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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del'11.12.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
viste le note di trattazione depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 937/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Alì presso il cui studio in Caltagirone, viale Mario Milazzo n. 210, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Angelino Alessandro presso il cui studio in Mineo, Largo S. Agrippina n. 12, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
***
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 240/2024, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2024, con il quale era stato lei ingiunto il pagamento della somma di € 2.925,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di , quale somma indebitamente percepita a titolo CP_1 di assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 225,00 mensili, dal mese di novembre 2020 Per_1 al mese di novembre 2021.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale di
Caltagirone in favore del Giudice di Pace di Caltagirone trattandosi “di un diritto credito di somme per pagina 1 di 4 indebito oggettivo, non attinente alla tematica della determinazione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione o di modifica di condizioni di separazione”; 2) in ogni caso, la estinzione del credito in quanto interamente compensato con il credito a sua volta vantato dalla opponente nei Per_ confronti del per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , pari ad CP_1
€ 225,00 mensili, dal mese dal mese di ottobre 2019 al mese di ottobre 2020.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.03.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 quale ha, anzitutto, eccepito che “la questione trattata rientra in seno alla competenza esclusiva del
Tribunale, trattandosi di diritto di famiglia, sottratta alla competenza per materia al Giudice di Pace”.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della eccezione di compensazione sollevata da parte opponente sul rilievo per cui “nulla si sa in merito al presunto credito avanzato dal quest'ultima”.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno depositato note ex art 127 ter c.p.c. nelle quali hanno insistito nelle proprie difese e domande e la causa è stata decisa contestualmente.
***
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Caltagirone in favore del Giudice di Pace di Caltagirone formulata dall'opponente è fondata. Parte_1
In via preliminare, occorre evidenziare che la pretesa azionata da parte opposta trae origine dalla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto del Tribunale di Caltagirone del
10.06.2020, successivamente riformato dalla Corte d'Appello di Catania con decreto del 09.07.2021, la quale ha escluso qualsiasi obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo al Per_1 CP_1 avendolo ritenuto economicamente autosufficiente.
Sotto il profilo giuridico, la domanda proposta non può che inquadrarsi all'interno della fattispecie restitutoria prevista dall'art. 2033 c.c., ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Orbene, l'applicabilità della condictio indebiti ai procedimenti in materia di famiglia è stata oggetto di ampio dibattito, tanto da rendere necessario l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 32914 dell'8.11.2022, hanno chiarito i criteri per la ripetibilità delle prestazioni economiche rese in favore del coniuge o dell'ex coniuge. pagina 2 di 4 In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra
i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc,
"delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità” (cfr. Cassazione SS.UU. 32914/2022).
Sebbene la pronuncia delle Sezioni Unite non riguardi espressamente il mantenimento dei figli, la
Corte di cassazione ha successivamente esteso tali principi anche al contributo dovuto ai figli maggiorenni. Con l'ordinanza n. 10974 del 26.04.2023, la Corte ha, infatti, precisato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo”.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'odierna controversia rientra nell'ambito delle ipotesi per cui
è configurabile la condictio indebiti.
La Corte d'Appello di Catania, infatti, con il decreto del 9.07.2021, ha revocato – con efficacia ex tunc
– l'obbligo del di corrispondere il contributo di mantenimento di € 225,00 mensili in favore del CP_1 figlio maggiorenne , avendo accertato la sua raggiunta autosufficienza economica. Tale Per_1 rivalutazione attiene, dunque, ai presupposti della debenza e determina l'inquadramento della pretesa restitutoria nell'art. 2033 c.c., secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite.
Ciò posto, va, tuttavia, osservato che ai fini della determinazione della competenza per valore, l'art. 7, comma 1 c.p.c., attribuisce al Giudice di Pace la cognizione delle cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000, salvo diversa previsione di legge. Nel caso di specie, l'indebito è stato quantificato dal in € 2.925,00, valore inferiore a quello di competenza del Tribunale. Ne CP_1 consegue che la presente controversia rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace di
Caltagirone, con conseguente fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
240/2024, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2024, in quanto nullo, essendo stato emesso da giudice incompetente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di e si CP_1 Parte_1 liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'opposto ex art. 96, per lite temeraria, non essendo emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrarne la fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Caltagirone;
- per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2024, emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 26.08.2024;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio che quantifica in complessivi euro 850,50 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Caltagirone il giorno 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del'11.12.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
viste le note di trattazione depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 937/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Alì presso il cui studio in Caltagirone, viale Mario Milazzo n. 210, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Angelino Alessandro presso il cui studio in Mineo, Largo S. Agrippina n. 12, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
***
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 240/2024, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2024, con il quale era stato lei ingiunto il pagamento della somma di € 2.925,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di , quale somma indebitamente percepita a titolo CP_1 di assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 225,00 mensili, dal mese di novembre 2020 Per_1 al mese di novembre 2021.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale di
Caltagirone in favore del Giudice di Pace di Caltagirone trattandosi “di un diritto credito di somme per pagina 1 di 4 indebito oggettivo, non attinente alla tematica della determinazione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione o di modifica di condizioni di separazione”; 2) in ogni caso, la estinzione del credito in quanto interamente compensato con il credito a sua volta vantato dalla opponente nei Per_ confronti del per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , pari ad CP_1
€ 225,00 mensili, dal mese dal mese di ottobre 2019 al mese di ottobre 2020.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.03.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 quale ha, anzitutto, eccepito che “la questione trattata rientra in seno alla competenza esclusiva del
Tribunale, trattandosi di diritto di famiglia, sottratta alla competenza per materia al Giudice di Pace”.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della eccezione di compensazione sollevata da parte opponente sul rilievo per cui “nulla si sa in merito al presunto credito avanzato dal quest'ultima”.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno depositato note ex art 127 ter c.p.c. nelle quali hanno insistito nelle proprie difese e domande e la causa è stata decisa contestualmente.
***
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Caltagirone in favore del Giudice di Pace di Caltagirone formulata dall'opponente è fondata. Parte_1
In via preliminare, occorre evidenziare che la pretesa azionata da parte opposta trae origine dalla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto del Tribunale di Caltagirone del
10.06.2020, successivamente riformato dalla Corte d'Appello di Catania con decreto del 09.07.2021, la quale ha escluso qualsiasi obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo al Per_1 CP_1 avendolo ritenuto economicamente autosufficiente.
Sotto il profilo giuridico, la domanda proposta non può che inquadrarsi all'interno della fattispecie restitutoria prevista dall'art. 2033 c.c., ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Orbene, l'applicabilità della condictio indebiti ai procedimenti in materia di famiglia è stata oggetto di ampio dibattito, tanto da rendere necessario l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 32914 dell'8.11.2022, hanno chiarito i criteri per la ripetibilità delle prestazioni economiche rese in favore del coniuge o dell'ex coniuge. pagina 2 di 4 In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra
i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc,
"delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità” (cfr. Cassazione SS.UU. 32914/2022).
Sebbene la pronuncia delle Sezioni Unite non riguardi espressamente il mantenimento dei figli, la
Corte di cassazione ha successivamente esteso tali principi anche al contributo dovuto ai figli maggiorenni. Con l'ordinanza n. 10974 del 26.04.2023, la Corte ha, infatti, precisato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo”.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'odierna controversia rientra nell'ambito delle ipotesi per cui
è configurabile la condictio indebiti.
La Corte d'Appello di Catania, infatti, con il decreto del 9.07.2021, ha revocato – con efficacia ex tunc
– l'obbligo del di corrispondere il contributo di mantenimento di € 225,00 mensili in favore del CP_1 figlio maggiorenne , avendo accertato la sua raggiunta autosufficienza economica. Tale Per_1 rivalutazione attiene, dunque, ai presupposti della debenza e determina l'inquadramento della pretesa restitutoria nell'art. 2033 c.c., secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite.
Ciò posto, va, tuttavia, osservato che ai fini della determinazione della competenza per valore, l'art. 7, comma 1 c.p.c., attribuisce al Giudice di Pace la cognizione delle cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000, salvo diversa previsione di legge. Nel caso di specie, l'indebito è stato quantificato dal in € 2.925,00, valore inferiore a quello di competenza del Tribunale. Ne CP_1 consegue che la presente controversia rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace di
Caltagirone, con conseguente fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
240/2024, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2024, in quanto nullo, essendo stato emesso da giudice incompetente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di e si CP_1 Parte_1 liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'opposto ex art. 96, per lite temeraria, non essendo emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrarne la fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Caltagirone;
- per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2024, emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 26.08.2024;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio che quantifica in complessivi euro 850,50 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Caltagirone il giorno 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo pagina 4 di 4