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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4565/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4565/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANELLI ANDREA presso il cui studio sito in CORREGGIO (RE), VIA SANTA MARIA N. 2 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI GIOVANNI presso il cui studio sito in CORSO MAZZINI N. 15 42015 CORREGGIO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 29.04.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 10.03.2021 e 28.02.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.12.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alla dott.ssa
[...]
. Per_3
Le parti, all'udienza successiva al deposito della Perizia, in data 29.04.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale e segnatamente:
- Accoglimento delle conclusioni della CTU quanto ad affidamento e collocamento dei minori nonché alle modalità per l'esercizio del diritto di visita
- Conferma, quanto alle questioni economiche, di quanto statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti
- Compensazione delle spese di lite con suddivisione al 50% delle spese di CTU
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori. Ritenuto in particolare di poter accogliere l'accordo sull'affidamento esclusivo dei figli alla madre, alla luce delle conclusioni formulate in tal senso dalla CTU e condivise da entrambi i Consulenti di Parte.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone:
1) I minori e nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 10.03.2021 e 28.02.2023 sono affidati in via esclusiva alla madre e collocati, anche ai fini anagrafici, preso l'abitazione di quest'ultima.
2) Il padre potrà vedere i figli in presenza della madre a week-end alternati nella giornata del sabato dalle 10.00 alle 13.00 e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui lavora di mattina, dall'uscita di scuola dei bambini fino alle 19.00.
Il predetto calendario potrà applicarsi anche per i periodi festivi (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua e vacanze estive).
3) Il sig. , con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà Per_2 al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della madre della somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuati secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo del 12.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa;
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4565/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANELLI ANDREA presso il cui studio sito in CORREGGIO (RE), VIA SANTA MARIA N. 2 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI GIOVANNI presso il cui studio sito in CORSO MAZZINI N. 15 42015 CORREGGIO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 29.04.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 10.03.2021 e 28.02.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.12.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alla dott.ssa
[...]
. Per_3
Le parti, all'udienza successiva al deposito della Perizia, in data 29.04.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale e segnatamente:
- Accoglimento delle conclusioni della CTU quanto ad affidamento e collocamento dei minori nonché alle modalità per l'esercizio del diritto di visita
- Conferma, quanto alle questioni economiche, di quanto statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti
- Compensazione delle spese di lite con suddivisione al 50% delle spese di CTU
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori. Ritenuto in particolare di poter accogliere l'accordo sull'affidamento esclusivo dei figli alla madre, alla luce delle conclusioni formulate in tal senso dalla CTU e condivise da entrambi i Consulenti di Parte.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone:
1) I minori e nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 10.03.2021 e 28.02.2023 sono affidati in via esclusiva alla madre e collocati, anche ai fini anagrafici, preso l'abitazione di quest'ultima.
2) Il padre potrà vedere i figli in presenza della madre a week-end alternati nella giornata del sabato dalle 10.00 alle 13.00 e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui lavora di mattina, dall'uscita di scuola dei bambini fino alle 19.00.
Il predetto calendario potrà applicarsi anche per i periodi festivi (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua e vacanze estive).
3) Il sig. , con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà Per_2 al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della madre della somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuati secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo del 12.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa;
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli