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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
La Corte, esaminati gli atti;
- dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 14 novembre 2025 con le modalità cartolari;
- dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.;
- sentito il Relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 109/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato ARGUELLO SANTIAGO con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in VIA FRANCESCO RISMONDO 2 40121 BOLOGNA
APPELLANTE/I contro on l'Avvocato BRUNI VALENTINA CP_1
con l'Avvocato BARBINI MARCO Controparte_2 on l'Avvocato COLIVA MASSIMO Controparte_3
OS NA e HI ES, quali eredi di con l'Avvocato CARLI Persona_1 PATRIZIA
APPELLATO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, come da Ordinanza del 29 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23/1/2023 conveniva avanti il Tribunale di Parte_1
Modena il nonché e per sentirli condannare in solido Controparte_2 Persona_1 CP_1
al risarcimento del danno di un sinistro avvenuto in data 25/10/2021 alle ore 10.18 circa, allorquando il veicolo Land Rover da questi condotto si inabissava in un fossato perpendicolare alla Via Vandini in
. Controparte_2
A fondamento della domanda deduceva che nella predetta data percorreva la Via Vandini, allorquando si imbatteva in un mezzo agricolo di rilevanti dimensioni proveniente dal contrario senso di marcia occupando la carreggiata.
Riferiva che per consentire il passaggio di detto mezzo si avvicinava al bordo della strada e che le ruote del veicolo, percorrendo la banchina erbosa che costeggiava i lati della predetta carreggiata, finivano all'interno di un fossato nascosto dal manto erboso e che a causa di ciò in veicolo si ribaltava su di un fianco.
Riferiva che il fossato non era visibile né segnalato e che sul posto era intervenuta la Polizia
Municipale per i rilievi del caso.
La causa veniva assunta al nr. 505/2023 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena.
Si costituivano le parti convenute, il convenuto chiedeva ed otteneva di poter chiamare CP_1
in causa la compagnia presso cui era assicurato, e tutte le parti predette, ivi Controparte_3
compresa la compagnia terza chiamata, chiedevano il rigetto della domanda attorea.
Con Ordinanza del 26/2/2024 il Tribunale ammetteva le prove orali nei limiti di detto provvedimento.
Espletate le predette prove, con Sentenza nr. 1832/2024 il Tribunale di Modena respingeva la domanda.
Avverso detta Sentenza proponeva appello affidando l'impugnazione a due motivi di Parte_1
gravame. pagina 2 di 6 Si costituivano le parti appellate instando per il rigetto dell'appello.
Dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione del decesso di la causa veniva riassunta Persona_1
dall'appellante.
Con Ordinanza del 22/9/2025 venivano respinte le istanze istruttorie di parte appellante e la causa veniva trattenuta in decisione all'Udienza del 14/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Si deve premettere che non appare contestato che l'appellante sia fuoriuscito dalla sede stradale percorrendo un tratto erboso esterno, a sinistra della carreggiata, finendo con le ruote in un fossato laterale con conseguente ribaltamento del veicolo sul fianco sinistro.
Secondo la tesi dell'appellante egli percorreva la Via Vandini e fu costretto alla manovra sopra descritta nell'incrociare un mezzo di rilevanti dimensioni.
Sulla base di queste premesse, si deve osservare quanto segue.
Con il primo motivo di impugnazione ritiene l'appellante che il Tribunale abbia violato l'art. 2051 c.c.
e l'art. 1227 c.c. ritenendo insussistente la prova del fatto storico e la responsabilità dei convenuti anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2043 c.c. mentre con il secondo motivo censura la
Sentenza di primo grado per asserita violazione delle disposizioni in tema di onere della prova.
I due motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Le argomentazioni dell'appellante ivi rappresentate non possono essere condivise.
Invero, la necessità determinata dalla presenza di un altro veicolo, di spostarsi rispetto alla direzione di marcia, fino ad uscire dalla sede stradale sulla sinistra non risulta provata in modo convincente.
La tesi è riportata nel verbale della Polizia Municipale ma al momento dell'intervento di questa non vi era traccia del mezzo del quale l'appellante riferisce né risultano elementi che possano consentire di identificare il predetto veicolo: seppure a sentire la teste il mezzo si fosse fermato, nessuno lo Tes_1
ha fotografato;
va pure detto che la sua descrizione è ondivaga, posto che l'attore alla polizia pagina 3 di 6 intervenuta ha riferito solo di un altro “veicolo”, in citazione scrive di un “mezzo agricolo”, mentre la teste lo definisce “autocarro”, il che non consente di convincersi che la scena descritta sia reale. Tes_1
Per quanto attiene poi la valutazione della prova orale, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la deposizione della teste non possa fondare l'accoglimento della domanda attorea. Tes_1
La predetta teste oltre a riferire una articolata vicenda (la visita del , quella mattina, ad una cliente Pt_1
presentatale da lei, e la decisione di andare poi insieme, di conserva, presso la casa della medesima
) che non collima con il complessivo racconto dello stesso , ha dichiarato che con la Tes_1 Pt_1
propria vettura seguiva quella dell'attore, circostanza rilevante in quanto l'appellante, in sede di interrogatorio formale, aveva riferito di essere stato costretto alla manovra rovinosa perchè non poteva fare marcia indietro, e far passare il mezzo agricolo proveniente nell'opposto senso di marcia, per la presenza di altre vetture che lo seguivano.
La teste nulla dice, invece, circa la presenza di altri veicoli che avrebbero impedito la manovra Tes_1
di retro marcia al , per raggiungere lo spiazzo antistante la “cantina Casolari”, a pochi metri dal Pt_1
luogo dell'evento.
E' comunque pacifico, anche volendo dar credito alla tesi dell'incrocio con altro veicolo, che la manovra di spostarsi a sinistra nella strada in questione, deve ritenersi priva di logica, traducendosi nell'invasione del senso di percorrenza del veicolo proveniente dalla parte opposta, invece che su quello estremo destro e corrispondente al senso di marcia del veicolo condotto dall'appellante.
L'appellante, quindi, ha posto in essere una condotta del tutto azzardata e inconsulta;
causa unica dell'evento dannoso, il che esclude la responsabilità ex art.2051 cc, degli odierni appellati: l'evento si
è verificato al di fuori della sede stradale e della banchina, proprietà dell' ed è CP_4
infondata la pretesa di ritenerne responsabili i proprietari dei fondi interessati dal fosso, atteso che il veicolo non doveva percorrere i predetti fondi, essendo la circolazione consentita nell'ambito della sede stradale e al limite, della banchina.
pagina 4 di 6 In definitiva, il fatto dannoso deve ascriversi a responsabilità esclusiva dell'attore, che forse è
semplicemente uscito di strada, per eccesso di velocità, come è verosimile, visto il raggio della curva,
ovvero, volendo dare credito alla presenza di un veicolo, ha deliberatamente scelto di porre in essere una condotta imprudente, e illogica, unica causa del danno lamentato.
Neppure sussisteva una situazione di imprevista emergenza che possa ritenersi ragione fondante la scelta dell'appellante: la teste ha infatti riferito che il camion proveniente dall'opposto senso di Tes_1
marcia si era pure fermato per la difficoltà di incrociare.
Dunque, considerato che il mezzo si trovava in posizione di quiete l'appellante avrebbe potuto porre in essere una condotta più appropriata, e cauta, anche considerato che l'art. 190 del Codice della Strada
riserva la banchina laterale al transito pedonale e all'utilizzo da parte di veicoli solo per ragioni di emergenza con la ovvia cautela del caso.
La condotta dell'appellante è quindi stata tale da escludere qualsiasi responsabilità delle parti appellate e ciò tanto per quanto attiene il riferimento all'art. 2051 c.c. – posto che detta imprudenza integra senza meno il caso fortuito che esclude l'ipotesi di responsabilità contemplata da tale norma – che tanto più
per quanto attiene il richiamo all'art. 2043 c.c., in difetto di colpa provata in capo agli appellati.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Pt_1
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Modena nr. 1832/2024.
[...]
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado nei confronti delle parti appellate costituite (dovendosi considerare quale unica parte gli eredi di , spese che Persona_1
liquida nella somma di € 3.500,00 per ciascuna di dette parti oltre rimborso forfetario nonché IVA e
CNPAA come per legge.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025.
pagina 5 di 6 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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