Ordinanza cautelare 4 ottobre 2022
Decreto cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fenix Consorzio Stabile Soc. Consortile a r.l, Dielle S.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina n. 703 del 22/06/2022, con cui il Responsabile del Servizio 4° Settore – Servizi Tecnici – del Comune di Galatone ha revocato tutti gli atti della procedura di gara afferente “l'appalto dei lavori relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all'implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative, finanziati con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.4. – Sub – Azione 6.4.d.” – CUP 136B18000260008 – CIG 8160847FF9;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra il disciplinare di gara;
ed in ogni caso per l'accertamento della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante e per la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti dalle società ricorrenti.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fenix Consorzio Stabile Soc. Consortile a r.l. il 9/12/2022, per l’annullamento:
della determinazione n. 1292 del 29/11/2022 con cui il Responsabile del Servizio – 7° Settore Lavori Pubblici – Ambiente del Comune di Galatone ha deciso di procedere all’affidamento dei lavori di “Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative” – CUP I36B18000260008, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi della normativa vigente, finalizzata all'individuazione del contraente cui affidare l'appalto in argomento”;
della deliberazione di G.M. del Comune di Galatone n. 204 del 28/11/2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento: “P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – ASSE VI – Azione 6.4 – sub-azione 6.4.d – Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell'intervento 1.260.000,00 euro”, nella versione revisionata (ridimensionata nella sua consistenza), ed è stato altresì stabilito che la maggiore spesa di 60.000,00 euro troverà copertura con l'utilizzo dei fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti successivi della procedura di affidamento;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. Quinto, anche in sostituzione dell'avv. P. Quinto, per la parte ricorrente, avv. A. Scalcione per il Comune di Galatone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente – che ha partecipato alla procedura aperta bandita dal Comune di Galatone ai sensi dell’art. 60 d. lgs. n. 50/2016 con il criterio qualità – prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, per l’affidamento dei lavori relativi all’attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – ha impugnato con ricorso originario la determina n. 703 del 22/06/2022, con cui il civico ente ha revocato tutti gli atti della procedura di gara.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 97 Cost. e 21- quinquies l. n. 241/90; violazione eccesso di potere sotto vari profili.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9.12.2022 la parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 1292 del 29/11/2022, con cui il Responsabile del Servizio – 7° Settore Lavori Pubblici – Ambiente del Comune di Galatone ha deciso di procedere all’affidamento dei lavori di: “ Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi della normativa vigente, finalizzata all’individuazione del contraente cui affidare l’appalto in argomento ”.
A sostegno dei motivi aggiunti, la parte ricorrente ha dedotto l’invalidità derivata dall’illegittimità dell’atto (revoca della suddetta procedura di gara) impugnato con ricorso originario.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con ricorso e con motivi aggiunti, ovvero, in subordine, la condanna del Comune di Galatone al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Galatone ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti (rispetto ai quali ha rinunciato ai termini a difesa), con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. L’atto impugnato con il ricorso originario (revoca della procedura di gara in esame) costituisce il terminale di un lungo iter processuale, che ha visto la parte ricorrente proporre ricorso a questo TAR avverso l’esito iniziale della procedura di gara, la quale ha visto classificata al primo posto la società I.P.C. s.r.l, con un punteggio complessivo di 93,581, e al secondo posto la società Fenix
Consorzio Stabile a r.l, con punti 91,283.
All’esito di tale ricorso, questo TAR, con sentenza n. 483/21, ha accolto il ricorso proposto da Fenix Consorzio Stabile a r.l, per errore e difetto di istruttoria della S.A. in punto di valutazione delle offerte proposte dall’odierna ricorrente e dall’allora aggiudicataria IPC s.r.l.
Tale sentenza è passata in giudicato, a seguito della pronuncia n. 3190/22, con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da IPC s.r.l.
A valle di tale contenzioso giurisdizionale, l’Amministrazione comunale, con l’impugnata determina n. 703/22, ha disposto revoca di tutti gli atti di gara.
4. Tale essendo l’iter procedimental-processuale culminato con l’impugnato atto di revoca, occorre ora procedere all’esame delle censure di parte ricorrente.
In particolare, con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto dichiarato nell’atto impugnato – ove si afferma che: “ ... all’attualità, l’appalto non risulta aggiudicato, né si dispone di una proposta in tal senso da parte della Commissione preposta, né esiste una graduatoria di merito ... ” (cfr. atto impugnato, pp. 2-3) – nella fattispecie in esame si sarebbe in presenza di una aggiudicazione in favore della ricorrente. Ciò alla luce di quanto dichiarato dai commissari di gara con nota PEC del 20.7.2022, in cui si legge che: “ ... questa Commissione evidenziò la circostanza che, considerato che i contenuti della decisione del Consiglio di Stato erano completamente in linea con quanto riportato nella sentenza del TAR Lecce del 2/4/2021, le determinazioni della Commissione stessa non potevano che essere quelle di cui al verbale del 15/06/021, atto con il quale i Commissari riproponevano la valutazione delle offerte tecniche relative ai sub criteri 1.1 e 1.5 tenendo in considerazione quanto riportato nella sentenza del TAR Lecce del 02/04/2021 ”.
In particolare, posto che alla luce della nuova parametrazione dei punteggi relativi all’offerta dell’iniziale aggiudicataria IPC s.r.l. e dell’odierna ricorrente quest’ultima risultava essere la migliore sotto il profilo qualità-prezzo, tale parametrazione equivarrebbe di per sé non solo ad una proposta di aggiudicazione, ma addirittura ad un’aggiudicazione tout court .
Ne conseguirebbe, sotto questo profilo, l’illegittimità della disposta revoca, per errore su un presupposto della stessa (l’erronea – in thesi – affermazione dell’assenza di un’aggiudicazione, e prima di essa, di una graduatoria).
L’assunto non è condivisibile, e comunque, è del tutto irrilevante ai fini in esame.
5. L’assunto non è condivisibile, in quanto l’aggiudicazione è atto della Stazione appaltante, e non della Commissione di gara. Pertanto, in assenza di una precisa determinazione del RUP, che nella specie manca, non può in alcun modo dirsi intervenuta aggiudicazione della gara in esame. Ne consegue che la posizione dell’odierna ricorrente è quella non già di aggiudicataria di gara successivamente revocata, ma di partecipante alla gara. Di partecipante – può soggiungersi – che vanta un’aspettativa qualificata all’aggiudicazione di una gara. Ma pur sempre di partecipante, e non di aggiudicataria.
6. Ciò premesso, l’assunto di parte ricorrente è comunque del tutto irrilevante ai fini in esame. Ciò in quanto lo scrutinio di legittimità dell’atto di revoca va compiuto alla luce non già della natura della posizione giuridica vantata dall’operatore economico (semplice partecipante ad una gara pubblica, ovvero aggiudicatario della stessa), ma della ricorrenza o meno dei presupposti della revoca stessa. Presupposti che, come è noto, sono contenuti nell’art. 21- quinquies , 1° comma, l. n. 241/90, il quale testualmente recita che: “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. [...] ”.
Al più, la natura della posizione giuridica vantata dal soggetto partecipante alla gara potrà rilevare in sede di accertamento della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione (il punto verrà ripreso infra ), ma certamente non rileva in sede di scrutinio di legittimità dell’atto di revoca, il quale contempla presupposti (i.e: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento non prevedibile della situazione di fatto, ecc.) diversi da quelli oggetto di attenzione da parte dell’odierna ricorrente.
7. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
8. Con il secondo motivo di gravame, la parte ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per la revoca. In particolare, la stessa afferma che: “ l’ordito motivazionale del provvedimento di revoca si fondi essenzialmente sulle mutate condizioni economiche determinate dall’aumento generalizzato dei prezzi dei materiali di costruzione, che renderebbero non più appaltabile l’opera alle condizioni di progetto integrate dalle migliorie proposte dai concorrenti e dal ribasso offerto ” (cfr. ricorso originari, p. 14).
La censura prosegue poi nel senso che: “ è ragionevole ipotizzare che la società ricorrente sia la prima graduata. A fronte di siffatta condizione, non appare legittima l’omessa verifica da parte della stazione appaltante sulla disponibilità della ditta prima classificata a mantenere ferma la propria offerta anche a fronte delle mutate condizioni di mercato. Qualora fosse stato interpellato il Consorzio Fenix, questi avrebbe confermato di volere eseguire l’appalto secondo la propria
offerta, atteso che l’operatore economico ha la possibilità di accedere al cd decreto aiuti ” (cfr. ricorso, p. 15).
La censura, globalmente intesa, non coglie nel segno.
9. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Le valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l'esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 , dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (TAR Trieste I, 9.8.2022, n. 345, nonché la giurisprudenza ivi citata).
10. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nell’atto impugnato che:
“- durante il lasso temporale intercorso tra l’indizione della gara, ovvero la formulazione delle offerte da parte dei concorrenti, e fino l’attualità – le proporzioni assunte dall’aumento prezzi sono state (e lo sono tutt’ora) tali da ingenerare un mutamento della situazione di fatto, con connotazione tutt’altro che ordinaria e, più in particolare, certamente imprevedibile al momento dell'avvio della procedura di scelta del contraente cui affidare l’appalto dei lavori di che trattasi;
- la mutazione del contesto economico, divenuto caratterizzato da una insolita, straordinaria ed inaspettata maggiorazione dei prezzi dei materiali da costruzione, induce a porsi la domanda, oggi, da una parte, se l’opera pubblica in argomento possa essere ancora realizzata alle condizioni economiche di progetto e, dall’altra, se le offerte richieste e formulate per assolvere al criterio OEPV / miglio rapporto qualità/prezzo (parte qualitativa tecnica, con le migliorie proposte, e parte quantitativa economica, con il ribasso da applicare all’importo a base d’asta) risultino ancora sostenibili economicamente da parte degli Operatori Economici;
- oggi, la definizione dell’avviata procedura tesa all’aggiudicazione dell’appalto interviene, o
interverrebbe, in mutato contesto, per cui l’offerta individuata, tra tutte, quale quella ‘economicamente più vantaggiosa’ sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, risulterebbe ‘avulsa’ dalla realtà di mercato, con il rischio di procedere con l’aggiudicazione di un contratto d’appalto nella consapevolezza che lo stesso si dimostri già inizialmente inadeguato e irrealizzabile, al punto di dover immediatamente azionare (prima ancora della stipulazione) istituti di legge che sono invece destinati ad assolvere necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto ”.
L’atto impugnato prosegue poi citando la DGR n. 719/22, recante: “ Aggiornamento 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche relativo alle rilevazioni percentuali del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 13 e dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ”. In tale delibera si legge che: “ Attualmente si sta assistendo ad un ulteriore aumento dei prezzi di alcune materie prime e quindi di alcuni materiali e prodotti da costruzione aggravata oggi da una potenziale nuova crisi energetica mondiale ”.
L’atto impugnato prosegue poi nel senso che: “ le associazioni di categoria, l’ANCE per tutte, hanno espresso perplessità circa l’ultima revisione dei prezzi di cui si è detto, dato che non tiene conto dell’ulteriore rialzo dei prezzi vissuto nei primi mesi dell’anno, acuitosi con lo scoppio della guerra ”.
Tale atto conclude poi nel senso che: “ sulla base delle considerazioni in ordine all’aumento dei prezzi ed al rischio della mancanza di sostenibilità finanziaria dell’intervento, risulti necessario revocare gli atti di gara e procedere contestualmente ad una revisione del progetto ai fini dell'indizione di nuova procedura ”.
11. Ebbene, alla luce di tale impianto motivazionale, è evidente l’assenza di profili di manifesta illogicità/irrazionalità/erroneità dell’Amministrazione comunale.
Invero, l’aumento generalizzato del costo delle materie prime – che scaturisce a sua volta dall’aumento del prezzo dell’energia, innescato dalla guerra tuttora in corso tra la Federazione Russa e la Repubblica di Ucraina – costituisce un fattore di cui non può tenersi conto ai fini in esame.
12. In particolare, emerge dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente che i maggiori costi per i soli lavori da progetto a base d’asta, dovuti all’improvviso e notevole aumento del costo delle materie prime, sono stati stimati in € 139.350,45.
Inoltre, il maggior costo derivante dal nuovo progetto esecutivo, pari ad € 60.000, formerà oggetto di confronto concorrenziale tra le varie partecipanti alla nuova gara (alla quale è stata invitata anche il Consorzio ricorrente), la quale è stata bandita sulla base del criterio del maggior ribasso, e dunque, sarà inevitabilmente destinato a scendere.
13. Ebbene, alla luce di tale impianto motivazionale – corroborato dall’indicazione dei maggiori costi di esecuzione dell’opera originaria – reputa il Collegio che l’Amministrazione abbia fatto buon governo della propria discrezionalità, giungendo alla decisione di revocare la gara sulla base di valutazioni coerenti con il quadro fattuale di riferimento (l’aumento generalizzato del costo delle materie prime è di per sé un elemento notorio, considerato lo scenario internazionale di riferimento, ed è stato altresì documentato dall’Amministrazione resistente), rispetto alle quali non vi è traccia di elementi di palese erroneità/irrazionalità, vizi che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
14. Né può accogliersi la censura di parte ricorrente, nella parte in cui si afferma che: “ Qualora fosse stato interpellato il Consorzio Fenix, questi avrebbe confermato di volere eseguire l’appalto secondo la propria offerta, atteso che l’operatore economico ha la possibilità di accedere al c.d. decreto aiuti ” (cfr. ricorso cit, p. 15). Ciò in quanto la natura generica degli “aiuti” – i quali presuppongono fatti e situazioni (es. il numero delle imprese che accedono alla procedura di concessione del contributo, la qual cosa incide sulla misura concreta dell’aiuto erogabile a ogni singola impresa) al di fuori della disponibilità di quest’ultima – non intacca minimamente il suesposto quadro fattuale di riferimento, tenuto conto altresì che l’interesse pubblico esige che l’opera appaltata sia comunque svolta secondo elevati standard qualitativi, che l’impresa offerente non è in grado di garantire in presenza di utili irrisori, o addirittura con lavorazioni in perdita.
15. In altri termini, l’appalto deve sempre garantire all’appaltatore la giusta remunerazione, con la conseguenza che l’aumento generalizzato dei costi delle materie prime non può che comportare o la lavorazione in perdita – e dunque una situazione ex se incompatibile con l’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera efficiente sul piano qualitativo – o la richiesta di revisione prezzi da parte dell’appaltatore, e dunque un maggior esborso di danaro pubblico, che l’Amministrazione resistente non è in grado di garantire.
16. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
17. Va ora esaminata l’ulteriore domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta dalla parte ricorrente in via subordinata.
Sul punto, la ricorrente deduce che: “ alla luce della complessiva condotta assunta dal Comune di Galatone, sussistono profili di grave responsabilità precontrattuale in capo a quest’ultimo, avuto riguardo alla pacifica circostanza che, qualora l’Amministrazione avesse esercitato correttamente il proprio potere, valutando legittimamente le offerte dei concorrenti, l’appalto sarebbe stato eseguito dal legittimo aggiudicatario prima del verificarsi delle mutate condizioni economiche poste a base del provvedimento di revoca. Si aggiunge la colpevole inerzia dell’Amministrazione rispetto alle determinazioni assunte dalla Commissione di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte di Codesto On.le TAR, aggravata dalla altrettanto colpevole obliterazione della intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado ” (cfr. ricorso, p. 17).
Le censure non colgono nel segno.
18. Premette anzitutto il ricorrente che – per quanto, alla luce delle ragioni suesposte (cfr. supra , punto n. 5), la posizione della parte ricorrente nella procedura revocata fosse quella di partecipante alla gara, e non anche di aggiudicataria, stante l’assenza non solo dell’aggiudicazione, ma anche di una proposta di aggiudicazione – l’indagine sulla natura giuridica della posizione della ricorrente è del tutto irrilevante ai fini in esame, avendo il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, da tempo chiarito che: “ Nei procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto di appalto, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito di tutte le fasi della procedura di gara, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento ” (C.d.S, AP n. 5/18).
19. Dunque, in astratto, la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione può sorgere anche prima dell’aggiudicazione, e indipendentemente da quest’ultima, qualora possa muoversi all’Amministrazione una qualche scorrettezza e/o negligenza comportamentale nella procedura di scelta del contraente.
20. Ciò premesso, la medesima Adunanza Plenaria n. 5/18 ha altresì chiarito che: “ Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione ” (cfr. C.d.S, AP n. 5/18 cit.).
21. Orbene, nel caso in esame, la condotta dell’Amministrazione non può dirsi contraria ai doveri di correttezza e buona fede. Invero:
- l’aggiudicazione in favore di IPC s.r.l. è rimasta sub iudice sino all’emanazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3190 del 26.4.2022, di conferma della sentenza di questo TAR n. 483/21;
- pertanto, prima del 26.4.2022 – in assenza di pronuncia cautelare che obbligasse l’Amministrazione ad aggiudicare l’appalto all’odierna ricorrente – la condotta di quest’ultima (che ha ritenuto di attendere l’esito del contenzioso giurisdizionale sorto in merito all’aggiudicazione disposta in favore di IPC s.r.l.) si è conformata a criteri di normale prudenza e diligenza, e dunque deve ritenersi esente da mende;
- al momento del passaggio in giudicato (26.4.2022) della suddetta sentenza di questo TAR n. 483/21, era già iniziato il conflitto bellico tuttora in corso tra la Federazione Russa e la Repubblica di Ucraina, e con esso l’aumento incontrollato ed esponenziale del costo dell’energia, il quale ha dato a sua volta la stura ad un aumento generalizzato del costo di tutte le materie prime;
- quella da ultimo descritta era una situazione del tutto nuova e imprevista, in alcun modo dipendente dalla volontà dell’Amministrazione.
22. Per tali ragioni, è evidente l’assenza di profili di scorrettezza comportamentale del civico ente, la qual cosa esclude profili di responsabilità precontrattuale di quest’ultimo, nei termini chiariti dalla citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/18.
23. Per tali ragioni, la domanda subordinata proposta dalla parte ricorrente – volta alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale – è parimenti infondata, e va dunque disattesa.
24. Conclusivamente, il ricorso principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
25. Naturalmente, il rigetto del ricorso principale implica altresì il rigetto dei motivi aggiunti, con il quali sono stati dedotti unicamente profili di invalidità derivata dall’illegittimità dell’atto (revoca dell’aggiudicazione) impugnato in via principale.
26. La natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO