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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.581/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 581/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
promossa da:
C.F. nato ad [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Resistenza Partigiani n. 2, elettivamente domiciliato in Avola (SR), presso lo studio dell'Avv.
SA NÈ che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrenti contro
C.F. nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 C.F._2
in piazza Stella Maris n. 4, elettivamente domiciliata in Noto via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'
Avv. Giuseppe Cultrera che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente
Al PM è stata data comunicazione del presente giudizio (visto del 18.7.2025);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 ha chiesto la revisione delle condizioni della Parte_1
sentenza di divorzio dalla ex moglie, di cui alla sentenza n. 1587/2018 dell'11.6.2018 Controparte_1
di questo Tribunale.
pagina 1 di 3 In particolare, ha esposto che con la citata sentenza egli è stato onerato del versamento alla resistente dell'importo mensile di €300 a titolo di mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
che di recente ha appreso che la figlia , di ventidue anni, ha lavorato dal 2022 e
[...] Persona_1
sino al 2024, ha poi usufruito del periodo di congedo per maternità ed ha lasciato la casa familiare avendo costituito una propria famiglia con il suo compagno da cui ha avuto una bambina;
che la stessa figlia gli ha comunicato di non avere più bisogno del suo mantenimento. Persona_1
Ha chiesto quindi la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia divenuta Persona_1
economicamente indipendente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda del pur prospettando diversamente i rapporti familiari. Pt_1
All'udienza del 25.11.2025 si è proceduto a sentire il quale ha confermato quanto Parte_1
esposto in ricorso. non è comparsa personalmente senza addurre giustificazione;
è comparso invece il Controparte_1
suo difensore.
All'esito di detta udienza i procuratori delle parti sono state invitate a discutere la causa che è stata quindi rimessa al collegio per la decisione. xxx
Le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia . Persona_1
Del resto, il ha documentato la costituzione da parte della suddetta figlia di un suo autonomo Pt_1
nucleo familiare e lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa.
Su tali presupposti deve ritenersi che la figlia sia ormai divenuta economicamente Persona_1
indipendente.
L'assegno mensile di € 150 per il suo mantenimento va pertanto revocato con decorrenza dalla domanda.
Le spese della causa vanno compensate attesa la leale condotta processuale della resistente che ha aderito alla domanda del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone:
a modifica della sentenza di divorzio delle parti in epigrafe n.1587/2018 emessa da questo Tribunale
l'11.6.2018, revoca l'assegno mensile di € 150 posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia , con decorrenza dalla domanda;
CP_1 Persona_1
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il pagina 2 di 3 26.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 581/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
promossa da:
C.F. nato ad [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Resistenza Partigiani n. 2, elettivamente domiciliato in Avola (SR), presso lo studio dell'Avv.
SA NÈ che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrenti contro
C.F. nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 C.F._2
in piazza Stella Maris n. 4, elettivamente domiciliata in Noto via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'
Avv. Giuseppe Cultrera che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente
Al PM è stata data comunicazione del presente giudizio (visto del 18.7.2025);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 ha chiesto la revisione delle condizioni della Parte_1
sentenza di divorzio dalla ex moglie, di cui alla sentenza n. 1587/2018 dell'11.6.2018 Controparte_1
di questo Tribunale.
pagina 1 di 3 In particolare, ha esposto che con la citata sentenza egli è stato onerato del versamento alla resistente dell'importo mensile di €300 a titolo di mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
che di recente ha appreso che la figlia , di ventidue anni, ha lavorato dal 2022 e
[...] Persona_1
sino al 2024, ha poi usufruito del periodo di congedo per maternità ed ha lasciato la casa familiare avendo costituito una propria famiglia con il suo compagno da cui ha avuto una bambina;
che la stessa figlia gli ha comunicato di non avere più bisogno del suo mantenimento. Persona_1
Ha chiesto quindi la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia divenuta Persona_1
economicamente indipendente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda del pur prospettando diversamente i rapporti familiari. Pt_1
All'udienza del 25.11.2025 si è proceduto a sentire il quale ha confermato quanto Parte_1
esposto in ricorso. non è comparsa personalmente senza addurre giustificazione;
è comparso invece il Controparte_1
suo difensore.
All'esito di detta udienza i procuratori delle parti sono state invitate a discutere la causa che è stata quindi rimessa al collegio per la decisione. xxx
Le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia . Persona_1
Del resto, il ha documentato la costituzione da parte della suddetta figlia di un suo autonomo Pt_1
nucleo familiare e lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa.
Su tali presupposti deve ritenersi che la figlia sia ormai divenuta economicamente Persona_1
indipendente.
L'assegno mensile di € 150 per il suo mantenimento va pertanto revocato con decorrenza dalla domanda.
Le spese della causa vanno compensate attesa la leale condotta processuale della resistente che ha aderito alla domanda del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone:
a modifica della sentenza di divorzio delle parti in epigrafe n.1587/2018 emessa da questo Tribunale
l'11.6.2018, revoca l'assegno mensile di € 150 posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia , con decorrenza dalla domanda;
CP_1 Persona_1
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il pagina 2 di 3 26.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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