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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6894/2016 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Roccalumera (Me), via Umberto I n. 202 presso lo studio dell'Avv. Agatino
Bellomo che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giarre (Ct), via F.lli Cairoli n.
41 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Silvestro che lo rappresenta e difende per procura in atti, opposta,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1549/2016, emesso dal Tribunale di Messina, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 59.872,61, relativo alla fattura n.
14 del 18.03.2015, in favore della a.r.l., quale saldo dovuto per lavori Controparte_2 di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in Furci Siculo in forza di contratto di appalto stipulato in data 21.02.2014.
L'opponente ha dedotto di aver già corrisposto, in adempimento del contratto di appalto stipulato il 21.02.2014, la somma complessiva di € 220.021,81, mediante versamenti effettuati in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori approvati dalla Direzione
Lavori. La ha rilevato l'inadempimento dell'impresa appaltatrice per non avere Parte_1 ultimato le opere nei termini contrattuali, determinando la sospensione a tempo indeterminato dei lavori in data 25.05.2015. In assenza di collaudo, verifica formale e accettazione dell'opera da parte della committente, l'opponente ha contestato la sussistenza del requisito dell'esigibilità del credito, ai sensi dell'art. 1665 c.c., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha rilevato, altresì, l'inidoneità probatoria della fattura prodotta (trattandosi di documento unilaterale non sufficiente a fondare la pretesa creditoria nel giudizio di merito)
e la presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite, nonché il ritardo nell'esecuzione, circostanze che idonee a giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c ed a legittimare l'opponente a non adempiere alla prestazione economica richiesta, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 c.c.
In via subordinata, l'opponente ha chiesto la compensazione tra il credito azionato dalla società appaltatrice e il controcredito vantato per i danni subiti, derivanti dai vizi e dalle difformità dell'opera, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., invocando l'applicazione degli artt. 1241 e ss. c.c. e la possibilità di liquidazione del danno mediante CTU.
In conclusione, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo n. 1549/2016, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, ovvero la compensazione dei crediti contrapposti, con condanna della società opposta alle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_3 contestando l'opposizione proposta e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committente, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno.
La società opposta ha dedotto:
- di avere eseguito i lavori commissionati, in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 21 febbraio 2014, in conformità al progetto e al computo metrico estimativo, sotto la direzione tecnica del Direttore dei Lavori, sino alla sospensione disposta unilateralmente dalla committente in data 10 marzo 2015 e formalizzata il 25 maggio 2015;
- che la predetta sospensione, priva di giustificazione, impediva il completamento dell'opera, nonostante l'impresa avesse già eseguito e contabilizzato lavori per un importo complessivo di € 279.894,42, di cui € 59.872,61 ancora dovuti;
- che il contratto prevedeva il pagamento di acconti a stati di avanzamento lavori, approvati dalla Direzione Lavori, entro trenta giorni dall'emissione della relativa fattura, indipendentemente dalla consegna dell'opera ultimata;
- che l'omesso pagamento della fattura n. 14 del 18 marzo 2015 costituiva grave inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1453 c.c., sì da giustificare la risoluzione del contratto;
- che la committente non aveva mai sollevato contestazioni in ordine ai lavori eseguiti, sia in fase di esecuzione che successivamente alla sospensione, come attestato dal verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori;
- che le doglianze relative a presunti vizi e difformità erano generiche, tardive e inammissibili, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., non essendo mai state formalmente denunciate entro il termine di decadenza.
In via riconvenzionale, la società opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della committente, oltre alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa o mediante CTU, comprensivo di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance, oltre alle spese per la liberazione del cantiere e il deterioramento delle attrezzature.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Occorre preliminarmente osservare che le doglianze dell'opponente sull'insussistenza del diritto al corrispettivo vantato dalla ditta sono superate dalla proposizione della domanda di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento del danno formulata da
[...] con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata in Parte_2 giudizio.
Va dato atto dell'ammissibilità della spiegata domanda poiché si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attiene allo stesso sostanziale bene della vita ed è connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 32933/2023), si deve riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
Peraltro la sostituzione dell'originaria domanda di adempimento con la domanda di risoluzione è certamente consentita, in quanto espressione dello ius variandi espressamente previsto dall'art. 1453, comma 2, c.c.
Ne consegue che, in considerazione dell'incompatibilità tra la domanda di adempimento e la domanda di risoluzione, è venuta meno la domanda di pagamento del corrispettivo originariamente proposta da non potendosi più chiedersi Parte_3 l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1453, comma 2, c.p.c.
La proposizione della domanda di risoluzione da parte di oltre Parte_3
a comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (essendo venuta meno l'originaria domanda proposta con la domanda monitoria), implica che la valutazione dell'inadempimento eccepito dalla opponente debba essere esaminata nell'ambito delle reciproche domande di risoluzione avanzate dalle parti.
Ciò premesso, si osserva che le doglianze formulate da parte opponente si rivelano generiche, non documentate e prive di riscontro probatorio.
In particolare, così come constatato con ordinanza del 10 novembre 2017, si osserva che i presunti vizi e difformità delle opere non risultano essere stati mai formalmente contestati dalla committente né, tantomeno, sono descritti in modo specifico in alcun atto di causa.
Peraltro, deve essere evidenziato che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo è stata emessa il 18 marzo 2015 mentre la committente ha sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori in data 25.05.2015 dando atto che le opere eseguite fino a quel momento fossero conformi e realizzate a regola d'arte, senza alcuna riserva o contestazione.
La richiesta di CTU tecnica formulata dall'opponente appare, pertanto, esplorativa e non sorretta da alcun principio di necessità, non essendo stati individuati i vizi né allegati elementi idonei a giustificarne l'accertamento.
L'opponente rileva poi che la ditta appaltatrice non ha eseguito l'opera nei tempi previsti, tanto da indurre le parti a formalizzare in data 25 maggio 2015 la sospensione dei lavori a tempo indeterminato. Sostiene che i lavori non sono mai ripresi e che non vi è mai stata una fine lavori, sicché, in mancanza di accettazione da parte del committente, l'appaltatore non può vantare alcun diritto al corrispettivo.
Va evidenziato che la documentazione in atti smentisce la prospettazione dell'opponente.
Nel verbale di sospensione dei lavori del 25 maggio 2015 (cfr. allegato n. 5 del fascicolo della società opposta) si legge espressamente che “in data 10 marzo 2015 per disposizione della committenza, i lavori sono stati momentaneamente interrotti in attesa di nuove disposizioni” e che “alla data odierna non ci sono ancora le condizioni perché siano ripresi i lavori”. Contestualmente il direttore dei lavori ha disposto che “i lavori vengono sospesi a tempo indeterminato”.
Emerge dunque dal verbale del direttore dei lavori, figura riconducibile alla committenza, che i lavori sono stati sospesi e poi definitivamente interrotti per disposizione della committenza. Risulta poi dallo stesso verbale che i lavori eseguiti fino al momento della definitiva interruzione “sono stati eseguiti a regola d'arte”. Non si ravvisano, dunque, inadempimenti da parte della società opposta, essendo piuttosto dimostrato che l'impossibilità di proseguire i lavori commessi in appalto è dipesa esclusivamente da una non meglio motivata decisione della opponente.
Esclusa qualsivoglia responsabilità in capo alla società, va rilevato che la società ha emesso fatture per complessivi € 279.894,42. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le somme indicate nelle fatture non riguardano il saldo dei lavori, essendo piuttosto state emesse a titolo di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori. Il credito della ditta era dunque pienamente esigibile.
È incontestato che l'opponente ha corrisposto la somma di € 220.021,81, restando così debitrice della somma di € 59.782,61. Alla luce della considerevole esposizione debitoria maturata dalla idonea a configurare un adempimento di non scarsa Parte_1 importanza, va pronunciata la risoluzione del contratto di appalto del 21 febbraio 2014 stipulato tra e Soc. Coop. Jonica Costruzioni a r.l. per Parte_1 inadempimento imputabile ad Parte_1
La società opposta ha poi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno.
Per quanto concerne la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo occorre osservare che, per effetto della risoluzione, viene meno l'obbligo di pagamento del corrispettivo.
Il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione “non continuata”, ma “prolungata” (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass., sez. 3,
19/2/1968, n. 574), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574). L'art. 1458 c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”. Il contratto d'appalto è ad efficacia “prolungata”, sicché l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo “saltare” il vincolo contrattuale (Cass., sez. 1, 22
2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass., sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).
Si è poi affermato in giurisprudenza che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez. 2, 17 luglio 2023,
n. 20460).
La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez. 2, 3 ottobre 2018, n.
27640).
Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva della stessa ex art. 1458
c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, una totale restitutio in integrum (Cass., sez. 1,
12/7/2022, n. 22065). Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013, cit.).
Ciò premesso, la società, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, ha in sostanza chiesto la condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo. La domanda della società è dunque formulata impropriamente, dal momento che, per effetto della domanda di risoluzione, la stessa può vantare il diritto alla restituzione della somma corrispondente al valore dell'opera già realizzata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass.,. sez. 2, 17/7/2023, n. 20460, Cass.
24/05/2007, n. 12162) che in tema di risoluzione di contratto di appalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito
(indipendentemente dal fatto – irrilevante - che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente).
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “se l'appaltatore chiede in corso d'opera la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il pagamento del prezzo” in relazione alle opere già eseguite, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuto il fondamento della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di “restitutio in integrum” a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dello art. 112 c.p.c., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (cfr.
Cass. 21/6/2013 n. 15705; Cass. 21/11/1983 n. 6946).
Si tratta infatti di una mera qualificazione giuridica delle difese e della domanda dell'appaltatore che impropriamente ha qualificato la sua domanda come domanda di pagamento anziché in termini di restitutio in integrum a mezzo di equivalente pecuniario;
in altri termini, l'appaltatore ha chiesto e ottenuto il riconoscimento del lavoro svolto, fermi restando i fatti dedotti a fondamento della domanda e delle difese” (Cass. 30/06/2015, n.
13405).
Di conseguenza, non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore,
l'opponente deve essere condannata al risarcimento del danno quantificato nella somma di
€ 59.872,61 e cioè in misura corrispondente al valore delle opere realizzate per le quali non
è stato versato il corrispettivo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In merito alla domanda risarcitoria, va osservato che, per quanto riguarda il danno emergente consistente – secondo la prospettazione dell'impresa – nelle “spese sostenute dall'imprenditore per adempiere la propria prestazione e da ultime quelle necessarie ed occorrende per la rimozione degli attrezzi e del ponteggio e la liberazione del cantiere, il deperimento e la svalutazione dei beni e delle attrezzature giacenti nello stesso”, non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'effettivo pregiudizio patito né sono stati, tantomeno, allegati gli elementi necessari per quantificare lo stesso in via eventualmente equitativa.
L'unico pregiudizio per il quale è stata data compiuta dimostrazione e rispetto al quale l'opponente non ha specificamente contestato alcunché concerne le spese sostenute dalla per l'esecuzione di altre commesse per le quali l'impresa ha dedotto di essere Parte_3 stata costretta in mancanza del ponteggio e di altri attrezzi utilizzati e rimasti nel cantiere, all'acquisto e al noleggio di altro ponteggio e di attrezzi da utilizzare per eseguire i lavori appaltati, pari al complessivo importo di € 9.376,16, giusta fattura n. 777/2017 del
17.02.2017.
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, l'opponente deve essere condannata al pagamento di € 9.376,16, oltre interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno sulla base degli indici Istat dalla domanda al soddisfo.
Va poi rigettata la richiesta di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di accettare nuove commesse (in ordine al quale l'opposta chiede in via residuale la liquidazione equitativa nella misura del 10% del valore dell'appalto), dal momento che la stessa società ha evidenziato nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di aver dovuto sostenere spese per l'esecuzione di altre commesse.
È dunque escluso che l'inadempimento dell'opponente abbia comportato l'impossibilità per la di accettare nuove commesse, sicché il danno accertato risulta limitato, per Parte_3 quanto osservato in precedenza, alle spese sostenute per l'acquisto ed il noleggio di altro ponteggio e degli attrezzi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente sia per la fase monitoria sia per il presente giudizio. Con particolare riguardo alle spese del procedimento per decreto ingiuntivo, ne va disposta la liquidazione dal momento che la revoca dello stesso è dipesa non dall'insussistenza del credito vantato dalla società ma dal mutamento della domanda di adempimento in domanda di risoluzione.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1549/2016; dichiara risolto il contratto di appalto del 21 febbraio 2014 stipulato tra Parte_1
e Soc. Coop. Jonica Costruzioni a r.l. per inadempimento imputabile ad
[...] [...]
Parte_1 condanna al pagamento in favore di Soc. Coop. Jonica Costruzioni Parte_1
a r.l. della somma di € 59.872,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di Soc. Coop. Jonica Costruzioni Parte_1
a r.l. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'ulteriore somma di € 9.376,16, oltre interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno sulla base degli indici Istat dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di Soc. Coop. Jonica Costruzioni Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 406,50 per spese ed in € 2.135,00 per la fase monitoria ed in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per la presente fase.
Così deciso in Messina il 28/11/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza