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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1407/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4305/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462768 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente://///////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401462768, notificatole in data 15 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, per un importo complessivo di € 1.328,00 (comprensivo di sanzioni ed accessori vari) in relazione all'appartamento, sito in Indirizzo_1 da lei condotto in locazione a fare data dal 1° novembre 2018.
In particolare, previo accoglimento della domanda di sospensiva, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per errata indicazione del numero degli occupanti (tre invece di uno) e per l'entità della sanzione applicata ( 300% del tributo non versato) il tutto con vittoria e distrazione di spese.
Roma Capitale non si costituiva.
In data 31 dicembre 2025 la ricorrente depositava il provvedimento di sgravio parziale, emesso in data 13 giugno 2025 da Roma Capitale, con cui si riconosceva che l'occupante dell'immobile oggetto di accertamento era uno.
Con successiva memoria del 12 gennaio 2026 la ricorrente dava atto dell'intervenuto sgravio parziale dell'atto impugnato di cui chiedeva l'annullamento.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 -in cui il difensore della ricorrente aderiva al provvedimento di sgravio ed insisteva nella richiesta di distrazione delle spese - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
in tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva.
Roma Capitale, nelle more del giudizio, ha, infatti, riconosciuto con il provvedimento di sgravio parziale del 13 giugno 2025 - che, ai fini della TARI 2018/2022, il numero degli occupanti dell'appartamento di
Indirizzo _1 fosse di uno (come sostenuto dalla ricorrente) e non di tre (come erroneamente riportato nell'avviso di accertamento).
L'annullamento dell'atto impugnato non ne preclude la successiva rettifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore 1, dichiaratosi antistatario.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
dott. Corrado Maffei
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4305/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462768 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente://///////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401462768, notificatole in data 15 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, per un importo complessivo di € 1.328,00 (comprensivo di sanzioni ed accessori vari) in relazione all'appartamento, sito in Indirizzo_1 da lei condotto in locazione a fare data dal 1° novembre 2018.
In particolare, previo accoglimento della domanda di sospensiva, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per errata indicazione del numero degli occupanti (tre invece di uno) e per l'entità della sanzione applicata ( 300% del tributo non versato) il tutto con vittoria e distrazione di spese.
Roma Capitale non si costituiva.
In data 31 dicembre 2025 la ricorrente depositava il provvedimento di sgravio parziale, emesso in data 13 giugno 2025 da Roma Capitale, con cui si riconosceva che l'occupante dell'immobile oggetto di accertamento era uno.
Con successiva memoria del 12 gennaio 2026 la ricorrente dava atto dell'intervenuto sgravio parziale dell'atto impugnato di cui chiedeva l'annullamento.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 -in cui il difensore della ricorrente aderiva al provvedimento di sgravio ed insisteva nella richiesta di distrazione delle spese - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
in tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva.
Roma Capitale, nelle more del giudizio, ha, infatti, riconosciuto con il provvedimento di sgravio parziale del 13 giugno 2025 - che, ai fini della TARI 2018/2022, il numero degli occupanti dell'appartamento di
Indirizzo _1 fosse di uno (come sostenuto dalla ricorrente) e non di tre (come erroneamente riportato nell'avviso di accertamento).
L'annullamento dell'atto impugnato non ne preclude la successiva rettifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore 1, dichiaratosi antistatario.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
dott. Corrado Maffei