Articolo 12 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 11Articolo 13
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19 aprile 1958
Art. 12.
Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:
1) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
4) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonche' avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;
5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilita' patrimoniali;
6) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;
7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958