Art. 3.
Il primo concorso speciale previsto dall' articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444 , sara' bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75.
Il concorso di cui al precedente comma sara' per esame-colloquio e titoli, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il competente organo collegiale di governo della scuola a livello nazionale.
Il primo concorso speciale previsto dall' articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444 , sara' bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75.
Il concorso di cui al precedente comma sara' per esame-colloquio e titoli, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il competente organo collegiale di governo della scuola a livello nazionale.