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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1778 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella
Casula, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Casula, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Heiningen
(Germania) in data 19/06/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Villacidro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Heiningen (Germania) in data 19/06/1995 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Villacidro, anno 1995, numero 10, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Heiningen (Germania) in data 19 giugno 1995 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Villacidro Anno 1995 Numero 10 Parte II Serie C Ufficio 1.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Villacidro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) La casa familiare sita in Croazia, Spalato in Muc Sutina Milina 32, Neorić già assegnata alla signora , viene attribuita alla medesima in CP_1 proprietà esclusiva quale contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970 con il relativo mobilio e quanto contenuto al suo interno.
4) Nessun assegno divorzile viene previsto sia in virtù dell'autonomia dal punto di vista economico che per l'attribuzione dell'immobile alla sig.ra CP_1
, per il quale si procederà separatamente al trasferimento di proprietà.
[...]
5) Quanto al mantenimento delle figlie ed , nessun Persona_1 Per_2 assegno viene previsto per essere maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1778 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella
Casula, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Casula, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Heiningen
(Germania) in data 19/06/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Villacidro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Heiningen (Germania) in data 19/06/1995 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Villacidro, anno 1995, numero 10, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Heiningen (Germania) in data 19 giugno 1995 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Villacidro Anno 1995 Numero 10 Parte II Serie C Ufficio 1.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Villacidro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) La casa familiare sita in Croazia, Spalato in Muc Sutina Milina 32, Neorić già assegnata alla signora , viene attribuita alla medesima in CP_1 proprietà esclusiva quale contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970 con il relativo mobilio e quanto contenuto al suo interno.
4) Nessun assegno divorzile viene previsto sia in virtù dell'autonomia dal punto di vista economico che per l'attribuzione dell'immobile alla sig.ra CP_1
, per il quale si procederà separatamente al trasferimento di proprietà.
[...]
5) Quanto al mantenimento delle figlie ed , nessun Persona_1 Per_2 assegno viene previsto per essere maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3