CASS
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 39765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39765 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: SI TI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI TI per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Catania il 24 luglio 2020 per difetto di querela. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per errore di diritto in quanto il giudice avrebbe erroneamente dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela dando atto che all’udienza del 7 luglio 2025, il Pubblico ministero aveva rinunciato all’aggravante della destinazione del bene sottratto al pubblico servizio ex art. 625, n.7, cod. pen. precedentemente contestata all’udienza del 24 marzo 2025. Secondo il Procuratore ricorrente, viola il principio di irretrattabilità dell’azione penale l’eliminazione da parte del Pubblico ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 39765 Anno 2025 Presidente: RE AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/11/2025 2 in corso di dibattimento di una circostanza aggravante ritualmente indicata nell’originaria imputazione. Sulla base di tale principio, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno della circostanza, non potendo limitarsi a dare atto della “rinuncia“ del Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania. 4. Occorre premettere, in rito, che il ricorso è stato legittimamente proposto dal Procuratore generale in base al combinato disposto degli artt. 608, 593 e 550 comma 2, cod. proc. pen. in quanto a norma dell’art. 608, comma 1, cod.proc.pen. il Procuratore generale presso la Corte d’appello può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado di appello, ovvero inappellabili;
in base all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento inerenti a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;
e, a norma dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., il Pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio anche in relazione al delitto di cui all’art. 625 cod. pen. 5. Nel merito, il ricorso è fondatamente proposto. Il Tribunale, pur avendo preso atto dell’avvenuta contestazione suppletiva della circostanza aggravante del furto di bene destinato a pubblico servizio (art. 625 n.7, cod. pen.), tale da rendere procedibile d’ufficio il reato di furto qui contestato anche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha poi dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo che il Pubblico ministero avesse “rinunciato“ alla contestazione suppletiva, ignorando che in base al principio di irretrattabilità dell’azione penale non è consentito al Pubblico ministero eliminare una circostanza aggravante (ex multis Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743 – 01). Il Procuratore ricorrente puntualizza che il pubblico ministero si è limitato a chiedere di escludere l’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. Ma, in ogni caso, anche qualora la parte pubblica vi avesse rinunciato, il giudice avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale, inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861 – 01). Il provvedimento impugnato è, invece, sul punto, del tutto carente. 3 6. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL RE
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI TI per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Catania il 24 luglio 2020 per difetto di querela. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per errore di diritto in quanto il giudice avrebbe erroneamente dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela dando atto che all’udienza del 7 luglio 2025, il Pubblico ministero aveva rinunciato all’aggravante della destinazione del bene sottratto al pubblico servizio ex art. 625, n.7, cod. pen. precedentemente contestata all’udienza del 24 marzo 2025. Secondo il Procuratore ricorrente, viola il principio di irretrattabilità dell’azione penale l’eliminazione da parte del Pubblico ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 39765 Anno 2025 Presidente: RE AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/11/2025 2 in corso di dibattimento di una circostanza aggravante ritualmente indicata nell’originaria imputazione. Sulla base di tale principio, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno della circostanza, non potendo limitarsi a dare atto della “rinuncia“ del Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania. 4. Occorre premettere, in rito, che il ricorso è stato legittimamente proposto dal Procuratore generale in base al combinato disposto degli artt. 608, 593 e 550 comma 2, cod. proc. pen. in quanto a norma dell’art. 608, comma 1, cod.proc.pen. il Procuratore generale presso la Corte d’appello può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado di appello, ovvero inappellabili;
in base all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento inerenti a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;
e, a norma dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., il Pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio anche in relazione al delitto di cui all’art. 625 cod. pen. 5. Nel merito, il ricorso è fondatamente proposto. Il Tribunale, pur avendo preso atto dell’avvenuta contestazione suppletiva della circostanza aggravante del furto di bene destinato a pubblico servizio (art. 625 n.7, cod. pen.), tale da rendere procedibile d’ufficio il reato di furto qui contestato anche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha poi dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo che il Pubblico ministero avesse “rinunciato“ alla contestazione suppletiva, ignorando che in base al principio di irretrattabilità dell’azione penale non è consentito al Pubblico ministero eliminare una circostanza aggravante (ex multis Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743 – 01). Il Procuratore ricorrente puntualizza che il pubblico ministero si è limitato a chiedere di escludere l’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. Ma, in ogni caso, anche qualora la parte pubblica vi avesse rinunciato, il giudice avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale, inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861 – 01). Il provvedimento impugnato è, invece, sul punto, del tutto carente. 3 6. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL RE