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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301F601802/2025 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, di professione autotrasportatore, ha impugnato l'avviso di accertamento TL301F601802/2025, per il periodo d'imposta 2021, notificato in data 17 giugno 2025, per maggiore Irpef euro 4.182,00 addizionale regionale euro 331,00 addizionale comunale euro 254,00 Irap euro 876,00, oltre sanzioni e interessi per una pretesa complessiva pari a euro 11.438,53.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato al ricorrente la mancata imposizione, ai fini Ires e Irap, del contributo pari ad euro 22.468,81 ricevuto dalla Regione Liguria nell'ambito dei fondi erogati ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, per il ristoro delle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto a seguito del crollo del ponte Morandi.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione e, nel merito, ha sostenuto che il contributo percepito dovrebbe essere considerato esente da imposta, in quanto avente natura risarcitoria, rilevando altresì la violazione del principio di competenza e la sussistenza di “extracosti”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Depositate memorie, la causa è stata discussa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato validamente sottoscritto dal funzionario delegato (cfr. docc. 1, 2, 3 di parte resistente).
Nel merito, si condivide la prevalente giurisprudenza di questa Sezione, che in casi consimili ha ritenuto soggetto a tassazione il contributo erogato ai sensi dell'art. 5 comma 3 DL 28 settembre 2018 n. 109.
In particolare (cfr. C.G.T. di primo grado di Genova, n. 877/2025) è stato osservato che:
- l'art. 5, co. 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 ha stabilito: “al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo”;
- tutte le entrate dell'impresa costituiscono, a meno che non si rinvenga una specifica disposizione esentativa, componenti positivi di reddito, non possedendo le norme sul reddito di impresa carattere tassativo;
- conseguentemente l'indicazione delle componenti positive di reddito ha valore meramente esemplificativo e non già tassativo;
- in assenza di una specifica disposizione che qualifichi come esente il ristoro di cui si discute, la provvidenza in questione costituisce componente positiva di reddito e come tale deve essere soggetta a tassazione;
- in questo senso depone anche l'art. 2 comma 2 del decreto interministeriale 31 dicembre 2021 n. 547 con cui sono stati approntati mezzi finanziari finalizzati a ristorare delle imposte pagate sui ristori erogati ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.l. 109/18, per cui “la tipologia di spese ammesse a ristoro riguarda l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come
“Ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018”. Il successivo comma 4 dell'art. 2 prevede poi “Il contributo riconosciuto al singolo beneficiario non può superare l'importo dallo stesso corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi derivanti dai ristori percepiti”;
- il Governo ha adottato infatti tale decreto proprio sul presupposto della imponibilità del contributo tanto
è vero che ha predisposto un diverso “ristoro” per le imposte pagate sul primo;
- il ristoro costituisce componente positiva di reddito e legittimamente l'Ufficio ha operato la ripresa a tassazione del relativo importo.
Correttamente la tassazione del contributo è stata disposta nell'anno 2021.
L'art. 109 TUIR, infatti, nell'enunciare il principio di competenza precisa però che “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
A sua volta, l'art. 6, comma 2, d.m. 24 dicembre 2018 stabilisce: “Il Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni”.
E' chiaro che soltanto al termine dell'istruttoria esperita, dunque nel 2021 (quando il contributo è stato effettivamente erogato) è stato possibile quantificare sia l'”an” sia il “quantum” del ristoro, per un ammontare certo e determinabile.
Non si rileva alcuna violazione degli artt. 53 e 3 Cost. poiché, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, il recupero a tassazione non riguarda somme aventi natura risarcitoria.
Per quando riguarda l'asserita sussistenza di “extracosti” derivanti dal maggior numero di viaggi, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha osservato che questi (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di certezza, inerenza e determinabilità, previsti dall'art. 109 TUIR) sono stati presumibilmente già tenuti in considerazione dal ricorrente nella determinazione del reddito di impresa per l'anno in oggetto, né sono stati disconosciuti dagli Uffici.
Può ulteriormente osservarsi che il contributo è stato disposto proprio per consentire “il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi”.
Il ricorso è fondato soltanto nella parte in cui si censura l'applicazione delle sanzioni: queste devono essere annullate ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 poiché “il comportamento dell'autorità preposte alla erogazione del contributo è stato tale da ingenerare nel ricorrente il legittimo affidamento in ordine alla esenzione del ristoro. In particolare il mancato assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto Irpef del 4%, prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, unitamente alla diffusione da parte degli organi di stampa di tale circostanza poteva ragionevolmente indurre il convincimento che tale contributo non fosse assoggettato a tassazione” (cfr. CGT Genova n. 877/2025, citata).
Il ricorso deve essere pertanto accolto parzialmente.
Visto l'accoglimento solo parziale del ricorso, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA In parziale accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni irrogate;
respinge per il resto;
spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301F601802/2025 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, di professione autotrasportatore, ha impugnato l'avviso di accertamento TL301F601802/2025, per il periodo d'imposta 2021, notificato in data 17 giugno 2025, per maggiore Irpef euro 4.182,00 addizionale regionale euro 331,00 addizionale comunale euro 254,00 Irap euro 876,00, oltre sanzioni e interessi per una pretesa complessiva pari a euro 11.438,53.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato al ricorrente la mancata imposizione, ai fini Ires e Irap, del contributo pari ad euro 22.468,81 ricevuto dalla Regione Liguria nell'ambito dei fondi erogati ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, per il ristoro delle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto a seguito del crollo del ponte Morandi.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione e, nel merito, ha sostenuto che il contributo percepito dovrebbe essere considerato esente da imposta, in quanto avente natura risarcitoria, rilevando altresì la violazione del principio di competenza e la sussistenza di “extracosti”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Depositate memorie, la causa è stata discussa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato validamente sottoscritto dal funzionario delegato (cfr. docc. 1, 2, 3 di parte resistente).
Nel merito, si condivide la prevalente giurisprudenza di questa Sezione, che in casi consimili ha ritenuto soggetto a tassazione il contributo erogato ai sensi dell'art. 5 comma 3 DL 28 settembre 2018 n. 109.
In particolare (cfr. C.G.T. di primo grado di Genova, n. 877/2025) è stato osservato che:
- l'art. 5, co. 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 ha stabilito: “al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo”;
- tutte le entrate dell'impresa costituiscono, a meno che non si rinvenga una specifica disposizione esentativa, componenti positivi di reddito, non possedendo le norme sul reddito di impresa carattere tassativo;
- conseguentemente l'indicazione delle componenti positive di reddito ha valore meramente esemplificativo e non già tassativo;
- in assenza di una specifica disposizione che qualifichi come esente il ristoro di cui si discute, la provvidenza in questione costituisce componente positiva di reddito e come tale deve essere soggetta a tassazione;
- in questo senso depone anche l'art. 2 comma 2 del decreto interministeriale 31 dicembre 2021 n. 547 con cui sono stati approntati mezzi finanziari finalizzati a ristorare delle imposte pagate sui ristori erogati ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.l. 109/18, per cui “la tipologia di spese ammesse a ristoro riguarda l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come
“Ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018”. Il successivo comma 4 dell'art. 2 prevede poi “Il contributo riconosciuto al singolo beneficiario non può superare l'importo dallo stesso corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi derivanti dai ristori percepiti”;
- il Governo ha adottato infatti tale decreto proprio sul presupposto della imponibilità del contributo tanto
è vero che ha predisposto un diverso “ristoro” per le imposte pagate sul primo;
- il ristoro costituisce componente positiva di reddito e legittimamente l'Ufficio ha operato la ripresa a tassazione del relativo importo.
Correttamente la tassazione del contributo è stata disposta nell'anno 2021.
L'art. 109 TUIR, infatti, nell'enunciare il principio di competenza precisa però che “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
A sua volta, l'art. 6, comma 2, d.m. 24 dicembre 2018 stabilisce: “Il Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni”.
E' chiaro che soltanto al termine dell'istruttoria esperita, dunque nel 2021 (quando il contributo è stato effettivamente erogato) è stato possibile quantificare sia l'”an” sia il “quantum” del ristoro, per un ammontare certo e determinabile.
Non si rileva alcuna violazione degli artt. 53 e 3 Cost. poiché, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, il recupero a tassazione non riguarda somme aventi natura risarcitoria.
Per quando riguarda l'asserita sussistenza di “extracosti” derivanti dal maggior numero di viaggi, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha osservato che questi (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di certezza, inerenza e determinabilità, previsti dall'art. 109 TUIR) sono stati presumibilmente già tenuti in considerazione dal ricorrente nella determinazione del reddito di impresa per l'anno in oggetto, né sono stati disconosciuti dagli Uffici.
Può ulteriormente osservarsi che il contributo è stato disposto proprio per consentire “il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi”.
Il ricorso è fondato soltanto nella parte in cui si censura l'applicazione delle sanzioni: queste devono essere annullate ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 poiché “il comportamento dell'autorità preposte alla erogazione del contributo è stato tale da ingenerare nel ricorrente il legittimo affidamento in ordine alla esenzione del ristoro. In particolare il mancato assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto Irpef del 4%, prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, unitamente alla diffusione da parte degli organi di stampa di tale circostanza poteva ragionevolmente indurre il convincimento che tale contributo non fosse assoggettato a tassazione” (cfr. CGT Genova n. 877/2025, citata).
Il ricorso deve essere pertanto accolto parzialmente.
Visto l'accoglimento solo parziale del ricorso, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA In parziale accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni irrogate;
respinge per il resto;
spese compensate