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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 1457/2025 promossa con ricorso depositato in data
5.08.2025 da
, c.f.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
32036 Sedico (BL)
e
, c.f.: , residente in [...], 32036 CP_1 C.F._2
Sedico (BL); entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariangela Sommacal, del foro di Belluno
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni del P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
sentiti i coniugi all'udienza del 19.11.2025 e preso atto che dietro l'impegno di trasferire l'immobile di sua proprietà al marito, la sig.ra riceverà come CP_1 corrispettivo la somma di euro 300.000,00; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; considerato che le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria perché si perfezionino i necessari requisiti temporali della pretesa visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso, da Parte_1 CP_1 intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Riserva di rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Elena Armato, in tirocinio ex art. 73 D.L. n.
69/13.