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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI EZ
SEZIONE TERZA CIVILE e MINORENNI
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Barbara Gallo Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel./est.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1340 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCO ARTIOLI e dell'avv. FABIO GIOSO, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. JESSICA TONEL e dell'avv. LUISA MARIA FAZION, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
PROCURATORE GENERALE - CORTE D'APPELLO DI EZ
Intervenuto
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio – appello avverso la sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Posta in decisione il 1dicembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante, che in ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c., ha chiesto:
“- in via principale: in riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto accogliere il presente gravame avverso la sentenza nella causa R.G. 1063/2025 resa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa A. Guerra, e per l'effetto accogliere le richieste formulate da parte della ricorrente in quanto ammissibili e per l'effetto accertata la contrazione delle disponibilità del ricorrente e l'inerzia della resistente a rinvenire una occupazione, revocarsi l'assegno divorzile posto a carico del signor - in via subordinata: in riforma della sentenza Parte_1 impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto accogliere il presente gravame - avverso la sentenza nella causa R.G. 1063/2025 resa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa A. Guerra - e per l'effetto accogliere le richieste formulate da parte della ricorrente in quanto ammissibile e per l'effetto accertata la contrazione delle disponibilità del ricorrente e l'inerzia della resistente a rinvenire una occupazione ridursi l'assegno divorzile posto a carico del signor nell'importo Parte_1 ritenuto di giustizia. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusioni dettati dal rito. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre 15% Rimb. Forf., CPA e IVA di legge se dovuta”.
e di parte appellata, che in comparsa di costituzione e risposta ha chiesto: “- Respingere l'appello in quanto totalmente infondato. - Confermare integralmente la sentenza di primo grado N. 1063/25 pubblicata il 07.05.2025 N. Cron. 2539/2025 R.G. N. 5563/2023. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
pag. 2/13 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 21.08.2023, il sig.
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Parte_1 sentenza n. 1906/2017 pronunciata dal Tribunale di Verona nel procedimento RG 6921/2014 (a seguito della sentenza parziale n. 26/2016 con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 24.09.1985) che così disponeva: Parte_1 Controparte_1
“a) Pone carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 auto sufficiente, la somma di euro 200,00 mensili (a decorrere alla data di ripristino della convivenza con la madre), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo Famiglia. b) Pone carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di euro 411,00 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal deposito della presente sentenza”.
Nella determinazione dell'assegno divorzile dovuto dal sig. all'ex moglie, Pt_1 la sentenza n. 1906/2017 del Tribunale di Verona aveva considerato, in particolare, che il sig. percepiva un reddito mensile da lavoro Pt_1 dipendente pari ad euro 2.222,00; risiedeva in un'abitazione acquistata attraverso l'accensione di un mutuo, per il quale era tenuto al pagamento di una rata mensile pari ad euro 325,00; dal 2016 era, altresì, tenuto a corrispondere una rata mensile pari ad euro 457,33 a titolo di credito al consumo;
conviveva con la compagna, la quale percepiva un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad euro 1.000,00 circa. La sig.ra aveva CP_1 lavorato saltuariamente e a tempo determinato come colf; risiedeva presso la casa coniugale con il figlio , maggiorenne ma all'epoca non Persona_1 economicamente autosufficiente, e il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente , il quale contribuiva alle spese quotidiane e a Persona_2 quelle relative alle utenze domestiche.
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c., il sig. allegava che dopo il divorzio Pt_1 vi era stato un mutamento in peius della propria situazione reddituale e patrimoniale e chiedeva, pertanto, la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile dovuto in favore della sig.ra Egli chiedeva inoltre, in ogni CP_1 caso, la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, in quanto medio tempore divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
pag. 3/13 Deduceva, in particolare, di essere in pensione dall'aprile 2023 e di percepire un trattamento previdenziale di circa € 1.700,00 mensili;
che la compagna non aveva più occupazione e che nessuno dei due, a causa dei rispettivi problemi fisici, era in grado di svolgere attività lavorativa. Ricordava inoltre che la controparte non si era mai impegnata attivamente al fine di trovare una stabile occupazione.
Si costituiva in giudizio la sig. nulla eccependo quanto alla revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, ma chiedendo il rigetto della domanda avversaria relativa all'assegno divorzile.
La resistente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto al 40% della quota totale del TFR spettante al sig. e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il Pt_1 loro matrimonio.
In merito alla propria situazione reddituale e patrimoniale, la resistente riferiva di aver continuato ad avere rapporti di lavoro saltuari e a tempo determinato fino al 31 ottobre 2023 e che, successivamente, aveva stipulato un patto di servizio personalizzato e, tuttavia, non era più riuscita a trovare alcuna occupazione. Precisava, altresì, di non aver alcun titolo di studio oltre alla licenza media né competenze professionali specifiche e che, a causa dell'età e della propria condizione fisica, non aveva prospettive professionali;
allegava, infine, che nessuno dei figli viveva più con la madre, in tal modo privata di ogni contribuzione alle spese correnti.
Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale di controparte, la resistente evidenziava che il sig. e la sua compagna svolgevano attività non Pt_1 regolarizzate di manutenzione giardini da diversi anni;
allegava, inoltre, di aver dovuto agire in via esecutiva per ottenere le somme a sé spettanti a titolo di assegno divorzile.
La causa veniva istruita mediante istruttoria documentale e orale e, all'udienza del 17.10.2024, veniva interrogato il ricorrente e veniva sentito Parte_1 il teste , figlio delle parti;
all'udienza del 14.11.2024 veniva sentita Persona_2 la teste compagna del ricorrente. Testimone_1
pag. 4/13 Successivamente, conclusa l'istruttoria e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c., con sentenza n. 1063/2025, il Tribunale di Verona così provvedeva:
“1) Dispone la revoca dell'assegno a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
2) Respinge le domande di revoca o riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente;
3) Dichiara il diritto della resistente sig. a ricevere il quaranta per Controparte_1 cento delle somme percepite dall'ex coniuge sig. a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto relativamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
4) Condanna il sig. a versare alla resistente l'importo di € 7.358,21, Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del ricorrente, che condanna alla rifusione in favore della resistente dell'importo, già liquidato per la quota, di € 3.384,88 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali”.
In particolare, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto a carico del sig. e in favore Pt_1 della sig.ra ritenendo che “le modifiche sopravvenute in peius o in melius si CP_1 compensino reciprocamente, con conseguente conferma dell'assegno divorzile già stabilito in sede di divorzio”.
Il Tribunale riteneva che le sopravvenienze dimostrate e rilevanti consistessero: “a) nel pensionamento del ricorrente con riduzione del reddito mensile fisso da lavoro da € 2222 indicato nella sentenza di divorzio agli attuali € 1952 al mese, con una differenza in diminuzione pari ad € 270 al mese;
b) nel venir meno degli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio in capo ad entrambi i genitori;
c) nella Per_1 prossima (ottobre 2025) estinzione del mutuo fondiario contratto dal ricorrente prima del divorzio, la cui rata mensile è attualmente pari ad € 325; d) nella cessazione della convivenza con la madre del figlio già economicamente indipendente all'epoca del Per_2 divorzio, e la conseguente cessazione del suo contributo alle spese domestiche”.
Precisava, poi, che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale e, pertanto, riteneva, in base a quanto previsto all'art. 473 bis.18 c.p.c., che la condotta processuale assunta pag. 5/13 fosse valutabile a suo sfavore, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
*
Con ricorso in appello depositato in data 16.07.2025, il sig. ha Pt_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui respinge la sua domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile disposto a suo carico e in favore della sig. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di Verona in relazione alle minori entrate del sig. e, dunque, Pt_1 all'incidenza di tale circostanza sulla debenza dell'assegno divorzile.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Verona avrebbe ritenuto erroneamente che la contrazione reddituale subita dal sig. a seguito del Pt_1 pensionamento fosse pari ad euro 270,00 circa, laddove, in realtà, la riduzione era pari ad euro 400,00. In altri termini, il Tribunale avrebbe errato nel calcolare tale importo, considerando l'ultima pensione percepita dal ricorrente, pari ad euro 1.803,00, e aveva ricostruito l'incidenza mensile della tredicesima sulla base di tale importo, individuando un reddito mensile a titolo di pensione pari ad euro 1.952,00 medi.
In realtà, l'appellante sostiene che la pensione ammonti ad euro 1.756,70 e la tredicesima mensilità ammonta ad euro 1.246,70 e che, pertanto, il suo reddito mensile sia di euro 1.902,00 medi.
L'appellante ritiene, poi, che il Tribunale di Verona abbia errato nel ritenere irrilevanti le ulteriori spese mensili sostenute dal sig. a titolo di mutuo e Pt_1 pari l'una ad euro 325,00 e l'altra ad euro 502,00. In particolare, quanto alla prima somma, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare che il mutuo si sarebbe estinto nell'ottobre 2025 a seguito del pagamento dell'ultima rata.
Con il secondo motivo d'appello, il sig. lamenta l'erronea valutazione Pt_1 del Tribunale di Verona della sua attuale capacità lavorativa.
Egli critica la sentenza in particolare nella parte in cui ritiene provato che il sig. svolga attività di manutenzione di giardini sulla base della testimonianza Pt_1 resa dal figlio e considerando i bonifici eseguiti in suo favore da alcune Per_2 società e l'acquisto di un furgone commerciale nel 2022. L'appellante deduce,
pag. 6/13 invece, che le sue condizioni fisiche e l'età gli impediscono lo svolgimento di tale tipo di attività e che il furgone è stato acquistato per esigenze personali ed è il suo unico mezzo di trasporto. Infine, i pagamenti effettuati in suo favore da e sono corrispettivi per la vendita occasionale di Controparte_2 CP_3 materiale ferroso.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale di Verona non abbia tenuto in considerazione la scelta volontaria della resistente di non attivarsi adeguatamente per la ricerca di un'attività lavorativa né di reinserirsi nel mondo del lavoro a seguito della cessazione dell'ultimo rapporto contrattuale, preferendo, invece, rimanere disoccupata, nonostante l'assenza di impedimenti fisici oggettivi allo svolgimento di prestazioni di lavoro.
Precisa, infatti, che la resistente non avrebbe assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante di provare l'effettiva impossibilità di rendersi autosufficiente, essendosi limitata ad allegare il proprio stato di disoccupazione, senza dimostrare di aver cercato attivamente e con diligenza un impiego.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità e l'illegittimità della motivazione della sentenza in merito alla sua mancata discovery della documentazione economico – patrimoniale.
In particolare, il sig. precisa che la situazione patrimoniale è stata Pt_1 completamente illustrata – anche in relazione alla componente finanziaria (connessa alla titolarità di investimenti in fondi comuni) con la produzione della documentazione relativa al conto corrente ordinario, dal quale è possibile ricostruire anche eventuali movimenti finanziario.
Da ultimo, il sig. chiede, previo accoglimento dell'appello, il favore delle Pt_1 spese di lite, anche di primo grado.
* Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1063/2025, in difetto – in capo a controparte – di mutamenti reddituali e patrimoniali tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1906/2017 del Tribunale di Verona.
In relazione al primo motivo d'appello, l'appellata dichiara che l'ex marito non pag. 7/13 ha prodotto documentazione completa ed esaustiva sulla propria situazione reddituale e patrimoniale e che i due mutui allegati dall'appellante non costituiscono sopravvenienze valutabili ai fini della modificazione delle condizioni di divorzio, dal momento che risalgono a periodi antecedenti la sentenza di divorzio e, in ogni caso, uno di essi è destinato ad estinguersi nell'ottobre 2025.
In relazione al secondo motivo d'appello e alla capacità lavorativa del sig.
l'appellata evidenzia che egli, per provare la propria impossibilità a Pt_1 svolgere l'attività di manutenzione dei giardini, allega un referto del 2019 inerente a patologie che, però, non gli avevano impedito di continuare a svolgere l'attività di netturbino fino al pensionamento nel 2023; il successivo referto del 2021 non dimostra la sussistenza di alcuna patologia invalidante in via permanente. L'appellata ritiene, inoltre, che la sentenza del Tribunale di Verona abbia correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da Per_2
il quale affermava di aver visto più volte il padre e la sig.ra
[...] Tes_1 svolgere attività di giardinaggio a Cerea, utilizzando, come mezzo di spostamento il furgone bianco acquistato nel 2022 e abbia, altresì, correttamente dedotto che il sig. veniva retribuito per lo svolgimento di Pt_1 tale attività sulla base dei bonifici eseguiti in suo favore e risultanti dal conto corrente.
In relazione al terzo motivo d'appello, l'appellata ritiene di aver fornito adeguata prova della propria situazione lavorativa, dimostrando sia di essersi più volte attivata, nel corso degli anni, al fine di trovare un'occupazione lavorativa sia di non avere prospettive professionali a causa della propria età, dell'assenza di titoli di studio superiori alla licenza media e allegando, altresì, di non avere diritto alla pensione, non avendo raggiunto il minimo contributivo richiesto.
In relazione al quarto motivo d'appello, l'appellata precisa che l'appellante non ha mai prodotto la documentazione richiesta dal tribunale e prevista dalla legge, nonostante sia stato più volte invitato a farlo.
* All'udienza del 1. 12. 2025 parte appellante contestava le memorie avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, si riportava integralmente al pag. 8/13 contenuto del proprio atto, facendo presente che, qualora la Corte avesse voluto disporre la comparizione delle parti ai fini della conciliazione, non si opponeva e confermava l'estinzione di uno dei due mutui di cui l'appellante era gravato all'epoca della decisione impugnata. Parte appellata si riportava ai propri scritti difensivi e alle proprie conclusioni. La Corte tratteneva la causa in decisione.
* Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Il primo, il secondo e il quarto motivo meritano di essere trattati congiuntamente, dal momento che l'appellante, con essi, lamenta l'errata ricostruzione e valutazione del Tribunale di Verona della propria posizione reddituale e patrimoniale.
In particolare, l'appellante deduce che, a seguito del pensionamento avvenuto nel 2023, dispone di un reddito da pensione mensile pari ad euro 1.902,00, inferiore di euro 400,00 rispetto al reddito da lavoro dipendente – pari ad euro 2.222,00 – ch'egli percepiva all'epoca del divorzio. Egli evidenzia, altresì, l'infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che il sig. svolga attività di manutenzione giardini, non ritenendo né provata tale Pt_1 circostanza né verosimile, stante l'età avanzata e le condizioni fisiche dell'appellante. Deduce, inoltre, di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini della ricostruzione della propria situazione economica e che, pertanto, la propria condotta processuale non debba ritenersi negligente ex art. 473 bis.18 c.p.c.
In merito alla posizione reddituale e patrimoniale dell'appellante, questa Corte ritiene pienamente condivisibili le osservazioni formulate dal Tribunale di Verona.
Sulla base della documentazione in atti, infatti, non si può ritenere che la situazione economica dell'appellante abbia subito significativi mutamenti in peius tali da comportare né la revoca né la riduzione dell'assegno divorzile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Verona 2017 pag. 9/13 e confermato nel procedimento di modifica definito con la sentenza impugnata.
In particolare, la documentazione prodotta dal sig. in primo grado sulla Pt_1 propria situazione economica – come correttamente osservato dal Tribunale di Verona – risulta incompleta e, di conseguenza, non permette una valutazione esauriente e onnicomprensiva della sua situazione economica.
Pertanto, in base a quanto previsto all'art. 473 bis.18 c.p.c., la condotta processuale dell'appellante è stata correttamente valutata dal Tribunale ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. al fine di rigettarne la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile dovuto alla controparte.
Non risultano, in particolare, agli atti documenti relativi a titoli e obbligazioni posseduti dal sig. – come emerge dalla dichiarazione di terzo prodotta Pt_1 dall'appellata in vista dell'udienza di discussione (doc. 12 d.d. 6.11.2025, dep. 19.11.2025).
Ciò posto, la semplice contrazione del reddito mensile dell'appellante non può essere valorizzata come elemento idoneo, da solo, ad accoglierne la domanda.
Inoltre, i due contratti di mutuo allegati e in forza dei quali il sig. è Pt_1 onerato del pagamento di due rate mensili pari l'una ad euro 325,00 e l'altra ad euro 457,33 (doc. 4,5) non costituiscono circostanze sopravvenute rispetto al momento in cui si è concluso il giudizio di divorzio, dal momento che entrambi i mutui risalgono a data anteriore (l'uno al 2010 e l'altro al 2016); per contro, il mutuo di cui al doc. 4 si è estinto nell'ottobre 2025 – come peraltro confermato dal procuratore di parte appellante all'udienza del 1.12.2025 – e, pertanto, ad oggi, l'appellante non è più onerato del pagamento della relativa rata mensile.
In merito, poi, allo svolgimento di attività “irregolare” di manutenzione giardini svolta dall'appellante e dalla compagna, le contestazioni mosse dal primo alla sentenza impugnata non sono condivisibili.
Il Tribunale di Verona, infatti, ha valutato, riguardandole complessivamente, tre precise circostanze: la testimonianza di , che ha dichiarato di Persona_2 aver visto il padre e la sig.ra svolgere attività di giardinaggio presso Tes_1 alcuni giardini nel Comune di Cerea;
i bonifici a favore del sig. da parte Pt_1
pag. 10/13 delle stesse società individuate da quali clienti del padre;
il Persona_2 pacifico acquisto di un furgone, da parte del sig. nel 2022. Pt_1
Tali circostanze, come opportunamente statuito dal Tribunale di Verona, costituiscono indizi precisi e concordanti dello svolgimento, da parte dell'appellante, di attività remunerata – non altrimenti potendosi ad esempio giustificare il possesso di un furgone commerciale, che notoriamente ha costi maggiori, per carburante e assicurazione RCA, di un'utilitaria; esse, pertanto, assumono sicura rilevanza nella valutazione della situazione economica del sig.
Pt_1
Appare, inoltre, verosimile sia che le somme corrisposte al sig. da tali Pt_1 società si riferiscano ad attività lavorative prestate dal sig. considerato Pt_1 che il teste aveva visto il padre svolgere attività di giardinaggio Persona_2 presso di esse, sia che il furgoncino sia stato acquistato quale ausilio per gli spostamenti dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività in questione. L'appellante sostiene di non essere in grado di svolgere attività lavorativa, per motivi di salute: tuttavia, come già osservato in primo grado, egli si limita a produrre un certificato medico del 2019, relativo ad una patologia che non sembra avergli precluso lo svolgimento dell'attività di netturbino, proseguita fino al pensionamento nel 2023; né il referto di giugno 2021 (doc. 9) certifica la sussistenza di patologie tali da precludere lo svolgimento di lavoro manuale.
Inoltre, nonostante risulti provato che il sig. disponga di alcuni titoli Pt_1
(cfr. doc. 12 parte appellata, in cui si riporta che “ risulta Parte_1 intestatario di quote di Fondi/Sicav emesse dalla Società di Gestione di seguito indicata”) e tale circostanza non sia stata contestata dall'appellante, tuttavia, non è dato conoscerne l'ammontare, stante la reticenza dello stesso alla produzione della relativa documentazione.
Occorre, altresì, considerare che l'appellante non è più onerato a contribuire al mantenimento del figlio e, sebbene, anche l'appellata non ne sia più Per_1 tenuta, dal momento che il figlio non risiede più con la stessa, la situazione reddituale e patrimoniale della sig.ra non risulta aver subito alcun CP_1 significativo miglioramento in melius rispetto al momento del divorzio.
In particolare, in merito alla posizione della sig.ra non meritano CP_1 accoglimento le contestazioni sollevate dall'appellante con il terzo motivo pag. 11/13 d'appello.
La Corte ritiene, invece, pienamente condivisibili le valutazioni del Tribunale di Verona, secondo il quale l'appellata ha dimostrato sia di aver svolto attività lavorativa sia di averla attivamente cercata nel periodo successivo al giudizio di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la sig.ra abbia CP_1 svolto diverse attività lavorative, nel corso degli anni, seppure a tempo determinato e, da ultimo, nel novembre 2023, abbia stipulato un piano di servizio personalizzato presso il Centro per l'Impiego di Legnago. Tuttavia, occorre considerare l'assenza, in capo alla stessa, di certe e future prospettive professionali, a causa della sua età (l'appellata, infatti, è nata nel 1964), del titolo di studio (licenza media) e della precaria condizione fisica esaustivamente certificata (cfr. doc. 19-19 quinquies); inoltre, sebbene disponga di alcuni titoli presso SA AD (cfr. doc. 22), la sig. non avrà – CP_1 pacificamente – diritto a percepire la pensione, per difetto dei requisiti contributivi minimi.
Così ricostruite le situazioni economiche patrimoniali e reddituali delle parti, la Corte non ritiene che i fatti nuovi, complessivamente valutati, giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno disposto dalla sentenza di divorzio.
Infatti, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché le condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio possano essere modificate non è sufficiente la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di divorzio, essendo, altresì, necessario che le sopravvenienze incidano in modo concreto e significativo sull'assetto economico tra gli ex coniugi stabilito con la sentenza di divorzio (cfr. e pluribus C. Cass. Sez. I Civ., n. 7121/2025).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Le spese del gravame sono poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modd., per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e ridotto della metà
pag. 12/13 il compenso per la fase decisionale, priva degli scritti conclusionali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato dovuto in rel. art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione civile terza e minorenni, decidendo sull'appello proposto da contro la sentenza n. 1063/2025 del Parte_1
Tribunale di Verona rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona pubblicata in data 7.05.2025; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite di grado che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Barison Dott.ssa Barbara Gallo
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta – Magistrato Ordinario in Tirocinio
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI EZ
SEZIONE TERZA CIVILE e MINORENNI
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Barbara Gallo Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel./est.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1340 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCO ARTIOLI e dell'avv. FABIO GIOSO, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. JESSICA TONEL e dell'avv. LUISA MARIA FAZION, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
PROCURATORE GENERALE - CORTE D'APPELLO DI EZ
Intervenuto
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio – appello avverso la sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Posta in decisione il 1dicembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante, che in ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c., ha chiesto:
“- in via principale: in riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto accogliere il presente gravame avverso la sentenza nella causa R.G. 1063/2025 resa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa A. Guerra, e per l'effetto accogliere le richieste formulate da parte della ricorrente in quanto ammissibili e per l'effetto accertata la contrazione delle disponibilità del ricorrente e l'inerzia della resistente a rinvenire una occupazione, revocarsi l'assegno divorzile posto a carico del signor - in via subordinata: in riforma della sentenza Parte_1 impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto accogliere il presente gravame - avverso la sentenza nella causa R.G. 1063/2025 resa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa A. Guerra - e per l'effetto accogliere le richieste formulate da parte della ricorrente in quanto ammissibile e per l'effetto accertata la contrazione delle disponibilità del ricorrente e l'inerzia della resistente a rinvenire una occupazione ridursi l'assegno divorzile posto a carico del signor nell'importo Parte_1 ritenuto di giustizia. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusioni dettati dal rito. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre 15% Rimb. Forf., CPA e IVA di legge se dovuta”.
e di parte appellata, che in comparsa di costituzione e risposta ha chiesto: “- Respingere l'appello in quanto totalmente infondato. - Confermare integralmente la sentenza di primo grado N. 1063/25 pubblicata il 07.05.2025 N. Cron. 2539/2025 R.G. N. 5563/2023. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
pag. 2/13 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 21.08.2023, il sig.
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Parte_1 sentenza n. 1906/2017 pronunciata dal Tribunale di Verona nel procedimento RG 6921/2014 (a seguito della sentenza parziale n. 26/2016 con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 24.09.1985) che così disponeva: Parte_1 Controparte_1
“a) Pone carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 auto sufficiente, la somma di euro 200,00 mensili (a decorrere alla data di ripristino della convivenza con la madre), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo Famiglia. b) Pone carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di euro 411,00 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal deposito della presente sentenza”.
Nella determinazione dell'assegno divorzile dovuto dal sig. all'ex moglie, Pt_1 la sentenza n. 1906/2017 del Tribunale di Verona aveva considerato, in particolare, che il sig. percepiva un reddito mensile da lavoro Pt_1 dipendente pari ad euro 2.222,00; risiedeva in un'abitazione acquistata attraverso l'accensione di un mutuo, per il quale era tenuto al pagamento di una rata mensile pari ad euro 325,00; dal 2016 era, altresì, tenuto a corrispondere una rata mensile pari ad euro 457,33 a titolo di credito al consumo;
conviveva con la compagna, la quale percepiva un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad euro 1.000,00 circa. La sig.ra aveva CP_1 lavorato saltuariamente e a tempo determinato come colf; risiedeva presso la casa coniugale con il figlio , maggiorenne ma all'epoca non Persona_1 economicamente autosufficiente, e il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente , il quale contribuiva alle spese quotidiane e a Persona_2 quelle relative alle utenze domestiche.
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c., il sig. allegava che dopo il divorzio Pt_1 vi era stato un mutamento in peius della propria situazione reddituale e patrimoniale e chiedeva, pertanto, la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile dovuto in favore della sig.ra Egli chiedeva inoltre, in ogni CP_1 caso, la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, in quanto medio tempore divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
pag. 3/13 Deduceva, in particolare, di essere in pensione dall'aprile 2023 e di percepire un trattamento previdenziale di circa € 1.700,00 mensili;
che la compagna non aveva più occupazione e che nessuno dei due, a causa dei rispettivi problemi fisici, era in grado di svolgere attività lavorativa. Ricordava inoltre che la controparte non si era mai impegnata attivamente al fine di trovare una stabile occupazione.
Si costituiva in giudizio la sig. nulla eccependo quanto alla revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, ma chiedendo il rigetto della domanda avversaria relativa all'assegno divorzile.
La resistente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto al 40% della quota totale del TFR spettante al sig. e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il Pt_1 loro matrimonio.
In merito alla propria situazione reddituale e patrimoniale, la resistente riferiva di aver continuato ad avere rapporti di lavoro saltuari e a tempo determinato fino al 31 ottobre 2023 e che, successivamente, aveva stipulato un patto di servizio personalizzato e, tuttavia, non era più riuscita a trovare alcuna occupazione. Precisava, altresì, di non aver alcun titolo di studio oltre alla licenza media né competenze professionali specifiche e che, a causa dell'età e della propria condizione fisica, non aveva prospettive professionali;
allegava, infine, che nessuno dei figli viveva più con la madre, in tal modo privata di ogni contribuzione alle spese correnti.
Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale di controparte, la resistente evidenziava che il sig. e la sua compagna svolgevano attività non Pt_1 regolarizzate di manutenzione giardini da diversi anni;
allegava, inoltre, di aver dovuto agire in via esecutiva per ottenere le somme a sé spettanti a titolo di assegno divorzile.
La causa veniva istruita mediante istruttoria documentale e orale e, all'udienza del 17.10.2024, veniva interrogato il ricorrente e veniva sentito Parte_1 il teste , figlio delle parti;
all'udienza del 14.11.2024 veniva sentita Persona_2 la teste compagna del ricorrente. Testimone_1
pag. 4/13 Successivamente, conclusa l'istruttoria e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c., con sentenza n. 1063/2025, il Tribunale di Verona così provvedeva:
“1) Dispone la revoca dell'assegno a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
2) Respinge le domande di revoca o riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente;
3) Dichiara il diritto della resistente sig. a ricevere il quaranta per Controparte_1 cento delle somme percepite dall'ex coniuge sig. a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto relativamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
4) Condanna il sig. a versare alla resistente l'importo di € 7.358,21, Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del ricorrente, che condanna alla rifusione in favore della resistente dell'importo, già liquidato per la quota, di € 3.384,88 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali”.
In particolare, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto a carico del sig. e in favore Pt_1 della sig.ra ritenendo che “le modifiche sopravvenute in peius o in melius si CP_1 compensino reciprocamente, con conseguente conferma dell'assegno divorzile già stabilito in sede di divorzio”.
Il Tribunale riteneva che le sopravvenienze dimostrate e rilevanti consistessero: “a) nel pensionamento del ricorrente con riduzione del reddito mensile fisso da lavoro da € 2222 indicato nella sentenza di divorzio agli attuali € 1952 al mese, con una differenza in diminuzione pari ad € 270 al mese;
b) nel venir meno degli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio in capo ad entrambi i genitori;
c) nella Per_1 prossima (ottobre 2025) estinzione del mutuo fondiario contratto dal ricorrente prima del divorzio, la cui rata mensile è attualmente pari ad € 325; d) nella cessazione della convivenza con la madre del figlio già economicamente indipendente all'epoca del Per_2 divorzio, e la conseguente cessazione del suo contributo alle spese domestiche”.
Precisava, poi, che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale e, pertanto, riteneva, in base a quanto previsto all'art. 473 bis.18 c.p.c., che la condotta processuale assunta pag. 5/13 fosse valutabile a suo sfavore, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
*
Con ricorso in appello depositato in data 16.07.2025, il sig. ha Pt_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui respinge la sua domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile disposto a suo carico e in favore della sig. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di Verona in relazione alle minori entrate del sig. e, dunque, Pt_1 all'incidenza di tale circostanza sulla debenza dell'assegno divorzile.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Verona avrebbe ritenuto erroneamente che la contrazione reddituale subita dal sig. a seguito del Pt_1 pensionamento fosse pari ad euro 270,00 circa, laddove, in realtà, la riduzione era pari ad euro 400,00. In altri termini, il Tribunale avrebbe errato nel calcolare tale importo, considerando l'ultima pensione percepita dal ricorrente, pari ad euro 1.803,00, e aveva ricostruito l'incidenza mensile della tredicesima sulla base di tale importo, individuando un reddito mensile a titolo di pensione pari ad euro 1.952,00 medi.
In realtà, l'appellante sostiene che la pensione ammonti ad euro 1.756,70 e la tredicesima mensilità ammonta ad euro 1.246,70 e che, pertanto, il suo reddito mensile sia di euro 1.902,00 medi.
L'appellante ritiene, poi, che il Tribunale di Verona abbia errato nel ritenere irrilevanti le ulteriori spese mensili sostenute dal sig. a titolo di mutuo e Pt_1 pari l'una ad euro 325,00 e l'altra ad euro 502,00. In particolare, quanto alla prima somma, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare che il mutuo si sarebbe estinto nell'ottobre 2025 a seguito del pagamento dell'ultima rata.
Con il secondo motivo d'appello, il sig. lamenta l'erronea valutazione Pt_1 del Tribunale di Verona della sua attuale capacità lavorativa.
Egli critica la sentenza in particolare nella parte in cui ritiene provato che il sig. svolga attività di manutenzione di giardini sulla base della testimonianza Pt_1 resa dal figlio e considerando i bonifici eseguiti in suo favore da alcune Per_2 società e l'acquisto di un furgone commerciale nel 2022. L'appellante deduce,
pag. 6/13 invece, che le sue condizioni fisiche e l'età gli impediscono lo svolgimento di tale tipo di attività e che il furgone è stato acquistato per esigenze personali ed è il suo unico mezzo di trasporto. Infine, i pagamenti effettuati in suo favore da e sono corrispettivi per la vendita occasionale di Controparte_2 CP_3 materiale ferroso.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale di Verona non abbia tenuto in considerazione la scelta volontaria della resistente di non attivarsi adeguatamente per la ricerca di un'attività lavorativa né di reinserirsi nel mondo del lavoro a seguito della cessazione dell'ultimo rapporto contrattuale, preferendo, invece, rimanere disoccupata, nonostante l'assenza di impedimenti fisici oggettivi allo svolgimento di prestazioni di lavoro.
Precisa, infatti, che la resistente non avrebbe assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante di provare l'effettiva impossibilità di rendersi autosufficiente, essendosi limitata ad allegare il proprio stato di disoccupazione, senza dimostrare di aver cercato attivamente e con diligenza un impiego.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità e l'illegittimità della motivazione della sentenza in merito alla sua mancata discovery della documentazione economico – patrimoniale.
In particolare, il sig. precisa che la situazione patrimoniale è stata Pt_1 completamente illustrata – anche in relazione alla componente finanziaria (connessa alla titolarità di investimenti in fondi comuni) con la produzione della documentazione relativa al conto corrente ordinario, dal quale è possibile ricostruire anche eventuali movimenti finanziario.
Da ultimo, il sig. chiede, previo accoglimento dell'appello, il favore delle Pt_1 spese di lite, anche di primo grado.
* Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1063/2025, in difetto – in capo a controparte – di mutamenti reddituali e patrimoniali tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1906/2017 del Tribunale di Verona.
In relazione al primo motivo d'appello, l'appellata dichiara che l'ex marito non pag. 7/13 ha prodotto documentazione completa ed esaustiva sulla propria situazione reddituale e patrimoniale e che i due mutui allegati dall'appellante non costituiscono sopravvenienze valutabili ai fini della modificazione delle condizioni di divorzio, dal momento che risalgono a periodi antecedenti la sentenza di divorzio e, in ogni caso, uno di essi è destinato ad estinguersi nell'ottobre 2025.
In relazione al secondo motivo d'appello e alla capacità lavorativa del sig.
l'appellata evidenzia che egli, per provare la propria impossibilità a Pt_1 svolgere l'attività di manutenzione dei giardini, allega un referto del 2019 inerente a patologie che, però, non gli avevano impedito di continuare a svolgere l'attività di netturbino fino al pensionamento nel 2023; il successivo referto del 2021 non dimostra la sussistenza di alcuna patologia invalidante in via permanente. L'appellata ritiene, inoltre, che la sentenza del Tribunale di Verona abbia correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da Per_2
il quale affermava di aver visto più volte il padre e la sig.ra
[...] Tes_1 svolgere attività di giardinaggio a Cerea, utilizzando, come mezzo di spostamento il furgone bianco acquistato nel 2022 e abbia, altresì, correttamente dedotto che il sig. veniva retribuito per lo svolgimento di Pt_1 tale attività sulla base dei bonifici eseguiti in suo favore e risultanti dal conto corrente.
In relazione al terzo motivo d'appello, l'appellata ritiene di aver fornito adeguata prova della propria situazione lavorativa, dimostrando sia di essersi più volte attivata, nel corso degli anni, al fine di trovare un'occupazione lavorativa sia di non avere prospettive professionali a causa della propria età, dell'assenza di titoli di studio superiori alla licenza media e allegando, altresì, di non avere diritto alla pensione, non avendo raggiunto il minimo contributivo richiesto.
In relazione al quarto motivo d'appello, l'appellata precisa che l'appellante non ha mai prodotto la documentazione richiesta dal tribunale e prevista dalla legge, nonostante sia stato più volte invitato a farlo.
* All'udienza del 1. 12. 2025 parte appellante contestava le memorie avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, si riportava integralmente al pag. 8/13 contenuto del proprio atto, facendo presente che, qualora la Corte avesse voluto disporre la comparizione delle parti ai fini della conciliazione, non si opponeva e confermava l'estinzione di uno dei due mutui di cui l'appellante era gravato all'epoca della decisione impugnata. Parte appellata si riportava ai propri scritti difensivi e alle proprie conclusioni. La Corte tratteneva la causa in decisione.
* Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Il primo, il secondo e il quarto motivo meritano di essere trattati congiuntamente, dal momento che l'appellante, con essi, lamenta l'errata ricostruzione e valutazione del Tribunale di Verona della propria posizione reddituale e patrimoniale.
In particolare, l'appellante deduce che, a seguito del pensionamento avvenuto nel 2023, dispone di un reddito da pensione mensile pari ad euro 1.902,00, inferiore di euro 400,00 rispetto al reddito da lavoro dipendente – pari ad euro 2.222,00 – ch'egli percepiva all'epoca del divorzio. Egli evidenzia, altresì, l'infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che il sig. svolga attività di manutenzione giardini, non ritenendo né provata tale Pt_1 circostanza né verosimile, stante l'età avanzata e le condizioni fisiche dell'appellante. Deduce, inoltre, di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini della ricostruzione della propria situazione economica e che, pertanto, la propria condotta processuale non debba ritenersi negligente ex art. 473 bis.18 c.p.c.
In merito alla posizione reddituale e patrimoniale dell'appellante, questa Corte ritiene pienamente condivisibili le osservazioni formulate dal Tribunale di Verona.
Sulla base della documentazione in atti, infatti, non si può ritenere che la situazione economica dell'appellante abbia subito significativi mutamenti in peius tali da comportare né la revoca né la riduzione dell'assegno divorzile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Verona 2017 pag. 9/13 e confermato nel procedimento di modifica definito con la sentenza impugnata.
In particolare, la documentazione prodotta dal sig. in primo grado sulla Pt_1 propria situazione economica – come correttamente osservato dal Tribunale di Verona – risulta incompleta e, di conseguenza, non permette una valutazione esauriente e onnicomprensiva della sua situazione economica.
Pertanto, in base a quanto previsto all'art. 473 bis.18 c.p.c., la condotta processuale dell'appellante è stata correttamente valutata dal Tribunale ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. al fine di rigettarne la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile dovuto alla controparte.
Non risultano, in particolare, agli atti documenti relativi a titoli e obbligazioni posseduti dal sig. – come emerge dalla dichiarazione di terzo prodotta Pt_1 dall'appellata in vista dell'udienza di discussione (doc. 12 d.d. 6.11.2025, dep. 19.11.2025).
Ciò posto, la semplice contrazione del reddito mensile dell'appellante non può essere valorizzata come elemento idoneo, da solo, ad accoglierne la domanda.
Inoltre, i due contratti di mutuo allegati e in forza dei quali il sig. è Pt_1 onerato del pagamento di due rate mensili pari l'una ad euro 325,00 e l'altra ad euro 457,33 (doc. 4,5) non costituiscono circostanze sopravvenute rispetto al momento in cui si è concluso il giudizio di divorzio, dal momento che entrambi i mutui risalgono a data anteriore (l'uno al 2010 e l'altro al 2016); per contro, il mutuo di cui al doc. 4 si è estinto nell'ottobre 2025 – come peraltro confermato dal procuratore di parte appellante all'udienza del 1.12.2025 – e, pertanto, ad oggi, l'appellante non è più onerato del pagamento della relativa rata mensile.
In merito, poi, allo svolgimento di attività “irregolare” di manutenzione giardini svolta dall'appellante e dalla compagna, le contestazioni mosse dal primo alla sentenza impugnata non sono condivisibili.
Il Tribunale di Verona, infatti, ha valutato, riguardandole complessivamente, tre precise circostanze: la testimonianza di , che ha dichiarato di Persona_2 aver visto il padre e la sig.ra svolgere attività di giardinaggio presso Tes_1 alcuni giardini nel Comune di Cerea;
i bonifici a favore del sig. da parte Pt_1
pag. 10/13 delle stesse società individuate da quali clienti del padre;
il Persona_2 pacifico acquisto di un furgone, da parte del sig. nel 2022. Pt_1
Tali circostanze, come opportunamente statuito dal Tribunale di Verona, costituiscono indizi precisi e concordanti dello svolgimento, da parte dell'appellante, di attività remunerata – non altrimenti potendosi ad esempio giustificare il possesso di un furgone commerciale, che notoriamente ha costi maggiori, per carburante e assicurazione RCA, di un'utilitaria; esse, pertanto, assumono sicura rilevanza nella valutazione della situazione economica del sig.
Pt_1
Appare, inoltre, verosimile sia che le somme corrisposte al sig. da tali Pt_1 società si riferiscano ad attività lavorative prestate dal sig. considerato Pt_1 che il teste aveva visto il padre svolgere attività di giardinaggio Persona_2 presso di esse, sia che il furgoncino sia stato acquistato quale ausilio per gli spostamenti dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività in questione. L'appellante sostiene di non essere in grado di svolgere attività lavorativa, per motivi di salute: tuttavia, come già osservato in primo grado, egli si limita a produrre un certificato medico del 2019, relativo ad una patologia che non sembra avergli precluso lo svolgimento dell'attività di netturbino, proseguita fino al pensionamento nel 2023; né il referto di giugno 2021 (doc. 9) certifica la sussistenza di patologie tali da precludere lo svolgimento di lavoro manuale.
Inoltre, nonostante risulti provato che il sig. disponga di alcuni titoli Pt_1
(cfr. doc. 12 parte appellata, in cui si riporta che “ risulta Parte_1 intestatario di quote di Fondi/Sicav emesse dalla Società di Gestione di seguito indicata”) e tale circostanza non sia stata contestata dall'appellante, tuttavia, non è dato conoscerne l'ammontare, stante la reticenza dello stesso alla produzione della relativa documentazione.
Occorre, altresì, considerare che l'appellante non è più onerato a contribuire al mantenimento del figlio e, sebbene, anche l'appellata non ne sia più Per_1 tenuta, dal momento che il figlio non risiede più con la stessa, la situazione reddituale e patrimoniale della sig.ra non risulta aver subito alcun CP_1 significativo miglioramento in melius rispetto al momento del divorzio.
In particolare, in merito alla posizione della sig.ra non meritano CP_1 accoglimento le contestazioni sollevate dall'appellante con il terzo motivo pag. 11/13 d'appello.
La Corte ritiene, invece, pienamente condivisibili le valutazioni del Tribunale di Verona, secondo il quale l'appellata ha dimostrato sia di aver svolto attività lavorativa sia di averla attivamente cercata nel periodo successivo al giudizio di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la sig.ra abbia CP_1 svolto diverse attività lavorative, nel corso degli anni, seppure a tempo determinato e, da ultimo, nel novembre 2023, abbia stipulato un piano di servizio personalizzato presso il Centro per l'Impiego di Legnago. Tuttavia, occorre considerare l'assenza, in capo alla stessa, di certe e future prospettive professionali, a causa della sua età (l'appellata, infatti, è nata nel 1964), del titolo di studio (licenza media) e della precaria condizione fisica esaustivamente certificata (cfr. doc. 19-19 quinquies); inoltre, sebbene disponga di alcuni titoli presso SA AD (cfr. doc. 22), la sig. non avrà – CP_1 pacificamente – diritto a percepire la pensione, per difetto dei requisiti contributivi minimi.
Così ricostruite le situazioni economiche patrimoniali e reddituali delle parti, la Corte non ritiene che i fatti nuovi, complessivamente valutati, giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno disposto dalla sentenza di divorzio.
Infatti, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché le condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio possano essere modificate non è sufficiente la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di divorzio, essendo, altresì, necessario che le sopravvenienze incidano in modo concreto e significativo sull'assetto economico tra gli ex coniugi stabilito con la sentenza di divorzio (cfr. e pluribus C. Cass. Sez. I Civ., n. 7121/2025).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona.
Le spese del gravame sono poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modd., per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e ridotto della metà
pag. 12/13 il compenso per la fase decisionale, priva degli scritti conclusionali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato dovuto in rel. art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione civile terza e minorenni, decidendo sull'appello proposto da contro la sentenza n. 1063/2025 del Parte_1
Tribunale di Verona rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1063/2025 del Tribunale di Verona pubblicata in data 7.05.2025; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite di grado che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Barison Dott.ssa Barbara Gallo
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta – Magistrato Ordinario in Tirocinio
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