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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/14080
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14080/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in GIARRE, VIA MELI N. 51, rappresentati e C.F._2
difesi dall' Avv. ROSARIO FABIO GRASSO, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in CATANIA, VIALE VITTORIO VENETO C.F._4
N. 151, rappresentati e difesi dall'Avv. ROSARIO VALORE, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio i coniugi , onde sentire accertare l'insussistenza del diritto Controparte_3
dei convenuti all'occupazione della colonna d'aria soprastante il cortile di proprietà esclusiva di parte attrice mediante la collocazione di stenditoi sul balcone aggettante, l'insussistenza della servitù di
“stillicidio” in danno del sottostante cortile, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione di tali manufatti ed al ripristino delle proprie ringhiere, dalle quali percola acqua mista a ruggine in danno della proprietà attrice.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, eccependo in via riconvenzionale la sussistenza del diritto di occupazione della colonna d'area e della servitù, in quanto acquistata per usucapione.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., parte attrice ha modificato la propria domanda nella prima memoria, chiedendo altresì che il Tribunale accertasse la sussistenza di infiltrazioni in danno del proprio immobile promananti da quello soprastante dei convenuti.
Istruita la causa a mezzo di escussione di prova testimoniale e CTU, con mandato al consulente d'ufficio di verificare lo stato dei luoghi, la sussistenza delle lamentate infiltrazioni e di individuare gli interventi necessarie per rimuovere le cause di danno, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione dei fatti di causa, in diritto le domande di parte attrice si appalesano fondate e meritano accoglimento.
Con la presente azione – da qualificarsi in termini di actio negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c. (in tal senso, Cass. Civ. 16/08/2012 n. 14547, secondo cui “L'azione con la quale il proprietario di una
terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nello stesso edificio condominiale al piano superiore e aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (quali lo stillicidio dovuto
allo sgocciolio del bucato), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949
c.c., poiché ì fatti posti in essere dal vicino implicano l'affermazione di un diritto di natura reale sulla
terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per
usucapione di una servitù prediale di stillicidio”), gli attori hanno inteso difendere la loro proprietà
sotto un duplice profilo: accertamento dell'insussistenza del diritto dei convenuti di occupare con gli stenditoi la colonna d'aria sovrastante il proprio cortile di proprietà esclusiva;
accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia servitù di scolo a proprio carico.
Quanto alla prima, è pacifico che ai sensi dell'art. 840 c.c. la proprietà del suolo si estende anche allo spazio sovrastante in relazione al quale i terzi non possono svolgere attività che il proprietario abbia interesse ad escludere. In particolare, anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, in materia di condominio, lo spazio aereo sovrastante a cortili - la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano - non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell'art. 840 c.c., l'utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (in tal senso, Cass. Civ. 21/03/2016 n. 5551). Nel caso di specie, i coniugi Parte_3
legittimamente possono opporsi all'occupazione dello spazio aereo sovrastante il proprio cortile
[...]
da parte dei convenuti mediante l'apposizione di stenditoi, attività, questa, peraltro vietata altresì dal regolamento di condominio.
Né si appalesa fondata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui avrebbero acquistato il diritto di “occupare” la colonna d'aria per usucapione, avendo collocato gli stenditoi per oltre vent'anni.
Invero, è pacifico che la proprietà della colonna d'aria non è avulsa da quella della superficie sottostante, sicchè non può essere acquistata separatamente dalla proprietà del bene sopra cui insiste,
nemmeno per usucapione (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 14/04/2004, n.7051: “Lo spazio
sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà, ma configura la mera proiezione verso l'alto delle suddette entità immobiliari e,
formalmente, la possibilità di svolgimento delle facoltà inerenti al diritto dominicale sulle medesime.
Pertanto, il diritto reale su tale spazio, separato dalla proprietà dell'immobile sottostante, non è
qualificabile come proprietà, ma come diritto di superficie ex art. 952 c.c. (…)”).
Peraltro, anche a volere ammettere la possibilità di acquisto per usucapione della proprietà della colonna d'aria, in ogni caso l'usucapione richiede la presenza di opere visibili e stabili, non precarie,
che siano la manifestazione di un possesso uti dominus ininterrotto ultraventennale (Cass. Civ.
27/11/2023 n. 32816). Tali requisiti difettano nel caso di specie, in cui i convenuti, anche a mezzo della prova per testi escussa, non hanno dimostrato la sussistenza di opere fisse, atteso che la teste escussa ha riferito solo della presenza di meri “fili per stendere” e di non ricordare stretture in ferro dove collocare vasi e fioriere. L'eccezione va dunque rigettata, con fondatezza della domanda attorea.
Con riferimento al secondo profilo (insussistenza della servitù di stillicidio), granitico insegnamento giurisprudenziale ritiene che “poiché, ai sensi degli art. 908 e 913 c.c., salvo diverse
ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle
acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto
naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti
dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo
alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo
costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante
sull'area di proprietà del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto
reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto
(la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà
dominicali di cui all'art. 840 comma 2 c.c., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze
prescritte dall'art. 905 c.c.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi
informatori della proprietà fondiaria dei quali gli art. 908 e 913 c.c. sono espressione” (Cass. Civ.
28/03/2007, n.7576; in senso conforme, più di recente, Cass. Civ. 02/05/2024 n. 11827). In buona sostanza, quindi, affinchè possa legittimamente configurarsi la servitù di scolo si necessita della sua costituzione tramite un titolo negoziale apposito: requisito che pacificamente difetta nel caso di specie. Ed infatti, è circostanza certa e non contestata tra le parti che il titolo di proprietà degli attori non abbia mai previsto la costituzione di una simile servitù a carico della proprietà , CP_4
né sussistono titoli successivi in tal senso.
Né, per vero, appare fondata l'eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti, circa la costituzione della servitù di scolo per usucapione.
A tal riguardo, la corte nomofilattica ha chiarito che “Ai fini della sussistenza del requisito
dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre
di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente,
obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e
funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Pertanto, la
semplice presenza di supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario nel muro
perimetrale dell'edificio, ai lati delle finestre, non lascia chiaramente intendere che si sia voluto
assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato e quindi, di conseguenza,
che si sia voluta costituire una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia.” (Cass.
Civ. 16/08/2012 n. 14547). Alla luce di tale principio, appare evidente come i convenuti non abbiano dimostrato la sussistenza del requisito dell'apparenza necessario ai fini della costituzione della servitù
per usucapione, non essendo a tal fine inequivocabile segno della sussistenza della servitù di scolo la mera presenza dei fili per stendere la biancheria.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la pretesa dei convenuti appare del tutto infondata, con conseguente rigetto.
Infine, merita accoglimento l'ulteriore domanda attorea tesa all'accertamento della sussistenza di infiltrazioni promananti dall'immobile di parte convenuta in proprio danno, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle infiltrazioni.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità di tale domanda, spiegata dagli attori nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto configurante mera emendatio libelli e non mutatio. Ed infatti, l'evoluzione giurisprudenziale susseguitasi sul tema ha da ultimo chiarito che
“In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, anche un mutamento di causa petendi e petitum
non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera modifica di quella originaria, ammissibile e
consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione
temporis ) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria,
ma ad essa si cumula” (così, da ultimo, Cass. Civ. 19/02/2025 n. 4410). Orbene, nella fattispecie oggetto dell'odierno contendere, parte attrice sin dall'atto di citazione ha lamentato la sussistenza di infiltrazioni promananti dalla proprietà , per poi meglio precisare la domanda in Controparte_3
sede di prima memoria istruttoria, sicchè non può dubitarsi della tempestività della emendatio, che non ha inciso né sulla causa petendi né sul petitum, non avendo prospettato alcuna nuova questione,
ma solo una precisazione delle questioni già introdotte.
Nel merito, la domanda si appalesa fondata.
La fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-
contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si
fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ.
30/01/2025 n. 2148).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943). Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dall'immobile dei convenuti.
Invero, la CTU ha confermato che “l'appartamento di proprietà convenuta è stata fonte di
infiltrazioni in danno della sottostante per quanto riguarda il bagno, mentre è ancora fonte di
infiltrazioni (nel senso più ampio del termine, intendendosi qualsiasi forma di danno cagionato da
fenomeni connessi all'acqua) per lo stillicidio di acqua frammista a ruggine proveniente dalla
ringhiera” (v. CTU, pag. 24), escludendo altresì qualsivoglia incidenza causale riferibile alle tende collocate dagli attori nel sottoballatoio (v. CTU, pag. 25).
Di contro, parte convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
La conseguente domanda risarcitoria deve essere accolta, sicchè i convenuti devono essere condannati all'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione, come individuate dal CTU nella relazione tecnica d'Ufficio a pag. 25, ossia “trattare la ringhiera lato nord
per eliminare la ruggine, trattare le parti residue con convertitore e riverniciarla”, nonché di quelle necessarie per il ripristino dell'immobile danneggiato, come individuate nella CTU a pag. 25,
ovverosia “messa in ripristino del soffitto del bagno attraverso la demolizione della parte di solaio
affetta fa fenomeni di sfondellamento, trattamento delle armature e ricostruzione delle parti demolite,
compresa la finitura e la pittura;
opere per sbiancare il marmo macchiato dalla ruggine”.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti, sicchè e CP_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Controparte_2
del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della domanda (valore indeterminabile, complessità bassa), al valore medio dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi.
Anche le spese di CTU – come già liquidate – devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14080/2019 R.G.:
1) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara l'insussistenza del diritto dei convenuti ad occupare la colonna d'aria sovrastante il cortile di proprietà attrice all'interno del complesso condominiale “ sito in Fiumefreddo di Sicilia, Via Oberdan n. 17; per CP_5
l'effetto, condanna i convenuti e a rimuovere gli stenditoi, i CP_1 Controparte_2
vasi e tutti i beni che occupano tale colonna d'aria;
2) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara l'insussistenza della servitù di scolo a carico della proprietà ed in favore di quella dei convenuti;
pertanto, condanna CP_4
i convenuti ad astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa determinare stillicidio in danno della proprietà degli attori;
3) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara la sussistenza della responsabilità dei convenuti e ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le infiltrazioni promananti dal CP_1 CP_2
proprio immobile in danno di quello degli attori;
pertanto, condanna e CP_1 [...]
all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come CP_2
individuate nella CTU a pag. 25 e descritte in parte motiva;
4) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e delle spese processuali, che si liquidano in €.7.616,00 Parte_1 Parte_2
per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed €.264,00 per spese vive.
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14080/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in GIARRE, VIA MELI N. 51, rappresentati e C.F._2
difesi dall' Avv. ROSARIO FABIO GRASSO, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in CATANIA, VIALE VITTORIO VENETO C.F._4
N. 151, rappresentati e difesi dall'Avv. ROSARIO VALORE, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio i coniugi , onde sentire accertare l'insussistenza del diritto Controparte_3
dei convenuti all'occupazione della colonna d'aria soprastante il cortile di proprietà esclusiva di parte attrice mediante la collocazione di stenditoi sul balcone aggettante, l'insussistenza della servitù di
“stillicidio” in danno del sottostante cortile, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione di tali manufatti ed al ripristino delle proprie ringhiere, dalle quali percola acqua mista a ruggine in danno della proprietà attrice.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, eccependo in via riconvenzionale la sussistenza del diritto di occupazione della colonna d'area e della servitù, in quanto acquistata per usucapione.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., parte attrice ha modificato la propria domanda nella prima memoria, chiedendo altresì che il Tribunale accertasse la sussistenza di infiltrazioni in danno del proprio immobile promananti da quello soprastante dei convenuti.
Istruita la causa a mezzo di escussione di prova testimoniale e CTU, con mandato al consulente d'ufficio di verificare lo stato dei luoghi, la sussistenza delle lamentate infiltrazioni e di individuare gli interventi necessarie per rimuovere le cause di danno, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione dei fatti di causa, in diritto le domande di parte attrice si appalesano fondate e meritano accoglimento.
Con la presente azione – da qualificarsi in termini di actio negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c. (in tal senso, Cass. Civ. 16/08/2012 n. 14547, secondo cui “L'azione con la quale il proprietario di una
terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nello stesso edificio condominiale al piano superiore e aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (quali lo stillicidio dovuto
allo sgocciolio del bucato), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949
c.c., poiché ì fatti posti in essere dal vicino implicano l'affermazione di un diritto di natura reale sulla
terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per
usucapione di una servitù prediale di stillicidio”), gli attori hanno inteso difendere la loro proprietà
sotto un duplice profilo: accertamento dell'insussistenza del diritto dei convenuti di occupare con gli stenditoi la colonna d'aria sovrastante il proprio cortile di proprietà esclusiva;
accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia servitù di scolo a proprio carico.
Quanto alla prima, è pacifico che ai sensi dell'art. 840 c.c. la proprietà del suolo si estende anche allo spazio sovrastante in relazione al quale i terzi non possono svolgere attività che il proprietario abbia interesse ad escludere. In particolare, anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, in materia di condominio, lo spazio aereo sovrastante a cortili - la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano - non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell'art. 840 c.c., l'utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (in tal senso, Cass. Civ. 21/03/2016 n. 5551). Nel caso di specie, i coniugi Parte_3
legittimamente possono opporsi all'occupazione dello spazio aereo sovrastante il proprio cortile
[...]
da parte dei convenuti mediante l'apposizione di stenditoi, attività, questa, peraltro vietata altresì dal regolamento di condominio.
Né si appalesa fondata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui avrebbero acquistato il diritto di “occupare” la colonna d'aria per usucapione, avendo collocato gli stenditoi per oltre vent'anni.
Invero, è pacifico che la proprietà della colonna d'aria non è avulsa da quella della superficie sottostante, sicchè non può essere acquistata separatamente dalla proprietà del bene sopra cui insiste,
nemmeno per usucapione (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 14/04/2004, n.7051: “Lo spazio
sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà, ma configura la mera proiezione verso l'alto delle suddette entità immobiliari e,
formalmente, la possibilità di svolgimento delle facoltà inerenti al diritto dominicale sulle medesime.
Pertanto, il diritto reale su tale spazio, separato dalla proprietà dell'immobile sottostante, non è
qualificabile come proprietà, ma come diritto di superficie ex art. 952 c.c. (…)”).
Peraltro, anche a volere ammettere la possibilità di acquisto per usucapione della proprietà della colonna d'aria, in ogni caso l'usucapione richiede la presenza di opere visibili e stabili, non precarie,
che siano la manifestazione di un possesso uti dominus ininterrotto ultraventennale (Cass. Civ.
27/11/2023 n. 32816). Tali requisiti difettano nel caso di specie, in cui i convenuti, anche a mezzo della prova per testi escussa, non hanno dimostrato la sussistenza di opere fisse, atteso che la teste escussa ha riferito solo della presenza di meri “fili per stendere” e di non ricordare stretture in ferro dove collocare vasi e fioriere. L'eccezione va dunque rigettata, con fondatezza della domanda attorea.
Con riferimento al secondo profilo (insussistenza della servitù di stillicidio), granitico insegnamento giurisprudenziale ritiene che “poiché, ai sensi degli art. 908 e 913 c.c., salvo diverse
ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle
acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto
naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti
dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo
alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo
costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante
sull'area di proprietà del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto
reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto
(la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà
dominicali di cui all'art. 840 comma 2 c.c., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze
prescritte dall'art. 905 c.c.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi
informatori della proprietà fondiaria dei quali gli art. 908 e 913 c.c. sono espressione” (Cass. Civ.
28/03/2007, n.7576; in senso conforme, più di recente, Cass. Civ. 02/05/2024 n. 11827). In buona sostanza, quindi, affinchè possa legittimamente configurarsi la servitù di scolo si necessita della sua costituzione tramite un titolo negoziale apposito: requisito che pacificamente difetta nel caso di specie. Ed infatti, è circostanza certa e non contestata tra le parti che il titolo di proprietà degli attori non abbia mai previsto la costituzione di una simile servitù a carico della proprietà , CP_4
né sussistono titoli successivi in tal senso.
Né, per vero, appare fondata l'eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti, circa la costituzione della servitù di scolo per usucapione.
A tal riguardo, la corte nomofilattica ha chiarito che “Ai fini della sussistenza del requisito
dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre
di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente,
obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e
funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Pertanto, la
semplice presenza di supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario nel muro
perimetrale dell'edificio, ai lati delle finestre, non lascia chiaramente intendere che si sia voluto
assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato e quindi, di conseguenza,
che si sia voluta costituire una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia.” (Cass.
Civ. 16/08/2012 n. 14547). Alla luce di tale principio, appare evidente come i convenuti non abbiano dimostrato la sussistenza del requisito dell'apparenza necessario ai fini della costituzione della servitù
per usucapione, non essendo a tal fine inequivocabile segno della sussistenza della servitù di scolo la mera presenza dei fili per stendere la biancheria.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la pretesa dei convenuti appare del tutto infondata, con conseguente rigetto.
Infine, merita accoglimento l'ulteriore domanda attorea tesa all'accertamento della sussistenza di infiltrazioni promananti dall'immobile di parte convenuta in proprio danno, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle infiltrazioni.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità di tale domanda, spiegata dagli attori nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto configurante mera emendatio libelli e non mutatio. Ed infatti, l'evoluzione giurisprudenziale susseguitasi sul tema ha da ultimo chiarito che
“In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, anche un mutamento di causa petendi e petitum
non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera modifica di quella originaria, ammissibile e
consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione
temporis ) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria,
ma ad essa si cumula” (così, da ultimo, Cass. Civ. 19/02/2025 n. 4410). Orbene, nella fattispecie oggetto dell'odierno contendere, parte attrice sin dall'atto di citazione ha lamentato la sussistenza di infiltrazioni promananti dalla proprietà , per poi meglio precisare la domanda in Controparte_3
sede di prima memoria istruttoria, sicchè non può dubitarsi della tempestività della emendatio, che non ha inciso né sulla causa petendi né sul petitum, non avendo prospettato alcuna nuova questione,
ma solo una precisazione delle questioni già introdotte.
Nel merito, la domanda si appalesa fondata.
La fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-
contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si
fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ.
30/01/2025 n. 2148).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943). Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dall'immobile dei convenuti.
Invero, la CTU ha confermato che “l'appartamento di proprietà convenuta è stata fonte di
infiltrazioni in danno della sottostante per quanto riguarda il bagno, mentre è ancora fonte di
infiltrazioni (nel senso più ampio del termine, intendendosi qualsiasi forma di danno cagionato da
fenomeni connessi all'acqua) per lo stillicidio di acqua frammista a ruggine proveniente dalla
ringhiera” (v. CTU, pag. 24), escludendo altresì qualsivoglia incidenza causale riferibile alle tende collocate dagli attori nel sottoballatoio (v. CTU, pag. 25).
Di contro, parte convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
La conseguente domanda risarcitoria deve essere accolta, sicchè i convenuti devono essere condannati all'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione, come individuate dal CTU nella relazione tecnica d'Ufficio a pag. 25, ossia “trattare la ringhiera lato nord
per eliminare la ruggine, trattare le parti residue con convertitore e riverniciarla”, nonché di quelle necessarie per il ripristino dell'immobile danneggiato, come individuate nella CTU a pag. 25,
ovverosia “messa in ripristino del soffitto del bagno attraverso la demolizione della parte di solaio
affetta fa fenomeni di sfondellamento, trattamento delle armature e ricostruzione delle parti demolite,
compresa la finitura e la pittura;
opere per sbiancare il marmo macchiato dalla ruggine”.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti, sicchè e CP_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Controparte_2
del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della domanda (valore indeterminabile, complessità bassa), al valore medio dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi.
Anche le spese di CTU – come già liquidate – devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14080/2019 R.G.:
1) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara l'insussistenza del diritto dei convenuti ad occupare la colonna d'aria sovrastante il cortile di proprietà attrice all'interno del complesso condominiale “ sito in Fiumefreddo di Sicilia, Via Oberdan n. 17; per CP_5
l'effetto, condanna i convenuti e a rimuovere gli stenditoi, i CP_1 Controparte_2
vasi e tutti i beni che occupano tale colonna d'aria;
2) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara l'insussistenza della servitù di scolo a carico della proprietà ed in favore di quella dei convenuti;
pertanto, condanna CP_4
i convenuti ad astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa determinare stillicidio in danno della proprietà degli attori;
3) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara la sussistenza della responsabilità dei convenuti e ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le infiltrazioni promananti dal CP_1 CP_2
proprio immobile in danno di quello degli attori;
pertanto, condanna e CP_1 [...]
all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come CP_2
individuate nella CTU a pag. 25 e descritte in parte motiva;
4) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e delle spese processuali, che si liquidano in €.7.616,00 Parte_1 Parte_2
per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed €.264,00 per spese vive.
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011