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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018567814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 26.5.2025 alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/spedito il 25.4.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_1) come in atti generalizzato, rapp.to, difeso e domiciliato presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420210018567814000, notificata in data 24.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica oltre interessi e sanzioni, per l'annualità d'imposta 2016 portante la pretesa di pagamento di € 379,82, sostenendo l'illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione della pretesa per decorrenza del termine triennale, insussistenza del presupposto impositivo per vendita dell'autovettura; Concludeva chiedendo a questa
Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della prescrizione del credito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 6.2.2026, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso la cartella esattoriale n. 09420210018567814000, notificata in data
24.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica oltre interessi e sanzioni, per l'annualità d'imposta 2016 portante la pretesa di pagamento di € 379,82
Il Giudice rileva come a fronte dell'avviso di accertamento riportato nella cartella impugnata, il contribuente denuncia la mancata notifica dello stesso e la prescrizione della pretesa.
Il concessionario della riscossione si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva contestando la dedotta prescrizione. La Regione Calabria non si è costituita pur essendo onerata di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento, sicchè rispetto alla contestazione principale del ricorrente non si dispone di elementi a confutazione.
In mancanza di prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata, il ricorso va accolto per vizio della procedura di recupero azionata dall'Agenzia delle Entrate su delega della Regione.
In considerazione della mancata costituzione in giudizio della Regione e del comportamento tenuto dall'AdER, si ritengono sussistenti ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09420210018567814000. Compensa le spese di lite .
Reggio Calabria, 6.2.2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018567814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 26.5.2025 alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/spedito il 25.4.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_1) come in atti generalizzato, rapp.to, difeso e domiciliato presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420210018567814000, notificata in data 24.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica oltre interessi e sanzioni, per l'annualità d'imposta 2016 portante la pretesa di pagamento di € 379,82, sostenendo l'illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione della pretesa per decorrenza del termine triennale, insussistenza del presupposto impositivo per vendita dell'autovettura; Concludeva chiedendo a questa
Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della prescrizione del credito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 6.2.2026, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso la cartella esattoriale n. 09420210018567814000, notificata in data
24.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica oltre interessi e sanzioni, per l'annualità d'imposta 2016 portante la pretesa di pagamento di € 379,82
Il Giudice rileva come a fronte dell'avviso di accertamento riportato nella cartella impugnata, il contribuente denuncia la mancata notifica dello stesso e la prescrizione della pretesa.
Il concessionario della riscossione si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva contestando la dedotta prescrizione. La Regione Calabria non si è costituita pur essendo onerata di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento, sicchè rispetto alla contestazione principale del ricorrente non si dispone di elementi a confutazione.
In mancanza di prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata, il ricorso va accolto per vizio della procedura di recupero azionata dall'Agenzia delle Entrate su delega della Regione.
In considerazione della mancata costituzione in giudizio della Regione e del comportamento tenuto dall'AdER, si ritengono sussistenti ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09420210018567814000. Compensa le spese di lite .
Reggio Calabria, 6.2.2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA