Art. 51. Restituzione di atti e documenti 1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. 2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facolta' di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
Articolo 51 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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Articolo 51 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
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