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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.
13213/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Ernesto Castiello
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Amodio Marzocchella
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto accertare e dichiarare che egli è invalido capace di poter usufruire del riconoscimento delle provvidenze richieste, sussistendo i requisiti tutti di cui alla l. n. 222/1984, e che non
è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso
CTU.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda ed CP_1 eccependo, in particolare, la nullità del ricorso non comprendendosi l'oggetto della domanda giudiziale. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Occorre ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. sent. Cass. civ. Sezioni Unite,
n. 6140/93; Cass. lav. n. 2257/2000, n. 2572/2000).
L'art. 414 c.p.c., intitolato "Forma della domanda", prevede al n. 4 che il ricorso deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda attorea.
La generica ed approssimativa indicazione della prestazione richiesta e della normativa di riferimento, impedendo di poter identificare con precisione i presupposti fattuali in base ai quali viene a fondarsi la pretesa attorea, impedisce al ricorso di assolvere la sua funzione di mettere a conoscenza la controparte di tutti gli elementi su cui la domanda si basa;
di conseguenza la parte convenuta non è in grado di poter prendere posizione in modo pieno e completo nei confronti della avversa domanda, condizione questa indispensabile per assicurare l'oralità, l'immediatezza e la concentrazione che costituiscono i principi cardine del processo del lavoro.
Nel caso di specie occorre osservare che, sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni, si richiamano in modo generico i requisiti di cui alla Legge n. 222/84 per poi fare riferimento al bisogno del ricorrente di una continua assistenza in quanto soggetto non capace di deambulare e non in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana. Non sono inoltre citati gli articoli della Legge n.
222/84 che prevederebbero la prestazione richiesta in giudizio.
Nonostante l'eccezione di nullità sollevata dall' parte CP_1 ricorrente, nelle note depositate, non ha in alcun modo chiarito l'oggetto ed i presupposti della domanda formulata.
Si tratta dunque di carenze determinanti, poiché riguardano direttamente i presupposti di fatto necessari per accertare la fondatezza del diritto esercitato dal ricorrente e verificare la correttezza del rito prescelto.
Ai sensi dell'art. 156 2° comma c.p.c., il ricorso deve essere quindi dichiarato nullo per mancanza dei presupposti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, in quanto carente dei requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 414 c.p.c..
Tale nullità è tra l'altro rilevabile d'ufficio (Cass.3480\89, Cass.
3239\86, Cass.3510\91, Cass.5843\85).
La natura della decisione adottata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 30.01.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.
13213/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Ernesto Castiello
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Amodio Marzocchella
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto accertare e dichiarare che egli è invalido capace di poter usufruire del riconoscimento delle provvidenze richieste, sussistendo i requisiti tutti di cui alla l. n. 222/1984, e che non
è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso
CTU.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda ed CP_1 eccependo, in particolare, la nullità del ricorso non comprendendosi l'oggetto della domanda giudiziale. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Occorre ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. sent. Cass. civ. Sezioni Unite,
n. 6140/93; Cass. lav. n. 2257/2000, n. 2572/2000).
L'art. 414 c.p.c., intitolato "Forma della domanda", prevede al n. 4 che il ricorso deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda attorea.
La generica ed approssimativa indicazione della prestazione richiesta e della normativa di riferimento, impedendo di poter identificare con precisione i presupposti fattuali in base ai quali viene a fondarsi la pretesa attorea, impedisce al ricorso di assolvere la sua funzione di mettere a conoscenza la controparte di tutti gli elementi su cui la domanda si basa;
di conseguenza la parte convenuta non è in grado di poter prendere posizione in modo pieno e completo nei confronti della avversa domanda, condizione questa indispensabile per assicurare l'oralità, l'immediatezza e la concentrazione che costituiscono i principi cardine del processo del lavoro.
Nel caso di specie occorre osservare che, sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni, si richiamano in modo generico i requisiti di cui alla Legge n. 222/84 per poi fare riferimento al bisogno del ricorrente di una continua assistenza in quanto soggetto non capace di deambulare e non in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana. Non sono inoltre citati gli articoli della Legge n.
222/84 che prevederebbero la prestazione richiesta in giudizio.
Nonostante l'eccezione di nullità sollevata dall' parte CP_1 ricorrente, nelle note depositate, non ha in alcun modo chiarito l'oggetto ed i presupposti della domanda formulata.
Si tratta dunque di carenze determinanti, poiché riguardano direttamente i presupposti di fatto necessari per accertare la fondatezza del diritto esercitato dal ricorrente e verificare la correttezza del rito prescelto.
Ai sensi dell'art. 156 2° comma c.p.c., il ricorso deve essere quindi dichiarato nullo per mancanza dei presupposti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, in quanto carente dei requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 414 c.p.c..
Tale nullità è tra l'altro rilevabile d'ufficio (Cass.3480\89, Cass.
3239\86, Cass.3510\91, Cass.5843\85).
La natura della decisione adottata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 30.01.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua