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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3058 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/04/2025 tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIERVO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e stante la lontananza geografica potrà Pt_2 esercitare il diritto dovere di visita e di tenere con sé il figlio un weekend al mese da concordarsi almeno
15 giorni prima.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
C)Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un Pt_2 periodo di circa una settimana alternando i periodi dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con il figlio 3 giorni. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_2 con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel mese di agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e di eventuali impegni del minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di marzo compreso - si impegna a corrispondere mensilmente, a CP_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 300,00 Persona_1
(euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il Per_1 giorno 5 di ogni mese solare.
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Per_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale di Per_1
Monza.
F) La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico/universale al 100% per espresso accordo Parte_1 delle parti.
G) Spese legali compensate.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (05.07.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 29/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/04/2025 tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIERVO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e stante la lontananza geografica potrà Pt_2 esercitare il diritto dovere di visita e di tenere con sé il figlio un weekend al mese da concordarsi almeno
15 giorni prima.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
C)Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un Pt_2 periodo di circa una settimana alternando i periodi dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con il figlio 3 giorni. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_2 con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel mese di agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e di eventuali impegni del minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di marzo compreso - si impegna a corrispondere mensilmente, a CP_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 300,00 Persona_1
(euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il Per_1 giorno 5 di ogni mese solare.
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Per_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale di Per_1
Monza.
F) La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico/universale al 100% per espresso accordo Parte_1 delle parti.
G) Spese legali compensate.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (05.07.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 29/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona