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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8230 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 4391/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. ex art 445, bis, comma 6, c.p.c.;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per l'assegno ordinario ex lege n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 22.02.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto Parte_1 al R.G. n. 4070/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario, a far data dalla domanda amministrativa del 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] in Persona_1 considerazione delle attitudini lavorative specifiche per le quali il sig. Parte_1 nato il [...], abbia specifiche capacità da un punto di vista di qualifica, attitudine
e grado di istruzione istituzionale, si può affermare che tali infermità non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della C.T.U. e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità
e complessità.
Produceva documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno di ordinario, con decorrenza dal 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di
ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le Parte_1 seguenti patologie: “[…] Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico-emodinamico.
Artrosi diffusa prevalente gonartrosi con modeste limitazioni funzionali. Epatite cronica trattata con antivirali […]”
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura superiore ai due terzi ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] in considerazione delle attitudini lavorative specifiche per le quali il sig. nato il [...], abbia specifiche Parte_1 capacità da un punto di vista di qualifica, attitudine e grado di istruzione istituzionale, si può affermare che tali infermità non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222). “
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica sopravvenuta, chiarendo a tal riguardo che:
“[…] si sottolinea intanto che la scoliosi di cui si parla non è stata omessa, ma semplicemente non è diagnosticata in alcun modo! La condizione non è stata riscontrata alla visita peritale, né esiste un solo documento in tutta la produzione che attesti la
3 deviazione della colonna vertebrale. […] Nel caso specifico, siamo al cospetto di un quadro clinico caratterizzato da una forma di artropatia diffusa, realizzante sintomatologia poco significativa e lievi limitazioni antalgiche ai gradi estremi dei movimenti articolari. Il rachide, alla visita peritale, è risultato abile nei movimenti di rotazione e flesso-estensione e, la digitopressione dei processi vertebrali dell'intera colonna non ha prodotto una reale sintomatologia dolorosa. Negative le manovre specifiche per discopatie sintomatiche e la stazione eretta, raggiunta in autonomia è stata regolarmente mantenuta per il tempo necessario. Nulla di significativo agli arti superiori, ove si è riscontrata lievissima limitazione algo-funzionale nella elevazione spinta della spalla destra, con normale forza a livello segmentario alle prove contro resistenza e funzione prensile valida. Agli arti inferiori, mobili e con articolazioni coxofemorali libere, si è riscontrata gonalgia bilaterale con maggiore impegno a destra, ove la digitopressione dei legamenti laterali è risultata sintomatica. Appare logico, quindi, che l'infermità obiettivata, correlata alla documentazione agli atti, sia stata inquadrata come: Artrosi diffusa prevalente gonartrosi con modeste limitazioni funzionali. […] Risulta evidente che non c'è alcuna radicolite e/o altra condizione anatomica importante, se non una semplice ipotonia muscolare della colonna e degli arti, per il cui miglioramento si ritiene sufficiente praticare attività ginnica! In riferimento alla patologia ipertensiva, come si evince dall'ultimo ecocardiogramma agli atti, effettuato il 13/6/2023, non risultano alterazioni significative a carico della funzione valvolare, della riserva coronarica, né ritmo cardiaco, ma esclusivamente una riduzione lieve (EF VS: 41-45%) della funzione sistolica. La condizione di ipertensione, con lieve riduzione della funzione sistolica, in assenza di danno
d'organo viene generalmente assimilata alla “Coronaropatia lieve” e per tali motivi lo scrivente l'ha riportata come: Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico- emodinamico. Della epatite cronica hcv positiva, infine, si è già detto, trattata con farmaci antivirali di ultima generazione;
tuttavia, non è possibile valutarne il grado attuale di virulenza per mancanza di esami agli atti.”
Ed ha così concluso:” Le infermità da cui è risultato affetto il sig. Parte_1
, non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un
[...] terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222).”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente è portatore di infermità che, tuttavia, non determinano un'assoluta e permanente
4 impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott.
tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte Persona_1 da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 4391/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. ex art 445, bis, comma 6, c.p.c.;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per l'assegno ordinario ex lege n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 22.02.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto Parte_1 al R.G. n. 4070/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario, a far data dalla domanda amministrativa del 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] in Persona_1 considerazione delle attitudini lavorative specifiche per le quali il sig. Parte_1 nato il [...], abbia specifiche capacità da un punto di vista di qualifica, attitudine
e grado di istruzione istituzionale, si può affermare che tali infermità non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della C.T.U. e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità
e complessità.
Produceva documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno di ordinario, con decorrenza dal 02.02.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di
ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le Parte_1 seguenti patologie: “[…] Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico-emodinamico.
Artrosi diffusa prevalente gonartrosi con modeste limitazioni funzionali. Epatite cronica trattata con antivirali […]”
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura superiore ai due terzi ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] in considerazione delle attitudini lavorative specifiche per le quali il sig. nato il [...], abbia specifiche Parte_1 capacità da un punto di vista di qualifica, attitudine e grado di istruzione istituzionale, si può affermare che tali infermità non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222). “
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica sopravvenuta, chiarendo a tal riguardo che:
“[…] si sottolinea intanto che la scoliosi di cui si parla non è stata omessa, ma semplicemente non è diagnosticata in alcun modo! La condizione non è stata riscontrata alla visita peritale, né esiste un solo documento in tutta la produzione che attesti la
3 deviazione della colonna vertebrale. […] Nel caso specifico, siamo al cospetto di un quadro clinico caratterizzato da una forma di artropatia diffusa, realizzante sintomatologia poco significativa e lievi limitazioni antalgiche ai gradi estremi dei movimenti articolari. Il rachide, alla visita peritale, è risultato abile nei movimenti di rotazione e flesso-estensione e, la digitopressione dei processi vertebrali dell'intera colonna non ha prodotto una reale sintomatologia dolorosa. Negative le manovre specifiche per discopatie sintomatiche e la stazione eretta, raggiunta in autonomia è stata regolarmente mantenuta per il tempo necessario. Nulla di significativo agli arti superiori, ove si è riscontrata lievissima limitazione algo-funzionale nella elevazione spinta della spalla destra, con normale forza a livello segmentario alle prove contro resistenza e funzione prensile valida. Agli arti inferiori, mobili e con articolazioni coxofemorali libere, si è riscontrata gonalgia bilaterale con maggiore impegno a destra, ove la digitopressione dei legamenti laterali è risultata sintomatica. Appare logico, quindi, che l'infermità obiettivata, correlata alla documentazione agli atti, sia stata inquadrata come: Artrosi diffusa prevalente gonartrosi con modeste limitazioni funzionali. […] Risulta evidente che non c'è alcuna radicolite e/o altra condizione anatomica importante, se non una semplice ipotonia muscolare della colonna e degli arti, per il cui miglioramento si ritiene sufficiente praticare attività ginnica! In riferimento alla patologia ipertensiva, come si evince dall'ultimo ecocardiogramma agli atti, effettuato il 13/6/2023, non risultano alterazioni significative a carico della funzione valvolare, della riserva coronarica, né ritmo cardiaco, ma esclusivamente una riduzione lieve (EF VS: 41-45%) della funzione sistolica. La condizione di ipertensione, con lieve riduzione della funzione sistolica, in assenza di danno
d'organo viene generalmente assimilata alla “Coronaropatia lieve” e per tali motivi lo scrivente l'ha riportata come: Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico- emodinamico. Della epatite cronica hcv positiva, infine, si è già detto, trattata con farmaci antivirali di ultima generazione;
tuttavia, non è possibile valutarne il grado attuale di virulenza per mancanza di esami agli atti.”
Ed ha così concluso:” Le infermità da cui è risultato affetto il sig. Parte_1
, non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un
[...] terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222).”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente è portatore di infermità che, tuttavia, non determinano un'assoluta e permanente
4 impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott.
tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte Persona_1 da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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