Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1902 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- A) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2023, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito valida per le regioni Campania e Molise del concorso ordinario, indetto per le discipline STEM ai sensi del D.D.G. n. 252 del 31.01.2022, relativamente alla classe di concorso A028 “Matematica e Scienze”, nella parte in cui colloca la candidata -OMISSIS- alla posizione n. 446, con punti 161,50, senza la valutazione del punteggio ulteriormente spettante per il superamento del concorso ordinario indetto con D.D.G. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per effetto del quale la candidata ha anche conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la c.d.c. A028 – Matematica e Scienze (doc. 1);
- B) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. -OMISSIS- dell’1.03.2023, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata disposta la ripubblicazione con modifiche e conseguente rinnovazione della predetta graduatoria di merito valida per le regioni Campania e Molise del concorso ordinario indetto per le discipline STEM ai sensi del D.D.G. n. 252 del 31.1.2022, relativamente alla classe di concorso A028 “Matematica e Scienze”, per i medesimi profili di illegittimità di cui al precedente capo (doc. 2);
- C) dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli culturali dichiarati dalla ricorrente, ancorché non conosciuti;
- D) del D.D.G. n. 252 del 31.01.2022, recante riapertura dei termini di partecipazione al concorso ordinario per le discipline STEM, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente (doc. 3);
- E) del D.D.G.-OMISSIS-recante la disciplina della procedura del concorso ordinario per le discipline STEM, nella parte in cui non contempla la facoltà per gli aspiranti di avvalersi del “soccorso istruttorio” o della integrazione documentale rispetto a domande di ammissione risultate
incomplete e/o erronee e, in ogni caso, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
- F) nonché di ogni ulteriore atto procedimentale, ancorché sconosciuto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso ai predetti atti e provvedimenti, se in quanto lesivi dei diritti e degli interessi azionati con il presente gravame;
nonché per l’acquisizione in via istruttoria, ex art. 64 e segg. c.p.a., di tutti gli atti ed i documenti relativi alla valutazione dei titoli vantati dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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Parte ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria in cui concludevano per il rigetto del gravame, sulla scorta della documentazione depositata.
In data 22.10.2025 parte ricorrente depositava note difensive, in cui rappresentava che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto a riconoscerle il punteggio spettante, nel contesto della procedura concorsuale in oggetto; che, invero, in data 3.05.2023, con decreto prot. n.-OMISSIS- (all. 1), il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in accoglimento dei reclami interposti da taluni candidati (tra cui anche la ricorrente), aveva approvato e pubblicato, con “rettifiche”, la graduatoria di merito valida per la Regione Campania del concorso indetto con D.D.-OMISSIS- e ss.mm., per la classe di concorso A028 “MATEMATICA E SCIENZE”, con l’allegato elenco in cui la ricorrente medesima risultava collocata alla posizione 233, con il punteggio effettivamente spettante (punti 174); e, alla luce di quanto innanzi, deduceva che nessuna utilità pratica poteva più derivarle dall’accoglimento dell’interposto gravame, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa e chiedendo che il ricorso fosse, pertanto, dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 18.02.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
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Rileva il Tribunale che, stante quanto dichiarato e documentato da parte ricorrente, il presente ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono, per la natura formale della decisione, valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.