilio del lavoratore da parte del medico che ha curato l'invio del certificato medico non vale quale esonero di responsabilità dell'istante rispetto al
2 mancato controllo a visita, essendo suo onere verificare la correttezza dei dati indicati sul certificato medico. Nella specie, gli è, tuttavia, che nel certificato medico, inviato ai fini dell'attestazione della malattia (v. certificato di malattia telematico del 17-4-2023), risultava correttamente indicato il domicilio del lavoratore, in Traversa privata Filippo Briganti 1”, mentre l'accesso del medico di controllo è avvenuto in Via Filippo Briganti 1. Ne consegue che l'errore -traversa privata piuttosto che via- è ascrivibile alla superficiale lettura dei dati riportati sul certificato di malattia da parte del medico incaricato del controllo e non si ravvisano, invece, oneri imputabili a carico del lavoratore. Tale comunicazione vale a ritenere che la mancata visita di controllo sia ascrivibile CP_ esclusivamente al comportamento negligente dell' per non avere fatto un corretto uso dei poteri di controllo in presenza di una tempestiva e specifica comunicazione del corretto indirizzo attraverso la apposita procedura automatizzata online. Il diniego dell'istituto è, quindi, illegittimo, essendo la mancata visita di controllo ascrivibile al suo comportamento non diligente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 17 al 21 CP_ aprile 2023; 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 350,00, comprensive di spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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