Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 582
Articolo 2
Versione
10 settembre 1977
Art. 1.
Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalita' previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 :
a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie gia' in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961 , a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
b) l'anzianita' riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' ai vincitori del concorso di cui all' articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne e' prevista la computabilita' ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.
Entrata in vigore il 10 settembre 1977