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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4341/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ROSSI FEDERICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ROSSI FEDERICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
Si dà atto che nonostante la trasmissione del fascicolo al Pm in data 16.07.2025 non son pervenute le sue conclusioni;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
matrimonio contratto il 13/03/2021 e trascritto al n. 1, Parte 1, Serie -, Anno
[...]
2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornuda (TV) alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare di proprietà del sig. resta assegnata allo stesso, Parte_2
mentre la sig.ra si è già trasferita in un'altra abitazione. Pt_1
2) I figli minori e restano affidati in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa ove la stessa si è già trasferita ivi portando la propria residenza e quella dei figli.
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli minori, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 600,00 (in ragione di € 300,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, come individuate dal Protocollo in uso presso
2 questo tribunale, le quali dovranno essere rimborsate all'altro genitore entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
4) Si dà atto che in merito all'Assegno Unico, le parti concordano fin da ora che lo stesso verrà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
5) Le decisioni di maggiore importanza relative ai minori (istruzione, educazione e salute)
dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni dei figli.
6) Il sig. terrà con sé i figli minori tutti i w.end, dal venerdi dall'orario di Parte_2
uscita di scuola fino alla domenica sera, quando li riporterà a casa dalla madre alle ore
21.00 durante il periodo scolastico. Durante le vacanze estive fino alle ore 23.00, con la massima disponibilità da parte della madre di accordare un cambio di giorno, purché la stessa venga avvisata per tempo.
In relazione alle vacanze di Natale e Capodanno, i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando di alternare le vigilie e le feste di anno in anno.
Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando di alternare di anno in anno i giorni di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive
I genitori dovranno concordare i periodi di vacanza entro il 31/05 di ogni anno.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi con il frutto del proprio lavoro e di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
3 8) Si dà atto che i genitori, infine, danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti ed alla iscrizione dei figli minori su entrambi i passaporti, purché i viaggi all'estero siano, fra loro, previamente concordati
9) Le spese ed i compensi di lite saranno interamente a carico del sig. . Parte_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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