Decreto cautelare 31 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2026, proposto da
C.D.G. Ingegneria s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del RTP costituendo (composto con le mandanti 2M+A Architettura & Ingegneria s.r.l. e Lo Studio s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8ED8E8F5B, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza dell’Unione MO AL RA e CO di VA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
R.U.P., Ing. Dario Falcone, Responsabile del Servizio Tecnico del CO di VA, Ing. Dario Falcone, e Commissione Giudicatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ing. PA Cosco, in proprio e nella qualità di mandatario del R.T.P. aggiudicatario, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sim Ingegneria s.r.l., Geol. Marco Lavezzo, Geom. Danilo Carniglia, Ing. Martina Peppoloni, Ing. Emanuele Ranucci e Archeol. Valentino Vitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione del Responsabile dell’Ufficio C.U.C. dell’Unione MO AL RA Frassino - Area Tecnica n. 313/100 CC del 14/12/2025;
- della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice giusto il Verbale n. 4 del 10/12/2025;
- della comunicazione ex art. 90 D.Lgs. n. 36/2023 del 22/12/2025, con la quale è comunicata l’avvenuta aggiudicazione della gara al RTP Ing. PA Cosco (capogruppo), giusta Determina dell’Area Tecnica n. 313/100 CC del 14/12/2025 inviata in allegato alla stessa;
- dei Verbali di gara n. 01 del 05/12/2025, n. 2 del 05/12/2025, n. 3 del 06/12/2025 e n. 04 del 10/12/2025, nei termini e per le finalità meglio precisate nel ricorso;
- dei Verbali di gara n. 02 del 05/12/2025 e n. 03 del 06/12/2025, con riguardo alla valutazione delle offerte tecniche, all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla individuazione del migliore offerente provvisorio, nonché della relativa graduatoria parziale redatta all’esito, nei termini e per le finalità meglio precisate nel ricorso;
- di ogni altro atto, provvedimento, verbale, e/o quant’altro adottato dalla S.A., dalla C.U.C., dall’Ente committente, dal RUP e/o dalla Commissione Giudicatrice, in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, e comunque di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del RTP ricorrente, ancorché non conosciuto e/o non osteso, con espressa riserva di successiva impugnazione ex art. 43 c.p.a;
e per l'accertamento del diritto
- in via principale, all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell’offerta presentata, anche a mezzo di specifico subentro nel contratto con il RTP aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a.;
- in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa della ricorrente, all’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza dell’Unione MO AL RA, del CO di VA e dell’Ing. PA Cosco, in proprio e nella qualità di mandatario del R.T.P. aggiudicatario;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Pietro ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 giugno 2025 è stato concesso al CO di VA un contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (nella specie, per gli interventi di sistemazione idrogeologica della “frana Prafiol”), con la previsione dell’obbligo di stipulare il contratto di affidamento dell’incarico oggetto del contributo “ …entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.I. ”.
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del CO di VA n. 235 del 29.10.2025 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre e contestualmente è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione MO AL RA per l’espletamento della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), la progettazione esecutiva (PE), il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e servizi tecnici collegati, relativi agli “interventi di sistemazione idrogeologica frana Prafiol” nel CO di VA.
Con determina n. 281/84 CC del 5 novembre 2025 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione MO AL RA ha approvato gli atti di gara, individuando, quale sistema di scelta del contraente, la procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, e quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara, il RTP controinteressato è risultato primo in graduatoria e il RTP ricorrente secondo in graduatoria.
Con determina n. 313/100 CC del 14 dicembre 2025 – comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/2023, con pec del 22 dicembre 2025 – la CUC dell’Unione MO AL RA ha approvato i verbali di gara, disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTP controinteressato e trasmesso gli atti “ …al CO di VA per le verifiche di rito e tutti gli atti conseguenti di sua competenza ”.
Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa adozione delle misure cautelari, il loro annullamento e l’accoglimento delle domande specificate in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio la Centrale Unica di Committenza dell’Unione MO AL RA, il CO di VA e il RTP controinteressato resistendo al ricorso.
Le resistenti e il controinteressato hanno riferito che il contratto di appalto è stato stipulato in data 26 gennaio 2026, nonostante la pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, per la necessità di rispettare la scadenza prevista nel decreto ministeriale di concessione del contributo pubblico. La stessa ricorrente “ …considerata la circostanza (poi confermata dal difensore del RTP controinteressato nella memoria di costituzione del 31.10.2026 e dal deposito del documento n. 1), che l’eventuale sospensione monocratica, espressamente richiesta nel corpo del ricorso introduttivo (e poi effettivamente concessa), inibendo ogni effetto del provvedimento di aggiudicazione impugnato, non avrebbe consentito la sottoscrizione del contratto entro il 30.01.2026, con conseguente perdita (“decadenza”) del finanziamento, ha ritenuto, correttamente e “responsabilmente”, di posticipare appositamente il deposito del ricorso stesso (effettuato in data 30.01.2026, nonostante la notifica risalisse al 21.01.2026, da qui potendosi procedere all’iscrizione a ruolo molto prima), proprio in attesa della conferma della contrattualizzazione tra le parti” (cfr. memoria della ricorrente depositata in data 11 febbraio 2026).
Con decreto presidenziale n. 73 del 31 gennaio 2026 è stata accolta la domanda cautelare monocratica.
All’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. In via preliminare, dato il carattere assorbente del vizio (cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 5/2015, par. 8.3.2.), deve essere esaminata la censura di incompetenza e di difetto assoluto di attribuzione del provvedimento di aggiudicazione per essere stato emanato dal responsabile dell’ufficio centrale di committenza e non dal RUP, individuato dal disciplinare di gara nel “responsabile del servizio del CO di VA” (secondo punto del primo motivo di ricorso).
La censura è infondata.
L’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 prevede che “ L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ”.
Nella fattispecie in esame, avendo affidato il CO di VA (indicato quale “Amministrazione contraente” nel disciplinare, cfr. pag. 3) lo svolgimento della procedura di gara alla CUC dell’Unione MO AL RA (indicata quale “Stazione appaltante” nel disciplinare, cfr. pag. 3), è a quest’ultima che deve ritenersi attribuito il potere di disporre l’aggiudicazione e non al predetto CO (soggetto non qualificato ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 36/2023, secondo quanto affermato nelle difese delle resistenti e non contestato dalla ricorrente). Del resto, diversamente opinando, il provvedimento di aggiudicazione della procedura verrebbe adottato non dal soggetto qualificato che l’ha svolta (la centrale di committenza), ma dal soggetto che non ha la qualificazione per effettuarla e che, come tale, ha dovuto ricorrere al primo.
Depongono in tal senso anche i principi giurisprudenziali espressi in tema di legittimazione passiva al ricorso proposto avverso gli atti emanati da una centrale di committenza, secondo i quali “ …i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012) ” (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar AL d’Aosta, sent. n. 29/2020).
Dall’individuazione della CUC dell’Unione MO AL RA quale autorità competente all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione discende che tale provvedimento non avrebbe potuto essere emanato, come invece prospettato dalla ricorrente, dal CO di VA, a mezzo del proprio responsabile del servizio tecnico, pur se individuato quale RUP nel disciplinare di gara. Del resto, a norma dell’art. 7, comma 1, lett. g., allegato I.2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP “ adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa ” e nel caso di specie il potere di manifestare all’esterno la volontà della centrale di committenza doveva ritenersi facente capo al responsabile dell’ufficio centrale di committenza che ha disposto l’aggiudicazione gravata.
Alcun vizio di incompetenza o di difetto assoluto di attribuzione può pertanto essere ravvisato nel caso di specie.
2. Con il primo motivo (primo punto) e con il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente denuncia, da un lato, la mancata verifica dei requisiti in capo al controinteressato prima dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione in violazione dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, e dall’altro, la mancata esclusione del controinteressato per l’insussistenza del requisito speciale di idoneità professionale richiesto per la figura professionale del “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione”.
I motivi sono fondati nei termini di seguito indicati.
2.1. Le resistenti affermano che la determina di aggiudicazione – nel prevedere di “ Di trasmettere il presente atto nonché quelli relativi alla suddetta aggiudicazione al CO di VA per le verifiche di rito e tutti gli atti conseguenti di sua competenza ” – avrebbe, per ragioni di urgenza collegate al finanziamento ministeriale, rimesso la verifica dei requisiti al CO e avrebbe subordinato l’aggiudicazione all’esito positivo di tale verifica, la quale sarebbe stata poi effettuata con la determinazione del Servizio Tecnico del CO n. 289 del 24 dicembre 2025 prodotta agli atti (cfr. pagg. 11 e 12 della memoria di costituzione e doc. 13 depositati dalle resistenti).
Tale prospettazione difensiva non risulta condivisibile.
Occorre premettere che la questione della possibilità per la stazione appaltante di emanare l’aggiudicazione sotto condizione della successiva positiva verifica dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria è oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. A fronte di un indirizzo che esclude tale possibilità valorizzando il tenore letterale dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, a norma del quale l’aggiudicazione deve essere disposta “ …dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente… ” (cfr. Tar Sicilia - Catania, sent. n. 736/2026, punto 5.1. della motivazione), vi è un diverso indirizzo che la ritiene invece ammissibile valorizzando il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Tar Veneto, sent. n. 238/2026).
Ciò premesso, nel caso di specie, anche a volere aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale richiamato nelle difese delle resistenti, non si può comunque ritenere rispettato il disposto di cui all’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, in quanto, da un lato, sulla base di quanto risulta dalla motivazione e dal dispositivo del provvedimento impugnato, l’efficacia dell’aggiudicazione non risulta essere stata espressamente subordinata alla successiva positiva verifica dei requisiti, e dall’altro, non sono state neppure indicate le ragioni di urgenza che avrebbero imposto di derogare alla sequenza procedimentale prevista dalla norma sopra citata, secondo cui “ […]L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ”.
Inoltre, dal contenuto della determinazione del servizio tecnico del CO n. 289 del 24 dicembre 2025 (doc. 13 resistenti) – indicata nelle difese delle resistenti quale atto attestante la positiva verifica dei requisiti svolta successivamente all’aggiudicazione disposta dalla CUC – non risulta in modo chiaro che il CO abbia effettivamente provveduto ad effettuare la predetta verifica.
In particolare, nella motivazione di tale determinazione si legge quanto segue: “ Dato atto che in virtù della succitata convenzione, la Centrale di Committenza della AL RA svolge per conto degli Enti partecipanti, tra le altre, le seguenti attività (art.4): h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa […] Considerato che la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo all’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dei requisiti generali e di quelli speciali […] ”.
Ad avviso del Collegio, il riferimento alle attività di competenza della CUC, tra le quali viene annoverata la verifica dei requisiti, unitamente alla menzionata circostanza che la “stazione appaltante” (ruolo rivestito dalla CUC in base a quanto indicato nel disciplinare, cfr. pag. 3) avrebbe provveduto alla predetta verifica nel caso di specie, sollevano il dubbio se quest’ultima sia stata effettivamente svolta dal CO o se invece si sia dato semplicemente atto che al momento dell’aggiudicazione la CUC (stazione appaltante) avrebbe già proceduto alla verifica dei requisiti (la quale però, per espressa ammissione della difesa delle resistenti, non sarebbe stata effettuata dalla centrale di committenza per ragioni di urgenza ma sarebbe stata rimessa al CO).
2.2. A conferma della mancata verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario controinteressato, o comunque della non completezza di tale verifica, si deve rilevare che non è stata fornita in giudizio dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara in capo al professionista del RTP controinteressato, cui avrebbe dovuto essere affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Al riguardo, si deve premettere che il disciplinare di gara, all’art. 9 (“Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova”, cfr. pag. 11), dispone che i “ I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti ”, e al successivo art. 9.1 (Requisiti di idoneità professionale), lett. d) (cfr. pag. 12), richiede “ Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. d) I requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008” , specificando che “ Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti ”.
Il richiamato art. 98, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2008 prevede che “ Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: […] c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni”. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Ciò premesso, nel caso di specie, le resistenti e il controinteressato nelle loro difese, a dimostrazione del possesso dei sopra richiamati requisiti, hanno prodotto l’attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 del geometra del RTP controinteressato cui avrebbe dovuto essere affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (doc. 14 resistenti e doc. 4 controinteressato), ma nulla hanno dedotto né prodotto sull’altro requisito contemplato dal comma 1, lett. c), della predetta norma per i professionisti in possesso del diploma di geometra, ossia “ …l’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni ”.
Sotto tale profilo, pertanto, risulta accertata l’insussistenza dei requisiti del RTP controinteressato.
Non rileva in contrario l’eccezione da ultimo sollevata dal controinteressato nella memoria di replica, con la quale si denuncia l’inammissibilità della censura della ricorrente perché formulata, con specifico riferimento al requisito dell’attestazione di cui all’art. 98, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, solamente nella memoria di cui all’art. 73 c.p.a. e non nel ricorso. Tale eccezione deve, infatti, ritenersi infondata atteso che, nell’ambito del secondo motivo del ricorso, la sussistenza del requisito in questione viene espressamente contestata (in particolare, a pagina 20 del ricorso, si legge: “ Ciò posto, va anche fatto rilevare che il professionista indicato dal RTP aggiudicatario è un geometra, per il quale il succitato art. 81, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 prescrive, oltre al possesso del “titolo” di cui sopra, anche la “attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni”; attestazione che, al pari degli altri requisiti indicati da tale norma, qui non risulta essere stata né dichiarata né dimostrata, né – tanto meno – verificata ).
2.3. La fondatezza del primo motivo (primo punto) e del secondo motivo di ricorso nei termini sopra esposti determina l’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata, per l’insussistenza in capo al RTP controinteressato del requisito sopra indicato, e la sua esclusione dalla gara.
3. Ne consegue l’assorbimento, per ragioni logiche, degli altri articolati motivi di ricorso, i quali, attenendo alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica del RTP controinteressato, devono ritenersi superati dall’esclusione di quest’ultimo dalla gara per la mancanza di un requisito di partecipazione di ordine speciale.
4. A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 122 c.p.a, l’inefficacia del contratto, tenuto conto della circostanza che non è stata ancora iniziata l’esecuzione dello stesso (come dichiarato dalle resistenti), della possibilità del RTP ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, salvo il buon esito delle verifiche di legge e dei requisiti da parte della stazione appaltante, nonché della proposizione della domanda di subentro nel contratto (non si ritiene invece integrata l’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lett. d), c.p.a. in quanto il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è stato determinato dalla necessità – condivisa dalla stessa ricorrente, come riportato nella parte in fatto – di rispettare la scadenza prevista dal decreto ministeriale di concessione del finanziamento e non ha in alcun modo influito sulle possibilità di quest’ultima di ottenere l’affidamento non essendo stata data esecuzione al contratto).
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto secondo quanto indicato in motivazione, e per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di aggiudicazione impugnato e dichiarata, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., l’inefficacia del contratto, con il conseguente obbligo delle resistenti di disporre, salvo il buon esito delle verifiche di legge e dei requisiti, l’aggiudicazione e il subentro nel contratto in favore del RTP ricorrente.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico delle resistenti e del controinteressato, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato e dichiara, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., l’inefficacia del contratto, con il conseguente obbligo delle resistenti di disporre, salvo il buon esito delle verifiche di legge e dei requisiti, l’aggiudicazione e il subentro nel contratto in favore del RTP ricorrente.
Condanna le resistenti e il controinteressato, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis .1., d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro ZA, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pietro ZA | LE RI |
IL SEGRETARIO