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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del giorno 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna M., Parte_1 C.F._1
Viale della Libertà n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco Stella, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CZ), Via E. Borrello, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Isabella
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2020 e ritualmente notificato, chiedeva che Parte_1 venisse dichiarata la separazione personale da , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Lamezia Terme (CZ) il 23.4.2008 e dalla cui unione coniugale non erano nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che la convivenza era divenuta insostenibile per incompatibilità di carattere ed incomprensioni e perché era venuta meno l'affectio coniugalis: in particolare, il 29 luglio 2020, nel peridio di pandemia da Covid 19, la esternava la Parte_2 volontà di ospitare la sorella proveniente dall'Ucraina ed incurante del timore del marito di essere contagiato, lo invitava ad abbandonare la propria abitazione per alloggiare in un garage, assistito dalla sorella pur essendo lui portatore di handicap e bisognoso di cure per soddisfare le Per_1 esigenze quotidiane, per rientrare in casa solamente dopo circa quindici giorni;
da allora la moglie non si prendeva più cura del marito ed il 30 settembre 2020 si allontanava definitivamente dall'abitazione coniugale.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di separazione di Controparte_1 controparte contestando le asserzioni del marito poiché ella si era sempre presa cura del marito, della casa, degli animali domestici e per sette anni del suocero e che era stata invita ad allontanarsi dalla casa coniugale contro la sua volontà; dichiarava di non percepire reddito da lavoro e, pertanto, richiedeva a titolo di mantenimento la somma di € 600,00 mensili, il tutto con vittoria di spese di lite.
Resosi impossibile il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla un assegno mensile rivalutabile ex lege CP_1 pari ad euro 100,00 per il mantenimento della stessa.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Depositate le memorie integrative e precisate le conclusioni con sentenza parziale n. 276/2022 del
14.4.2022 veniva dichiarata la separazione dei coniugi;
successivamente le parti depositavano le memorie istruttorie e ammessa ed espletata la prova istruttoria all'udienza del 22.1.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n. 276/2022).
Pertanto, la presente pronuncia concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti e la reciproca richiesta di addebito.
Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006). Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria si può affermare che nessuno dei coniugi abbia dimostrato che la cessazione della convivenza sia avvenuta proprio a causa del comportamento assunto dall'altro. Invero, se è emerso che la resistente abbia ospitato la sorella e che tale condotta abbia contrariato profondamente il – anche a causa delle condizioni di salute, che Pt_1 sconsigliavano fortemente che egli rischiasse di contrarre il COVID-19 – non può affermarsi che la causa della separazione sia consistita nella decisione della di ospitare la sorella. CP_1
Analogamente, la resistente non ha dimostrato che l'allontanamento dalla casa coniugale sia dipeso proprio dalla condotta di e non da una convivenza diventata ormai intollerabile per Parte_1 entrambi.
Perché sia addebitabile la separazione al coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, deve essere accertata la violazione come causa diretta della crisi coniugale in un rapporto eziologico di causa-effetto. Nel caso sottoposto all'attenzione del collegio, nessuno dei due ha offerto la prova di tale violazione e, pertanto, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata, in quanto non è stato provato il verificarsi della violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. nè che la presunta violenza abbia avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Quanto alla domanda di mantenimento, giova, anzitutto, osservare che il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente
è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo, e neppure
è collegato alla durata del matrimonio (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8366 e Cass. n.
234/2025).
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del
1995, si fonda sulla prova dell'effettiva sussistenza di uno stato di bisogno, valutato con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, senza rilevanza per eventuali redditi potenziali o mancata richiesta di assegni mantenimento.
Orbene, ai fini dell'accertamento delle risorse economiche del soggetto obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato in modo da permettere un'effettiva cognizione del tenore di vita familiare e personale dei coniugi.
Pertanto, è desumibile che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge e la sua corretta quantificazione, sono la indisponibilità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
L'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. sent. 7123/2025).
Difatti, ai fini della determinazione dell'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti. Alla stregua delle esposte considerazioni, dall'esame della documentazione in atti, della prova testimoniale, della situazione reddituale delle parti che, tra l'altro, appare immutata rispetto alla fase presidenziale, non vi è dubbio che tra e vi sia una Parte_1 Controparte_1 discrepanza economica in quanto il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile di € 12.168,00 ma necessitante di cure ed assistenza a causa dell'accertata invalidità mentre la resistente, anch'ella invalida al 40% non percepisce alcun reddito ma non affronta spese di alloggio abitando con il figlio.
Nel determinare l'assegno di mantenimento spettante a non ci si limita, dunque, a CP_1 considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si tiene conto anche degli altri elementi di ordine economico (la coabitazione col figlio), o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
In considerazione dell'esito dell'istruttoria e della produzione documentale in atti, si ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento in favore della resistente in euro 100,00. La natura del giudizio e la reciproca soccombenza legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva n. 276/2022 depositata in data 14.4.2022 è stata pronunciata la separazione personale tra e matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) il Parte_1 Controparte_1
23.04.2008, annotato nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Falerna, anno 2008, parte 1, atto n. 5), definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
2) respinge la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
3) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, al termine della camera di consiglio della Sezione Unica Civile del
22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo