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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 8580/2003; promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARMELO MAURIZIO LA ROSA in forza di procura speciale in atti
ATTORE
e altri Parte_2
CONVENUTI
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 8580/2003 dichiarato interrotto all'udienza del
10.12.2004 e non riassunto alla data odierna.
La mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 dicembre 2025 deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione. Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania,5.12.25
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 8580/2003; promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARMELO MAURIZIO LA ROSA in forza di procura speciale in atti
ATTORE
e altri Parte_2
CONVENUTI
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 8580/2003 dichiarato interrotto all'udienza del
10.12.2004 e non riassunto alla data odierna.
La mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 dicembre 2025 deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione. Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania,5.12.25
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini