Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2025, proposto da
G.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Caruso e Monica Giunta, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Monica Giunta in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 14 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC monica.giunta@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Catania, Via Umberto 151, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC mariapia.diprimo@pec.ordineavvocaticatania.it;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 1054/2024, resa su ricorso Rg. 17627/2019, depositata il 25.02.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. NI PE AN DA e uditi i difensori della società ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato 23 giugno 2025 e depositato in data 29 giugno 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Catania ha condannato il Comune resistente:
- alla restituzione, libera e sgombra da persone e cose, della parte di 3.860 mq, meglio descritta in atti e in c.t.u., del fondo di proprietà della G.S.D. S.r.l., ossia della part. 441 fgl. 39;
- al pagamento, in favore della G.S.D. S.r.l., della somma di € 45.765,58, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di danno da mancato godimento (per il periodo marzo 1969 – febbraio 2012), al pagamento delle spese di lite in favore della G.S.D. S.r.l., per € 14.600,00 per compensi professionali, oltre spese vive per €. 1.200,00, oltre iva e c.p.a. come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU (spese già pagate dalla G.S.D. S.r.l.) ammontanti complessivamente a €. 6.320,86.
La società ricorrente, in data 8 ottobre 2024, ha notificato al Comune di Catania la sentenza in epigrafe che, tuttavia, è rimasta ineseguita.
Con l’atto introduttivo del giudizio la deducente ha quindi chiesto di ordinare al Comune di Catania di provvedere a dare completa e tempestiva ottemperanza alla sentenza Tribunale Civile di Catania n. 1054/2024 e di nominare un commissario ad acta con il compito di procedere, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale, a dare esecuzione alla sentenza de qua .
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile ed infondato.
3. Alla camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, alla luce dell’istanza avanzata congiuntamente dalle parti, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, in vista della possibile definizione transattiva della vicenda.
4. Le parti hanno successivamente rappresentato (la società ricorrente ha anche documentato) l’avvenuta sottoscrizione, in data 12 novembre 2025, di un atto di transazione avente ad oggetto le somme oggetto di condanna di cui alla sentenza da ottemperanda.
La parte ricorrente, pertanto, con memoria depositata in data 3 marzo 2026 ha insistito solo in relazione alla domanda concernente la disposta “ restituzione, libera e sgombra da persone e cose, della parte di 3.860 mq, meglio descritta in atti e in c.t.u., del fondo di proprietà della G.S.D. s.r.l., ossia della part. 441 fgl. 39 ” nonché nella chiesta nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale.
Il Comune resistente, con memoria depositata in data 4 marzo 2026, ha evidenziato, in relazione alla consegna dell'area in oggetto ai legittimi proprietari, che nell’atto di transazione la società ricorrente ha preso atto dell’impossibilità di procedere all’immediata restituzione del fondo; quindi, la parte resistente ha chiesto un ulteriore rinvio per consentire la definizione della vicenda in oggetto anche per la parte relativa alla restituzione del terreno.
5. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, quest’ultimo ha insistito sulla richiesta di rinvio, depositata in atti, mentre il primo si è opposto al chiesto rinvio.
Su richiesta dei difensori presenti, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene di respingere la richiesta formulata dal Comune di Catania di (ulteriore) rinvio della trattazione della controversia.
Ed invero, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , cod. proc. amm. “[…] Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali […]”; la domanda di rinvio deve fondarsi quindi su situazioni eccezionali.
La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. In tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza e i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale. Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5596; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2024, n. 2537; Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 45).
Nel caso di specie non si rinvengono dette situazioni eccezionali, idonee ad incidere sul diritto di difesa e, pertanto, il differimento dell’udienza non risulterebbe giustificato.
Occorre osservare, peraltro, che: la sentenza ottemperanda è del febbraio 2024; l’odierno giudizio è stato instaurato nel giugno 2025; la presa d’atto, anche da parte della società ricorrente, della impossibilità di “ immediata restituzione del fondo ” - racchiusa nell’atto di transazione del 12 novembre 2025 - risale ormai a più di quattro mesi orsono; infine, un rinvio della trattazione del ricorso è stato già accordato alla precedente camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, ossia più di cinque mesi orsono.
7. Il ricorso proposto deve essere dichiarato in parte improcedibile mentre per la restante parte merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
7.1. Occorre premettere che:
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 18 luglio 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
- è stata documentata la notificazione al Comune resistente (all’indirizzo PEC comune.catania@pec.it) della detta sentenza, in data 8 ottobre 2024.
7.2. In relazione alla statuizione di condanna del Comune di Catania al pagamento di somme di danaro (domanda risarcitoria, pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU), il Collegio ritiene che la proposta azione di ottemperanza, in parte qua , debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Risulta documentata in atti, invero, l’intervenuta sottoscrizione in data 12 novembre 2025 di un atto di transazione tra le parti, per effetto del quale è stata riconosciuta al creditore (la società ricorrente) la somma complessiva di € 55.605,00 “ a tacitazione totale di ogni spettanza e pretesa vantata dallo stesso in merito al pagamento delle somme oggetto di condanna di cui alla sentenza Tribunale di Catania n 1054/2024, pari complessivamente ad 79.435,79 ” (art. 2).
Le parti, nell’atto di transazione, hanno acconsentito a che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere - quanto al giudizio di ottemperanza iscritto al n. r.g. 1411/2025 - per la sola parte inerente le somme oggetto di condanna di cui alla sentenza in epigrafe (art. 1).
Orbene, nel caso in esame il Collegio ritiene superfluo indugiare sull’esame della natura c.d. novativa ovvero c.d. conservativa della transazione stipulata fra le parti (è ben noto, invero, che nell’ipotesi di transazione novativa si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; invece nella transazione conservativa o semplice rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato).
Invero, in ogni caso, l'una e l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598).
7.3. Quanto all’ulteriore domanda avanzata con l’atto introduttivo del giudizio, l’azione di ottemperanza si rivela fondata e merita di essere accolta.
Dunque, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Catania - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto adempimento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante, in parte qua , la condanna del Comune di Catania “ alla restituzione, libera e sgombra da persone e cose, della parte di 3.860 mq, meglio descritta in atti e in c.t.u., del fondo di proprietà della G.S.D. s.r.l., ossia della part. 441 fgl.39 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Catania di dare esecuzione, in parte qua , al titolo in epigrafe entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine centoventi (120) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario generale del Comune di Siracusa, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di centoventi (120) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale resistente.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi e nei termini in motivazione;
- per la restante parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Catania di dare esecuzione, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati (“ restituzione, libera e sgombra da persone e cose, della parte di 3.860 mq, meglio descritta in atti e in c.t.u., del fondo di proprietà della G.S.D. s.r.l., ossia della part. 441 fgl. 39 ”);
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Siracusa affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (€. duemila/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN ON, Presidente
NI PE AN DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PE AN DA | SE NN ON |
IL SEGRETARIO