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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2224/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2224/2025 promossa da:
(C. F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTINI LUCA e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
E
(C. F. ), nato il [...] a [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.Luca Martini Orvieto e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 22/08/2009 a Orvieto, che dall'unione è nato il figlio Per_1 in data 03/12/2010, che il rapporto coniugale, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 12 novembre 2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Orvieto (Tr), Strada del Riorso n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER I GL OR
3. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre Per_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna entro le ore 21.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 400,00, comprensivo del contributo per il canone di locazione della casa coniugale, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese di natura straordinaria, secondo quanto disposto dal protocollo in materia sottoscritto tra il Tribunale di Terni e l'Ordine degli Avvocati di Terni, verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
7. Gli assegni famigliari al 100% a favore della madre.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in Orvieto, in data 22/08/2009, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Orvieto
(atto n. 18, parte I, anno 2009);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 02/12/2025
Il Presidente est.
IA FA