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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8648 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Bella, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Lembo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/04/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carrara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
07/04/1980 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Carrara, anno 1980, numero 37, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07/04/1980 in Carrara, in regime di comunione dei beni;
il relativo atto è stato iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carrara
Anno 1980, numero 37, Parte 2, Serie A.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Carrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni:
a) a titolo di assegno divorzile, verserà a favore della Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento di € 1.150,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici andamento variazione percentuale ai fini dell'adeguamento automatico delle pensioni, e ciò fino alla mensilità del dicembre 2025.
Detta somma verrà corrisposta il primo giorno di ciascun mese.
b) A decorrere dal 01/01/2026 a titolo di assegno divorzile, Parte_1 verserà a favore della un assegno di mantenimento di € CP_1
1.300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici andamento variazione percentuale ai fini dell'adeguamento automatico delle pensioni.
Detta somma verrà corrisposta il primo giorno di ciascun mese.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8648 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Bella, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Lembo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/04/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carrara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
07/04/1980 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Carrara, anno 1980, numero 37, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07/04/1980 in Carrara, in regime di comunione dei beni;
il relativo atto è stato iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carrara
Anno 1980, numero 37, Parte 2, Serie A.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Carrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni:
a) a titolo di assegno divorzile, verserà a favore della Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento di € 1.150,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici andamento variazione percentuale ai fini dell'adeguamento automatico delle pensioni, e ciò fino alla mensilità del dicembre 2025.
Detta somma verrà corrisposta il primo giorno di ciascun mese.
b) A decorrere dal 01/01/2026 a titolo di assegno divorzile, Parte_1 verserà a favore della un assegno di mantenimento di € CP_1
1.300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici andamento variazione percentuale ai fini dell'adeguamento automatico delle pensioni.
Detta somma verrà corrisposta il primo giorno di ciascun mese.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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