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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2308/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LU GIUSEPPE, Presidente
IR AE, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18610/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N.1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026312916000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2324/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio con il deposito degli atti il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento 07120259026312916000, per il mancato pagamento della cartella n. 07120190125636022000 afferente all'Irpef 2016 per la somma complessiva di € 384.102,61.
Il ricorrente eccepisce la nullità degli atti per assenza e nullità del procedimento di notifica per omessa notifica della cartella di pagamento propedeutica all'impugnata intimazione di pagamento;
prescrizione del diritto di credito.
Eccepisce poi il vizio procedurale delle cartelle pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 che prescrive la necessità che la cartella stessa debba essere notificata entro l'ultimo giorno del 4° mese dell'iscrizione del ruolo esattoriale, per cui ciò comporterebbe la nullità e/o inefficacia dell'intimazione.
Si costituisce Agenzia delle Entrate DPI che resiste alle doglianze per quanto di propria competenza.
ADER non si costituisce.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso avanzando doglianze circa la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta infondato e quindi va rigettato.
In relazione alla prescrizione eccepita dal ricorrente si rileva che la stessa non si ritiene compiuta.
Infatti, dalla copia di notifica esibita da Agenzia delle Entrate – DPI risulta che la cartella presupposta all'avviso di intimazione è stata notificata entro il termine prescrizionale alla moglie (l'ADE allega anche il certificato dello stato di famiglia).
In particolare, la notifica risulta effettuata il 04.02.2020 e firmata per esteso dal familiare convivente.
Pertanto, è possibile evincere che si sia perfezionata la procedura notificatoria così come richiesto dagli artt. 139 ss. c.p.c.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini la cartella che gli è stata notificata personalmente.
Pertanto, tutte le doglianze relative alla cartella andavano avanzate impugnando, se del caso, a seguito della ricezione, la cartella esattoriale, ivi compresi i motivi avanzati con le memorie integrative.
Nella sede odierna, ferma la valida notifica della cartella presupposta, è possibile avanzare solo doglianze relativamente all'tto impegnato;
il che non viene effettuato dal ricorrente. Alla luce di ciò il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Infine, nel caso di specie questa CTP ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto ha proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che, nel caso in esame, comporta solo il sollecito al pagamento e pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli stata notificate in precedenza la relativa cartella esattoriale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del resistente costituto.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LU GIUSEPPE, Presidente
IR AE, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18610/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N.1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026312916000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2324/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio con il deposito degli atti il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento 07120259026312916000, per il mancato pagamento della cartella n. 07120190125636022000 afferente all'Irpef 2016 per la somma complessiva di € 384.102,61.
Il ricorrente eccepisce la nullità degli atti per assenza e nullità del procedimento di notifica per omessa notifica della cartella di pagamento propedeutica all'impugnata intimazione di pagamento;
prescrizione del diritto di credito.
Eccepisce poi il vizio procedurale delle cartelle pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 che prescrive la necessità che la cartella stessa debba essere notificata entro l'ultimo giorno del 4° mese dell'iscrizione del ruolo esattoriale, per cui ciò comporterebbe la nullità e/o inefficacia dell'intimazione.
Si costituisce Agenzia delle Entrate DPI che resiste alle doglianze per quanto di propria competenza.
ADER non si costituisce.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso avanzando doglianze circa la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta infondato e quindi va rigettato.
In relazione alla prescrizione eccepita dal ricorrente si rileva che la stessa non si ritiene compiuta.
Infatti, dalla copia di notifica esibita da Agenzia delle Entrate – DPI risulta che la cartella presupposta all'avviso di intimazione è stata notificata entro il termine prescrizionale alla moglie (l'ADE allega anche il certificato dello stato di famiglia).
In particolare, la notifica risulta effettuata il 04.02.2020 e firmata per esteso dal familiare convivente.
Pertanto, è possibile evincere che si sia perfezionata la procedura notificatoria così come richiesto dagli artt. 139 ss. c.p.c.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini la cartella che gli è stata notificata personalmente.
Pertanto, tutte le doglianze relative alla cartella andavano avanzate impugnando, se del caso, a seguito della ricezione, la cartella esattoriale, ivi compresi i motivi avanzati con le memorie integrative.
Nella sede odierna, ferma la valida notifica della cartella presupposta, è possibile avanzare solo doglianze relativamente all'tto impegnato;
il che non viene effettuato dal ricorrente. Alla luce di ciò il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Infine, nel caso di specie questa CTP ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto ha proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che, nel caso in esame, comporta solo il sollecito al pagamento e pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli stata notificate in precedenza la relativa cartella esattoriale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del resistente costituto.