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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240042781264000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, emessa dall'AdE-R di Lecce per il recupero dell'Irpef, interessi e sanzioni, relativa all'anno d'imposta 2021, a seguito del controllo automatizzato del modello Unico/Redditi 2022 prodotto dal contribuente, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 4.288,15.
Il ricorrente ha eccepito: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa nel merito;
3) inapplicabilità della procedura ex art. 36-bis per il recupero del credito d'imposta; 4) illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%; 5) omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale.
L'Ufficio, costituitosi, ha controdedotto ed ha sottolineato che il debito di cui in cartella scaturisce dalla omessa presentazione della dichiarazione modello UNICO 2021 (anno d'imposta 2020), presentata solamente il 30 marzo 2022, pertanto da ritenersi omessa, con conseguente impossibilità di riporto del credito negli anni successivi, a meno di tempestiva presentazione dell'istanza, entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e/o dalla notifica della cartella;
che nel caso di specie la comunicazione di irregolarità è stata notificata al contribuente con PEC del 21/03/2024; che l'odierno ricorrente ha ignorato la suddetta comunicazione ed ha atteso la notifica della cartella di pagamento per presentare istanza di autotutela;
che l'Ufficio ha rigettato l'istanza in quanto presentata oltre i termini di cui alla circolare n. 21 del
25 giugno 2013 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ex art. 36 bis comma 3, del
DPR n. 600 del 1973); che conseguentemente non vi è stato alcun disconoscimento di un credito di imposta ma è stato il contribuente che ha omesso la dichiarazione e non ha seguito le prescrizioni previste per ottenere l'eventuale riconoscimento del credito non indicato. La fattispecie sarebbe da ricondurre, quindi, alla mera liquidazione automatizzata della dichiarazione, comunicabile ai sensi del citato articolo 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973, e non a quella di un controllo sostanziale sulla spettanza del credito.
Il ricorrente ha prodotto memorie illustrative con le quali ha ribadito le proprie tesi difensive ed ha sottolineato che le imposte sono state versate nei termini, che l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, compensata per l'anno 2021, rappresenta un dato certo ed esigibile, che l'esistenza del credito non è stata contestata dall'ufficio resistente che ne contesta solo l'utilizzo, in quanto scaturente da una dichiarazione presentata in ritardo.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio si ritiene di far ricorso al principio della c.d.
"ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
L'importo richiesto con l'impugnata cartella esattoriale scaturisce dal mancato riconoscimento, da parte dell'AdE, del credito d'imposta (IRPEF) derivante dalla precedente dichiarazione dei redditi, con cui è stato compensato il corrispondente debito, presentata in grave ritardo e pertanto ritenuta omessa dall'Ufficio che, comunque, non ha contestato né l'esistenza né l'entità del credito. L'ufficio, invero, ha rigettato la richiesta di sgravio avanzata dal ricorrente per motivi meramente formali: “La richiesta di sgravio non può essere accolta in quanto non sono state rispettate le prescrizioni previste dalla circolare 21/E del 2013”.
Si ritiene che nel caso di specie sia applicabile il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13902/2023 per cui “Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria recuperi, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 633 ( come nel caso in discussione in questa sede) un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tal modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato il suo diritto nasce dalle legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, che in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco”.
È inoltre ius receptum che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione e di credito utilizzato in compensazione, riportato nella dichiarazione successiva, qualora il contribuente dimostri la sua sussistenza sostanziale ed il Fisco non ne contesti l'esistenza, deve necessariamente essere riconosciuta la spettanza di tale credito. Appare evidente, dunque, che il precitato principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione può essere applicato alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente si ritiene illegittimo il diniego di sgravio dell'Ufficio e la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata in quanto infondata nel merito.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Ccompensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240042781264000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, emessa dall'AdE-R di Lecce per il recupero dell'Irpef, interessi e sanzioni, relativa all'anno d'imposta 2021, a seguito del controllo automatizzato del modello Unico/Redditi 2022 prodotto dal contribuente, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 4.288,15.
Il ricorrente ha eccepito: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa nel merito;
3) inapplicabilità della procedura ex art. 36-bis per il recupero del credito d'imposta; 4) illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%; 5) omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale.
L'Ufficio, costituitosi, ha controdedotto ed ha sottolineato che il debito di cui in cartella scaturisce dalla omessa presentazione della dichiarazione modello UNICO 2021 (anno d'imposta 2020), presentata solamente il 30 marzo 2022, pertanto da ritenersi omessa, con conseguente impossibilità di riporto del credito negli anni successivi, a meno di tempestiva presentazione dell'istanza, entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e/o dalla notifica della cartella;
che nel caso di specie la comunicazione di irregolarità è stata notificata al contribuente con PEC del 21/03/2024; che l'odierno ricorrente ha ignorato la suddetta comunicazione ed ha atteso la notifica della cartella di pagamento per presentare istanza di autotutela;
che l'Ufficio ha rigettato l'istanza in quanto presentata oltre i termini di cui alla circolare n. 21 del
25 giugno 2013 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ex art. 36 bis comma 3, del
DPR n. 600 del 1973); che conseguentemente non vi è stato alcun disconoscimento di un credito di imposta ma è stato il contribuente che ha omesso la dichiarazione e non ha seguito le prescrizioni previste per ottenere l'eventuale riconoscimento del credito non indicato. La fattispecie sarebbe da ricondurre, quindi, alla mera liquidazione automatizzata della dichiarazione, comunicabile ai sensi del citato articolo 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973, e non a quella di un controllo sostanziale sulla spettanza del credito.
Il ricorrente ha prodotto memorie illustrative con le quali ha ribadito le proprie tesi difensive ed ha sottolineato che le imposte sono state versate nei termini, che l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, compensata per l'anno 2021, rappresenta un dato certo ed esigibile, che l'esistenza del credito non è stata contestata dall'ufficio resistente che ne contesta solo l'utilizzo, in quanto scaturente da una dichiarazione presentata in ritardo.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio si ritiene di far ricorso al principio della c.d.
"ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
L'importo richiesto con l'impugnata cartella esattoriale scaturisce dal mancato riconoscimento, da parte dell'AdE, del credito d'imposta (IRPEF) derivante dalla precedente dichiarazione dei redditi, con cui è stato compensato il corrispondente debito, presentata in grave ritardo e pertanto ritenuta omessa dall'Ufficio che, comunque, non ha contestato né l'esistenza né l'entità del credito. L'ufficio, invero, ha rigettato la richiesta di sgravio avanzata dal ricorrente per motivi meramente formali: “La richiesta di sgravio non può essere accolta in quanto non sono state rispettate le prescrizioni previste dalla circolare 21/E del 2013”.
Si ritiene che nel caso di specie sia applicabile il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13902/2023 per cui “Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria recuperi, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 633 ( come nel caso in discussione in questa sede) un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tal modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato il suo diritto nasce dalle legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, che in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco”.
È inoltre ius receptum che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione e di credito utilizzato in compensazione, riportato nella dichiarazione successiva, qualora il contribuente dimostri la sua sussistenza sostanziale ed il Fisco non ne contesti l'esistenza, deve necessariamente essere riconosciuta la spettanza di tale credito. Appare evidente, dunque, che il precitato principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione può essere applicato alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente si ritiene illegittimo il diniego di sgravio dell'Ufficio e la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata in quanto infondata nel merito.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Ccompensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025