TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/12/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1524/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1524/2025 promosso con ricorso depositato in data 26/08/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PILLER RONER AL ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PILLER RONER
AL
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Per_1
(19.3.2007), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (12.1.2009) di 16 anni, studente, Per_2
convivente con la sig.ra PI RO;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.11.2006 in Comune di Sappada (UD) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sappada (UD) alle seguenti condizioni:
1) dispone che il figlio minore , nato il [...], sia Per_2
affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità
in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla scelta di attività extradidattiche di formazione tenendo conto delle sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre potranno essere prese separatamente da ciascun genitore decisioni nelle scelte ordinarie inerenti la vita quotidiana del minore;
2) conferma le statuizioni pronunciate in sede di separazione per quanto attiene il diritto del padre di tenere con sé il figlio minore e,
pertanto, sia prevista la facoltà del sig. di vedere e Parte_2
tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute e di sano regime di vita dello stesso, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con onere dei trasferimenti da e per l'abitazione del minore da porsi in
3 capo al padre;
è altresì consentito al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore uno o due pomeriggi nel corso della settimana,
previo avviso ed accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze del minore ed un regolare stile di vita dello stesso;
3) dispone che i sigg. PI RO e stabiliscano di comune Pt_2
accordo con quale dei genitori il figlio minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternandosi di anno in anno, oltre che almeno due settimane – anche non consecutive – nel corso delle vacanze estive;
4) pone a carico del sig. l'onere di concorrere al Parte_2
mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento,00)
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio minore e da individuarsi in base al protocollo in uso presso il Tribunale di
Belluno che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere. Tutte le spese di cui si chiederà il rimborso pro quota dovranno essere debitamente documentate e dunque rimborsate entro 7 giorni dalla richiesta. Le spese fiscalmente detraibili (ad esempio mediche, sportive, scolastiche) saranno detratte al 50%
da ciascun coniuge che provvederà a rilasciare all'altro copia della relativa documentazione di spesa in suo possesso;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per
4 l'espatrio, anche in favore del figlio minore;
7) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, diritto ad alcun contributo al mantenimento iure proprio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
RT ME
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1524/2025 promosso con ricorso depositato in data 26/08/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PILLER RONER AL ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PILLER RONER
AL
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Per_1
(19.3.2007), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (12.1.2009) di 16 anni, studente, Per_2
convivente con la sig.ra PI RO;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.11.2006 in Comune di Sappada (UD) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sappada (UD) alle seguenti condizioni:
1) dispone che il figlio minore , nato il [...], sia Per_2
affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità
in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla scelta di attività extradidattiche di formazione tenendo conto delle sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre potranno essere prese separatamente da ciascun genitore decisioni nelle scelte ordinarie inerenti la vita quotidiana del minore;
2) conferma le statuizioni pronunciate in sede di separazione per quanto attiene il diritto del padre di tenere con sé il figlio minore e,
pertanto, sia prevista la facoltà del sig. di vedere e Parte_2
tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute e di sano regime di vita dello stesso, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con onere dei trasferimenti da e per l'abitazione del minore da porsi in
3 capo al padre;
è altresì consentito al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore uno o due pomeriggi nel corso della settimana,
previo avviso ed accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze del minore ed un regolare stile di vita dello stesso;
3) dispone che i sigg. PI RO e stabiliscano di comune Pt_2
accordo con quale dei genitori il figlio minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternandosi di anno in anno, oltre che almeno due settimane – anche non consecutive – nel corso delle vacanze estive;
4) pone a carico del sig. l'onere di concorrere al Parte_2
mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento,00)
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio minore e da individuarsi in base al protocollo in uso presso il Tribunale di
Belluno che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere. Tutte le spese di cui si chiederà il rimborso pro quota dovranno essere debitamente documentate e dunque rimborsate entro 7 giorni dalla richiesta. Le spese fiscalmente detraibili (ad esempio mediche, sportive, scolastiche) saranno detratte al 50%
da ciascun coniuge che provvederà a rilasciare all'altro copia della relativa documentazione di spesa in suo possesso;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per
4 l'espatrio, anche in favore del figlio minore;
7) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, diritto ad alcun contributo al mantenimento iure proprio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
RT ME
5