TAR Torino, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 520
TAR
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del regolamento sanzionatorio e della L. 214/2011 per asserita ottemperanza ai rilievi prima della sanzione

    Il Collegio ha rigettato tale doglianza ritenendo che la procedura di assunzione di impegni richieda una proposta scritta, a pena di inesistenza, e che le dichiarazioni orali non abbiano tale formalità. Inoltre, anche qualora si volesse considerare la dichiarazione come una proposta, essa sarebbe stata irricevibile per carenza di contenuti minimi (dettaglio degli obblighi, costi, tempi di attuazione) e inammissibile perché consistente nel mero adempimento dell'obbligo contestato, come previsto dagli artt. 14 e 16 del Regolamento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Violazione della L. 214/2011 per asserita inesistenza dei presupposti della sanzione

    Il Collegio ha rilevato che le misure contestate dovevano essere adeguate entro il 1° gennaio 2022, mentre l'adeguamento è avvenuto oltre due anni dopo, stimolato dall'avvio del procedimento sanzionatorio. Pertanto, permane un significativo lasso di tempo in cui la società è incorsa nella violazione degli obblighi informativi.

  • Rigettato
    Violazione art. 11 L. 689/81, art. 25 Regolamento sanzionatorio ART e Allegato A delibera 49/2017 per irragionevolezza e sproporzione della sanzione

    Il Collegio ha ritenuto che la gravità dell'inadempimento debba essere valutata in relazione agli obblighi di servizio assunti dall'operatore e alla potenziale incidenza sull'utenza, non potendo la territorialità limitata giustificare una qualificazione di esiguità della violazione. Ha inoltre considerato che la sanzione è stata determinata nel rispetto dei parametri normativi e regolatori, tenendo conto della gravità, della durata della violazione, delle azioni correttive intraprese e delle condizioni economiche della società. La riduzione applicata di € 7.500,00 per le azioni correttive è stata ritenuta un fattore attenuante. Anche considerando un fatturato ridotto, la sanzione rimane entro la soglia massima del 10% e proporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 520
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 520
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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