Articolo 16 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 marzo 1974
Art. 16.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall' articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167 , resta determinato, per l'anno finanziario 1974 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall' articolo 6-quater del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 359 miliardi 149 milioni 637 mila.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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