Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2024, proposto da
Autolinee IC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Demetrio Porcino, Elisabetta Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della delibera n. 100 del 11/07/2024, avente ad oggetto «Procedimento avviato con delibera n. 191/2023 nei confronti di Autolinee IC s.p.a. concernente l’inottemperanza alle misure di cui alla delibera n. 28/2021. Adozione del provvedimento sanzionatorio» con la quale è stata accertata l’inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c) e 8.1, dell’allegato A della delibera n. 28/2021, ed è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.500,00 ai sensi dell’art. 37 comma 3 lettera i) d.l. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011;
- di tutti gli atti presupposti, ed in particolare la delibera di avvio del procedimento, n. 191/2023 notificata il 07/12/2023, la nota del 05/04/2024 notificata il 18/04/2024, i verbali di audizione del 31/01/2024 e del 22/05/2024;
- della nota notificata a mezzo PEC in data 08/08/2024 con la quale l’A.R.T. ha rigettato l’istanza di annullamento e/o rettifica della delibera n. 100/2024 inviata da Autolinee IC, e acquisita con prot. ART n. 73732/2024 del 06/08/2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti.
Nonché per la rideterminazione ex art. 134 co. 1 lett. c) c.p.a. delle sanzioni irrogate ad Autolinee IC s.p.a. nei sensi e nei termini indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del T.A.R Piemonte la Autolinee IC s.p.a. ha chiesto l’annullamento della Delibera n. 100 del 11.07.2024 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (d’ora in avanti “A.R.T”) in epigrafe, con la quale è stata accertata l’inottemperanza della società alle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c) e 8.1, dell’allegato A della delibera n. 28/2021, comminandole la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.500,00. La parte ha proposto domanda di annullamento o, in subordine, di rideterminazione, ex art. 134 comma 1 lettera c) c.p.a., della sanzione irrogatele.
Autolinee IC s.p.a. è una società aderente a SCAR srl, Società consortile affidataria dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TP) per conto della Regione Calabria, in forza di un contratto di servizio del 29.12.2023 e, prima ancora, di contratto del 08.07.2013, più volte prorogato.
Il servizio è svolto dalla società consortile per mezzo delle aziende ad essa aderenti, tra cui la ricorrente, che opera nell’ambito di una parte della Provincia di Reggio Calabria.
In data 30.10.2023 l’A.R.T. effettuava rilievi (prot. ART n. 60693/2023) relativamente al sito web di Autolinee IC s.p.a. (di seguito anche la “società”) finalizzati alla verifica della corretta applicazione, da parte dell’operatore di trasporto, delle misure di regolazione di cui all’allegato A alla delibera n. 28/2021.
In data 07.12.2023 l’A.R.T., con delibera 191/2023, avviava nei confronti della società un procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio per inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c), e 8.1 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021, per non avere la società fornito, nella sua qualità di gestore del servizio: i) sul proprio sito web , in una sezione dedicata accessibile dalla home page, tramite apposito link denominato “Reclami”, le informazioni di cui alla misura 3.3, come disposto dalla misura 3.4, lettera a); ii) nelle Condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami”, le informazioni previste dalla menzionata misura 3.3, come disposto dalla misura 3.4, lettera b); iii) nella Carta della mobilità 2022, le informazioni di cui alla misura 3.3 lettere a), b), d), f.1), f.2) e g), come disposto dalla misura 3.4, lettera c).
In data 15.12.2023 la società, con propria nota, rappresentava che il nuovo portale, disponibile in via definitiva dai primi giorni di gennaio 2024, avrebbe contemplato le misure indicate nella delibera n. 191/2023 e che sul sito www.autolineefederico.it erano presenti gli indirizzi mail riferiti ai reclami ed il link riferito ai diritti dei passeggeri con modulo di contatto, già modificato da qualche anno. Chiedeva quindi confronto telefonico per integrazioni e modifiche necessarie.
In data 27.12.2023 la società indicava il 15.01.2024 come data di ripristino del sito online e allegava screen della revisione richiesta in relazione al sito www.autolineefederico.it, sezione reclami, ed apposito modulo di contatto; forniva copia aggiornata e revisionata delle condizioni di viaggio.
Dal verbale di audizione della società – tenutasi in data 31.01.2024 – si evince tuttavia che l’A.R.T. rilevava, da una disamina del sito, ancora le seguenti criticità: i) non risultava che la società avesse previsto, come richiesto dalla misura 3.1, la possibilità, per l’utente, di utilizzare, per la presentazione del reclamo, oltre all’italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua; ii) la sezione reclami, accessibile dalla homepage, risultava sprovvista di tutte le informazioni richieste dalla misura 3.3; iii) nelle Condizioni generali di trasporto, che, secondo quanto comunicato dalla società, dovevano intendersi le “ Condizioni di Viaggio NT IC ”, seppur aggiornate ed oggetto di revisione ( cfr . comunicazione prot. ART n. 83243/2023) risultavano ancora prive di alcune tra le informazioni richieste dalla misura 3.3 tra le quali, a titolo esemplificativo, la possibilità di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; iv) la “ Carta della mobilità 2024 ”, costituente “ applicazione nel campo del pubblico trasporto della carta dei servizi ”, continuava a non riportare, o a non riportare in modo esaustivo, le informazioni di cui alla misura 3.3 lettere a), b), d), f.1), f.2) e g), come disposto dalla misura 3.4, lettera c.
La società faceva presente che residuavano ancora degli adempimenti da attuare per una completa ottemperanza alle misure di regolazione di cui alla delibera 28/2021 e che intendeva porre in essere ulteriori aggiornamenti del sito web , delle Condizioni generali trasporto e della Carta della mobilità entro il 29 febbraio 2024.
In data 19.03.2024 l’A.R.T. effettuava ulteriori rilievi (prot. n. 28849/2024) sul sito web della società, finalizzati alla verifica della corretta applicazione delle misure di regolazione, di cui all’allegato A alla delibera n. 28/2021.
Rilevato un solo parziale adempimento alle misure di regolazione veniva ulteriormente contestato:
i) in riferimento all’obbligo di informare l’utente “ dei rimedi che può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera e) ”, previsto dalla misura 3.3 lettera f), ossia in particolare della possibilità di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie (f.1) e di presentare un reclamo all’A.R.T. (f.2), veniva rilevato che la società aveva omesso di indicare, sia nella Carta della mobilità (Rev. 4 del 22.02.2024) sia nelle Condizioni generali di trasporto (Rev. 4 del 22.02.2024) che il rimedio della procedura di conciliazione extragiudiziale poteva essere utilizzato a condizione che la società non avesse risposto al reclamo dell'utente nei termini previsti dal regolamento autobus, o qualora più favorevoli, dalle Condizioni generali di trasporto oppure dalla Carta di servizi; in considerazione della rilevanza dell’omissione rilevata, l'adempimento da parte di Autolinee IC all’obbligo previsto dalla misura 3.3, lett.f), non poteva considerarsi completo; ii) con riferimento all’obbligo previsto dalla misura 3.3, lettera g), la società indicava, nella sezione reclami dell’ home page , nella Carta della mobilità (Rev. 4 del 22.02.2024) e nelle Condizioni generali di trasporto (Rev. 4 del 22.02.2024), l’importo di 6 euro anziché l’importo di 4 euro, come previsto dalla Misura 6.3, lettera a), come soglia di esenzione dalla possibilità di indennizzo dell’utente; iii) la società utilizzava, nella Carta dei servizi Rev. 4 del 22.02.2024 e nelle Condizioni generali di trasporto Rev. 4 del 22.02.2024, una formulazione che non appariva coerente con l’automaticità dell’indennizzo al verificarsi delle condizioni previste dalla Misura 6.1; invero, a differenza della sezione reclami della home page dove, correttamente, la società informava che “ il passeggero - utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico ”, a pag. 26 della Carta della mobilità e a pag. 28 delle Condizioni generali di trasporto, la Società informava l’utente che “ può ricevere un indennizzo automatico ”.
In data 18.04.2024 l’A.R.T. comunicava alla società le risultanze istruttorie delle verifiche del 19.03.2024.
In data 24.04.24 la società, oltre a chiedere audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità, in riferimento alla comunicazione del 18.04.2024, rendeva noto di aver proceduto alla revisione ed alla rettifica dei punti indicati dall’ufficio vigilanza, con aggiornamento della Carta della Mobilità e Condizioni Generali di Trasporto pubblicati su www.autolineefederico.it. Allegava copia dei documenti e l’A.R.T. constatava che le residue criticità risultavano superate.
Nel verbale di audizione innanzi al Consiglio del 22.05.2024 la società affermava di aver ottemperato, a seguito di sollecitazioni dell’A.R.T. avvenute nell’ambito del procedimento sanzionatorio, alle misure di cui alla delibera n. 28/2021. Rilevava poi, in nota integrativa, che l'inizio del procedimento sanzionatorio era avvenuto in un periodo di “ vacatio ” del sito dovuto alla ristrutturazione e rimodulazione dello stesso e che, sia nel periodo precedente che in quello successivo all'inizio del procedimento, i reclami venivano comunque gestiti secondo il regolamento.
L’A.R.T., con delibera n. 100/2024, accertava nei confronti di Autolinee IC s.p.a., l’inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c), e 8.1, dell’Allegato A alla delibera n. 28/2021, e irrogava la sanzione pecuniaria di euro 22.500,00, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In data 06.08.2024 Autolinee IC indirizzava ad A.R.T. un’istanza di annullamento della sanzione irrogata ovvero, in subordine, di rideterminazione degli importi.
In data 08.08.2024 l’A.R.T. rigettava la richiesta.
Proposta impugnazione avverso l’irrogata sanzione parte ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione artt. 13 e seg. del Regolamento sanzionatorio approvato dall’A.R.T. con delibera n. 15/2014 e successive modificazioni. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 214/2011, art. 37 comma 3 lettera i). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta, contraddittorietà.
2. Violazione e falsa applicazione art. 11 Legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione art. 25 Regolamento sanzionatorio. Violazione e falsa applicazione allegato A alla delibera n. 49/2017 A.R.T. – Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità della sanzione e per irragionevolezza.
Con ordinanza n. 1544/2025 il Collegio disponeva integrazione del contraddittorio.
All’udienza del 25.02.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta l’asserita illegittimità della delibera n. 100/2024 poiché assunta in violazione degli artt. 13 e segg. del regolamento sanzionatorio, nonché dell’art. 37 comma 3 lettera i) della L. n. 214/2011; mancherebbero i presupposti applicativi della sanzione, avendo la ricorrente ottemperato – prima della comminazione della stessa – a tutti i rilievi sollevati dall’ A.R.T.
Ricorda la società di essersi prodigata, nel corso del procedimento sanzionatorio, per apportare le modifiche sollecitate; inoltre il sito internet era in manutenzione all’epoca degli accertamenti del 30.10.2023. Per quanto riguarda i persistenti inadempimenti rilevati in data 30.01.2024, la società, in sede di audizione del 31.01.2024, assumeva l’impegno di porre in essere ulteriori aggiornamenti “del sito web , delle Condizioni Generali di Trasporto e della Carta della Mobilità”; ritiene la ricorrente che tale dichiarazione, in quanto resa innanzi al Consiglio dell’A.R.T., debba considerarsi equivalente ad una proposta di impegni di cui all’art. 13 del Regolamento sanzionatorio A.R.T. Di conseguenza, l’A.R.T., ex art. 13 comma 2 del medesimo regolamento, avrebbe dovuto interrompere il procedimento sanzionatorio ed avviare il sub - procedimento per impegni, al cui epilogo - preso atto dell’avvenuta esecuzione di detti impegni - avrebbe dovuto chiudere il procedimento, senza l’accertamento dell’infrazione, ex art. 18 comma 3 del regolamento.
Le censure sono prive di pregio.
Recita l’art. 13 del Regolamento sanzionatorio dell’A.R.T.: “1. il soggetto nei cui confronti si procede ha la facoltà di proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni formulate nell’atto di avvio. 2. La presentazione di una proposta di impegni determina l’interruzione del procedimento sanzionatorio e l’avvio del subprocedimento per impegni di cui al presente titolo. 3. A pena di inesistenza, la proposta di impegni deve essere formulata per iscritto; a tal fine, il proponente può compilare l’apposito schema pubblicato sul sito web istituzionale. La proposta è trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Autorità ”.
Ne discende che l’assunzione di impegni formali dinanzi all’A.R.T. richiede una proposta scritta, “a pena di inesistenza”.
Parte ricorrente tenta di equiparare, alla formale manifestazione di impegni, la verbalizzazione di mere dichiarazioni orali rese nel corso dell’audizione dinanzi al Consiglio dell’A.R.T., sull’assunto che il verbale è comunque atto pubblico fidefacente. Tralasciando che, a tutto concedere, il verbale è atto dell’A.R.T. e non della parte, la formalità dell’assunzione di impegni è volta a consentire, a priori, alla stessa A.R.T. di vagliarne e sindacarne il contenuto (salvo eventuali audizioni, ove ritenute necessarie), in un procedimento interamente formalizzato.
La procedura di assunzione di impegni richiede inoltre uno specifico contenuto degli stessi, con individuazione di puntuali modalità e termini di adempimento e non certo una generica declinazione di buone intenzioni. In altre parole il termine “impegni” non è riferibile a una generica dichiarazione di intenti, volta a rimuovere la violazione, ma ad una proposta che deve rispettare i requisiti espressi dalla delibera A.R.T. n. 15/2014.
Infatti l’art. 14 del regolamento sanzionatorio, rubricato “ irricevibilità ”, recita al comma 1 che “ la proposta di impegni è irricevibile se a) non contiene in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere; b) non indica i costi previsti ed i tempi di attuazione degli impegni proposti”
Pertanto, e come dedotto dalla difesa erariale, anche qualora non fosse predicabile una radicale inesistenza della proposta per vizio di forma, quest’ultima sarebbe stata irricevibile per carenza di contenuti minimi.
Ancora la società si è limitata a prospettare l’adempimento degli obblighi di cui si contestava la violazione, senza ulteriori impegni. Per tale aspetto la proposta sarebbe allora stata anche inammissibile in forza dell’art. 16 comma 4 lett. b) del Regolamento sanzionatorio, secondo cui “ la proposta di impegni è dichiarata inammissibile se: b) consiste nel mero adempimento dell’obbligo di cui si contesta la violazione […]”.
Ne consegue che non sussiste alcuna formale assunzione di impegno da parte della ricorrente e che, anche a voler superare la problematica della forma, residuerebbero irrimediabili problemi di contenuto degli impegni, con conseguente assenza di qualsivoglia fase sub-procedimentale idonea ad interrompere il meccanismo sanzionatorio.
Infondata è altresì l’assunta violazione della legge n. 214/2011, art. 37 comma 3 lett. i). L’articolo ha demandato all’A.R.T., tra l’altro, il potere di irrogare “ una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata ” nei casi di inottemperanza “…. agli ordini e alle misure disposti ” (ndr dalla medesima Autorità), ossia esattamente il caso di specie, in cui si contesta alla società di non aver rispettato le misure dettate dall’A.R.T. per quanto concerne i contenuti del proprio sito e della propria Carta della Mobilità e Condizioni generali di trasporto.
Ancora sostiene la società che, avendo in qualche modo ottemperato prima della comminazione della sanzione, non ricorrerebbero i presupposti per la sua applicazione.
E’ tuttavia pacifico che le misure la cui inosservanza si contesta (allegato A delibera 28/2021) dovevano essere oggetto di adeguamento da parte delle imprese di trasporto entro il 1° gennaio 2022.
Pertanto, se è vero che a distanza di oltre due anni dalla loro efficacia l’adeguamento contenutistico del sito e dei documenti informativi è intervenuto, resta la tardività dell’adempimento (per altro stimolato proprio dall’apertura del procedimento sanzionatorio) e dunque permane un significativo lasso di tempo in cui la società è incorsa nella violazione degli obblighi informativi.
Il primo motivo deve quindi essere complessivamente respinto.
Con il secondo motivo di doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 689/81 e dell’art. 25 del Regolamento sanzionatorio A.R.T, nonché dell’allegato A alla delibera n. 49/2017 A.R.T., in tema di criteri di determinazione e graduazione della sanzione.
Ai sensi dell’art. 11 della l. n. 689/1981, che detta i criteri di applicazione della sanzioni amministrative: “ nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ”.
Da una lettura della delibera n. 100/2024 emerge come l’A.R.T. abbia esercitato il proprio potere sanzionatorio nel rispetto dei parametri normativi e regolatori (che ai primi si richiamano) e che presidiano la sua discrezionalità in tale materia.
Il percorso logico-argomentativo evincibile dall’atto appare infatti coerente con i parametri sopra indicati e scevro di profili di arbitrarietà.
In particolare, con riferimento alla gravità della violazione, si legge nel provvedimento impugnato che “ al fine di determinare l’importo base della sanzione, rilevano sia la natura dell’interesse tutelato dalla norma di cui si contesta la violazione, ossia il diritto di tutti i passeggeri ad essere correttamente informati in ordine ai diritti di loro spettanza in materia di trattamento dei reclami, sia l’entità dei suoi effetti pregiudizievoli, posto che l’assenza delle informazioni dal sito della Società, dalle Condizioni generali di trasporto e dalla Carta della mobilità ostacola la conoscibilità da parte dei passeggeri dei propri diritti e, conseguentemente, l’inottemperanza contestata è potenzialmente idonea a ledere il diritto all’informazione di un numero considerevole di utenti; rilevano, inoltre, la significativa durata della violazione atteso che l’adempimento alle misure di regolazione di cui all’Allegato A alla delibera n. 28/2021 è avvenuto solo successivamente all’avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera n. 191/2023, del 7 dicembre 2023, a fronte dell’obbligo di ottemperare, da parte della Società, entro il 1° gennaio 2022, come disposto dalla misura 8.1 del suddetto Allegato A” .
Secondo la ricorrente, poiché la società svolge servizio di TP nell’ambito della Provincia di Reggio Calabria, dunque su base locale, l’inadempimento avrebbe dovuto essere considerato esiguo, in ragione del non “considerevole” numero di utenti potenzialmente lesi dal contestato difetto informativo.
L’argomentazione muove da una errata prospettiva; ad accoglierla, nessun operatore di TP (che per definizione opera in ambiti territoriali limitati), potrebbe porre in essere una violazione grave in termini di estensione; è evidente invece come la gravità dell’inadempimento non possa che essere valutata nell’ambito del perimetro degli obblighi di servizio assunti dall’operatore a monte, e quindi in ragione della sua potenziale incidenza sull’utenza, come a priori individuabile in base al contratto.
In altri termini l’impatto della violazione è da rapportarsi agli obblighi di servizio assunti, con il risultato che, nel caso di specie, come evidenziato dall’A.R.T., la violazione incide sulla trasparenza informativa e quindi coinvolge potenzialmente l’intero bacino di utenza; essendo pertanto la violazione astrattamente idonea ad interessare il 100% degli utenti del servizio, appare corretta la scelta dell’A.R.T. di qualificarla estesa.
Quanto al grado di colpevolezza dell’agente, evidenzia parte ricorrente di non essere incorsa in reiterazioni dell’illecito e di avere ottemperato in esito alle contestazioni; nel corpo dell’impugnata delibera si dà tuttavia lealmente atto di tali circostanze che, pertanto, e contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sono state oggetto di valutazione ai fini della determinazione della sanzione.
Infine, in relazione alle condizioni economiche dell’agente, così motiva l’A.R.T.: “ al fine di assicurare la finalità dissuasiva della sanzione irrogata, nel rispetto del principio di proporzionalità, vengono in rilievo le risorse di cui dispone l’agente, come risulta dal bilancio della Società, da cui emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l’esercizio 2022, pari ad euro 20.815.722 (di cui euro 13.174.106 da attività di trasporto passeggeri) ed un utile di euro 5.176.078, superiori rispetto ai ricavi e all’utile relativi all’esercizio 2021, pari, rispettivamente, a euro 14.578.160 (di cui euro 12.237.200 da attività di trasporto passeggeri) e a euro 373.959 ”. Sulla base delle seguenti considerazioni risulta congruo: “(i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00); (ii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna maggiorazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in considerazione delle azioni poste in essere per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) ”.
Ne discende che il parametro delle condizioni economiche è stato valutato.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la ricorrente contesta tuttavia che l’A.R.T. non avrebbe considerato che il dato dei proventi e dell’utile, relativo all’anno 2022, è stato condizionato da una componente reddituale estranea alla gestione caratteristica dell’impresa (incidente per euro 4.829.756,23) e derivante dal decreto n.13790 del 27.12.2021 adottato dalla Regione Calabria a seguito di un accordo transattivo ex art. 25, comma 11 L. 98/2013, per debiti compresi tra il 1987 e il 2012.
Premesso che la parte non ha prodotto alcun documento da cui si evinca che l’importo concordato sia stato effettivamente versato in unica soluzione e sia interamente imputabile ad un’unica annualità, anche ammettendo che il fatturato rilevante debba essere riconsiderato come richiesto, le considerazioni dell’A.R.T. restano congrue.
L’A.R.T., infatti, utilizza come parametro orientativo anche l’importo del fatturato dell’anno 2021, all’interno del quale la stessa ricorrente non allega che sia inclusa qualsivoglia componente reddituale ulteriore e che appare allineato a quello dell’anno successivo. Né appare irrazionale la scelta dell’A.R.T. di valutare il fatturato (quindi il volume di affari) e non il semplice utile, che ben può essere condizionato, ad esempio, da specifiche scelte di investimento che non sono però sintomo di scarsa solidità economica dell’attività.
Alla luce dei dati riportati dall’A.R.T. la sproporzione lamentata non sussiste, verificandosi una incidenza della sanzione sull’attività economica minima.
D’altro canto la sanzione deve essere proporzionata in senso biunivoco; se da un lato, infatti, essa non deve imporre sacrifici eccessivi, dall’altro deve mantenere un valore di deterrenza, in mancanza del quale l’impresa potrebbe a priori decidere di assorbire il sistema sanzionatorio come costo e non essere così incentivata a porre fine alle violazioni.
Infine, e in concreto, l’A.R.T. ha praticato una riduzione della sanzione base di euro 7.500,00, in considerazione delle azioni poste in essere per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione che sono dunque correttamente state valutate in termini attenuanti.
Risulta in definitiva evidente che, fermo che il 10% del fatturato previsto dalla pertinente normativa rappresenta una soglia massima, anche a voler considerare come fatturato 2022 (se pur manchino i presupposti per accogliere sul punto la tesi di parte ricorrente) la minor somma di euro 20.815.722, la soglia di legge resta ampiamente rispettata, con un percorso logico-argomentativo che salvaguarda la proporzionalità della quantificazione.
In definitiva i parametri dettati dall’11 della l. n. 689/81 sono stati considerati, con coerenza del provvedimento rispetto al paradigma normativo.
Posto poi che l’art. 25 del regolamento sanzionatorio ART si limita a fare rinvio all’art. 11 della l. n. 689/81, il rispetto dell’uno garantisce il rispetto dell’altro.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l’asserita violazione dell’allegato A alla delibera 49/2017 recante “ Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità di regolazione dei trasporti ”, che a sua volta riproduce parametri sovrapponibili a quelli dettati dalla l. n. 689/81. Ancora analogo contenuto prevede il richiamato decreto legislativo n. 169/2014 sulla tutela dei passeggeri del trasporto tramite autobus, il cui art. 4 comma 3 prevede che: “ l’Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati ”.
Ritenendosi non censurabile il percorso logico argomentativo che ha portato alla determinazione della sanzione, anche il secondo motivo di ricorso è infondato e non vi è spazio per l’accoglimento né della domanda principale di annullamento né di quella subordinata di rideterminazione della sanzione.
Il ricorso deve pertanto essere complessivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 2500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
AO TT, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO TT | OS NA |
IL SEGRETARIO