Art. 51. Restituzione di atti e documenti 1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. 2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facolta' di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994