TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 87 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro-tempore, Parte resistente, non costituitasi nel giudizio di riassunzione.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Definisce il giudizio mediante la seguente
SENTENZA La parte odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l' e il fallimento della CP_2 spiegando opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. CP_3
2019012403/DDL e la successiva diffida ad adempiere notificata dall CP_2 chiedendo l'accertamento negativo dei fatti accertati dagli ispettori.
Si era costituito in giudizio l' il quale aveva chiesto il rigetto del ricorso e CP_2
l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate nella memoria di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trento.
Il fallimento della società era rimasto contumace nella presente fase CP_3 processuale.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, è stata pronunciata da questo ufficio sentenza non definitiva n. 474/25 tesa a delineare il perimetro entro il quale l'opposizione è da reputarsi fondata e, parallelamente, quello entro il quale vanno invece confermati gli addebiti mossi dall . CP_2
All'esito, l a scopo meramente collaborativo e senza acquiescenza alla decisione CP_2 suddetta (come confermato dalla riserva di appello depositata), ha elaborato un
1 nuovo conteggio del proprio credito calibrato sul dispositivo della sentenza n. 474/25.
Il detto conteggio appare essere, a un esame sommario, sufficientemente coerente con gli addebiti confermati nella decisione non definitiva. Le contestazioni articolate dall'opponente nelle note del 3.11.2025, infatti, sono in parte infondate (la tardività del deposito dei conteggi da parte dell non può CP_2 sfociare in una decadenza, dal momento che i detti conteggi sono stati eseguiti dall su richiesta del giudice, a scopo meramente collaborativo, anche al fine di CP_2 evitare l'ultradecennalità del procedimento), e in parte generiche.
Peraltro, va detto che, in considerazione del carattere quasi ultradecennale del procedimento, appare assai inopportuna la nomina di un CTU. In sostanza, lo scrivente ritiene di poter confermare la correttezza dei conteggi depositati dall e, quindi, il credito dell correlato alle causali delineate CP_2 CP_2 nella sentenza non definitiva n. 474/2025, va quantificato in € 32.277,17, oltre accessori di legge.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dall' in via subordinata, nella memoria di costituzione nel giudizio CP_2 incardinato innanzi al Trib. Trento (rg. n. 547/2020), condanna la società opponente al pagamento, in favore dell'Istituto di € 32.277,17 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/11/2025 Il giudice
MA RU
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro-tempore, Parte resistente, non costituitasi nel giudizio di riassunzione.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Definisce il giudizio mediante la seguente
SENTENZA La parte odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l' e il fallimento della CP_2 spiegando opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. CP_3
2019012403/DDL e la successiva diffida ad adempiere notificata dall CP_2 chiedendo l'accertamento negativo dei fatti accertati dagli ispettori.
Si era costituito in giudizio l' il quale aveva chiesto il rigetto del ricorso e CP_2
l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate nella memoria di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trento.
Il fallimento della società era rimasto contumace nella presente fase CP_3 processuale.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, è stata pronunciata da questo ufficio sentenza non definitiva n. 474/25 tesa a delineare il perimetro entro il quale l'opposizione è da reputarsi fondata e, parallelamente, quello entro il quale vanno invece confermati gli addebiti mossi dall . CP_2
All'esito, l a scopo meramente collaborativo e senza acquiescenza alla decisione CP_2 suddetta (come confermato dalla riserva di appello depositata), ha elaborato un
1 nuovo conteggio del proprio credito calibrato sul dispositivo della sentenza n. 474/25.
Il detto conteggio appare essere, a un esame sommario, sufficientemente coerente con gli addebiti confermati nella decisione non definitiva. Le contestazioni articolate dall'opponente nelle note del 3.11.2025, infatti, sono in parte infondate (la tardività del deposito dei conteggi da parte dell non può CP_2 sfociare in una decadenza, dal momento che i detti conteggi sono stati eseguiti dall su richiesta del giudice, a scopo meramente collaborativo, anche al fine di CP_2 evitare l'ultradecennalità del procedimento), e in parte generiche.
Peraltro, va detto che, in considerazione del carattere quasi ultradecennale del procedimento, appare assai inopportuna la nomina di un CTU. In sostanza, lo scrivente ritiene di poter confermare la correttezza dei conteggi depositati dall e, quindi, il credito dell correlato alle causali delineate CP_2 CP_2 nella sentenza non definitiva n. 474/2025, va quantificato in € 32.277,17, oltre accessori di legge.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dall' in via subordinata, nella memoria di costituzione nel giudizio CP_2 incardinato innanzi al Trib. Trento (rg. n. 547/2020), condanna la società opponente al pagamento, in favore dell'Istituto di € 32.277,17 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/11/2025 Il giudice
MA RU
2