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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6433/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002523470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90025234 70/000, a lei notificata il 12 giugno 2024 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente al presunto omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2015, come da precedente cartella asseritamente notificata il 9.3.2022. La ricorrente in particolare deduceva di non avere “ricordo” della notifica della predetta cartella ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito. Resistevano al ricorso ADER e Regione Calabria.
Dopo un rinvio interlocutorio dovuto alla necessità di regolarizzare la costituzione telematica della Regione
Calabria (udienza del 18.12.2025) la causa, in occasione della pubblica udienza del 19.2.2026 era trattenuta in decisione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Tributaria l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90025234 70/000, a lei notificata da ADER in relazione precedente cartella di pagamento (n. 03420200017202992000), in materia di tassa automobilistica. Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della regolare notifica della predetta cartella, ricevuta personalmente dal destinatario il 9.3.2022. Da un lato, quindi, solo impugnando quest'ultima il contribuente avrebbe potuto far valere la prescrizione medio tempore maturata al 2022, dall'altro non risulta decorsa alcuna prescrizione alla data dell'intimazione oggi opposta, pur prescindendosi dalla normativa emergenziale. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Resta assorbita ogni diversa questione fatta valere dalle parti resistenti.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e tenendosi conto della difesa a mezzo di funzionario di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro 186,40 per compensi oltre accessori se dovuti per legge.
Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6433/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002523470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90025234 70/000, a lei notificata il 12 giugno 2024 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente al presunto omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2015, come da precedente cartella asseritamente notificata il 9.3.2022. La ricorrente in particolare deduceva di non avere “ricordo” della notifica della predetta cartella ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito. Resistevano al ricorso ADER e Regione Calabria.
Dopo un rinvio interlocutorio dovuto alla necessità di regolarizzare la costituzione telematica della Regione
Calabria (udienza del 18.12.2025) la causa, in occasione della pubblica udienza del 19.2.2026 era trattenuta in decisione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Tributaria l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90025234 70/000, a lei notificata da ADER in relazione precedente cartella di pagamento (n. 03420200017202992000), in materia di tassa automobilistica. Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della regolare notifica della predetta cartella, ricevuta personalmente dal destinatario il 9.3.2022. Da un lato, quindi, solo impugnando quest'ultima il contribuente avrebbe potuto far valere la prescrizione medio tempore maturata al 2022, dall'altro non risulta decorsa alcuna prescrizione alla data dell'intimazione oggi opposta, pur prescindendosi dalla normativa emergenziale. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Resta assorbita ogni diversa questione fatta valere dalle parti resistenti.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e tenendosi conto della difesa a mezzo di funzionario di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro 186,40 per compensi oltre accessori se dovuti per legge.
Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni