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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8377/2023 R.G., vertente tra
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Paolo Bisulca, rappresentante e difensore ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso gli avv.ti Antonio Pollina e Beatrice Costantino, rappresentante e difensore resistente
e nei confronti di
, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21 Controparte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato a Palermo in via Laurana n. 59, non rappresentato né difeso
terzo interessato
Avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte per l'udienza del 10/7/2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, depositato il
23/6/2023, , premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
il 31/7/1973, ha dedotto di avere divorziato in forza della sentenza n. Parte_2
718/2001 dell'1/12/2000-8/2/2001 (doc. 1, allegato al ricorso), passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Palermo le aveva riconosciuto un assegno divorzile di Lire 300.000.
A sostegno della propria domanda ha esposto: che Lo Giudice aveva contratto Pt_2 nuovo matrimonio il 20/5/2006, con ed era poi deceduto in data 6/12/2022 CP_1
(cfr. doc. 2, allegato al ricorso); che, prima della morte, le corrispondeva Parte_2 un assegno divorzile di € 175,00, tenuto conto della rivalutazione monetaria;
di non avere contratto nuove nozze;
di avere presentato istanza di reversibilità per la pensione del de cuius all e che l'Ente, con comunicazione Controparte_2 dell'1/4/2023, aveva rigettato tale domanda “in attesa di ripartizione quote da parte del giudice richiesta sulla domanda della vedova” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso); che dall'unione coniugale Per_ con l'ex marito defunto erano nati i figli e;
di avere contribuito per tutta la Per_1 durata del rapporto a sostenere la famiglia, conducendo la casa e dedicandosi ai figli;
che, soltanto in data 20/10/1995, allorquando entrambi i figli erano già maggiorenni, il
Tribunale di Palermo aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
di non avere mai percepito alcun reddito;
di versare, adesso, venuto meno l'assegno divorzile, in stato di indigenza economica e di riuscire a sopravvivere solo grazie all'aiuto economico dei figli;
di essere titolare soltanto di una pensione sociale di importo pari ad € 112,57, e di percepire un reddito annuo di € 4.483,00; di non essere titolare di beni immobili, ad eccezione di un appartamento sito a Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23, in cui risiedeva, e quote di enfiteusi su un immobile collabente e due terreni (1/7) giusto atto del 1984, di fatto abbandonati;
che sui predetti immobili sarebbe entrata in quota parte anche , CP_1
giusta successione legittima del de cuius.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento del 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge . Parte_2
La resistente si è costituita in giudizio, contestando il ricorso e deducendo, CP_1
in particolare: che la durata delle due unioni coniugali era sostanzialmente equivalente, considerando i periodi di rispettiva convivenza;
che, infatti, la prima (con Parte_1
era durata meno di 263 mesi, in quanto i coniugi avevano contratto matrimonio
[...]
nel luglio del 1973 e la convivenza era cessata prima del luglio del 1995 (come emergeva dal
2 ricorso per separazione); che, di contro, la propria convivenza con il de cuius era durata 225 mesi;
che l'assegno divorzile riconosciuto in favore alla ricorrente al tempo del divorzio ammontava ad appena Lire 300.000 (pari € 154,93 mensili, ovvero ad € 1.859,16 annui), corrispondente a meno del 9% della retribuzione del de cuius, pari ad € 26.460,99 nell'anno
2001; che il suddetto assegno nel tempo era stato rivalutato sino ad € 2.100,00 annui, pari ad
€ 175,00 mensili al momento del decesso del Lo Giudice, mantenendosi, quindi, sempre intorno al 9% della pensione netta percepita dal de cuius pari ad € 23.060,00; di non avere mai avuto redditi;
di possedere esclusivamente il 50% della piccola casa di 3,5 vani in
Termini Imerese, dove attualmente risiedeva, acquistata insieme al marito defunto con i Pa risparmi familiari;
che il 50% della casa di proprietà del Giudice era entrato in successione e, di conseguenza, i 2/3 appartenevano ai figli;
che il giorno del decesso del marito, nell'unico conto corrente cointestato, erano presenti circa € 24.700,00; che di tale importo, soltanto il 50% rientrava nell'asse ereditario (quindi € 12.350,00); che, detratte le spese funerarie pari ad € 3.500,00, tale ammontare si era ridotto ad € 8.850,00 (€ 2.950,00 per ciascun erede); che, tuttavia, nell'immediatezza della morte, non era nelle condizioni di poter meglio tutelare i propri interessi a causa del forte stress, così, tra prelievi e bonifici dei due figli, le erano stati lasciati soltanto € 8.850,00 in luogo dei 15.300,00 spettanti (€ 12.350,00 sommati alla quota ereditaria di € 2.950,00); di avere utilizzato tale somma per sostentarsi dalla morte del marito sino ad oggi, non potendo contare su nessun'altra entrata, poiché la pensione di reversibilità era bloccata;
che, contrariamente a quanto dalla stessa argomentato, la ricorrente era proprietaria di diversi immobili in città e in provincia;
di avere assistito il marito durante tutto il decorso della grave malattia (amiloidosi cardiaca), che lo aveva colpito in data 1/1/2016 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione).
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e il riconoscimento in favore di della pensione di reversibilità del de cuius in misura non superiore al Parte_1
9%.
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
Scaduto il termine del 22/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevato che, per mero errore materiale, era stata disposta, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la richiesta all' – e, successivamente, con ordinanza dell'8/10/2024, alla R.F.I. s.p.a. – di fornire CP_3
informazioni in merito all'ammontare del trattamento di fine rapporto, piuttosto che
3 all'ammontare del trattamento pensionistico percepito dal de cuius, con ordinanza del
24/1/2025 ha ordinato all' e alla R.F.I. s.p.a., per quanto di rispettiva competenza, CP_3
di fornire informazioni scritte in merito all'ammontare del trattamento pensionistico percepito da . Parte_2
Quindi, espletate le prove testimoniali ammesse con ordinanza del 2/2/2024, pervenute le informazioni da ultimo richieste e scaduto il termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, occorre dare atto che entrambe le parti sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione di una quota a titolo di reversibilità del trattamento pensionistico erogato dall' a : , in quanto coniuge divorziata di CP_3 Parte_2 Parte_1 [...]
e titolare di assegno divorzile, giusta sentenza di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio n. 718/2001 dell'1/12/2000-8/2/2001; in quanto CP_1
coniuge superstite, essendosi instaurato il rapporto matrimoniale in data 20/5/2006 ed essendo lo stesso ancora sussistente al momento del decesso di , Parte_2 avvenuto il 6/12/2022.
Ed infatti, in base all'art. 9 comma II della Legge n. 898/1970, il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione di una quota del trattamento pensionistico spettante all'ex coniuge, purché titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile, e sempre che il rapporto di lavoro da cui si origina il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di cessazione o di scioglimento degli effetti del matrimonio.
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte, a tali condizioni, il coniuge divorziato risulta titolare di un autonomo diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, corrispondente a quello che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge superstite, qualificandolo come diritto di natura previdenziale che sorge in modo automatico alla morte del coniuge pensionato.
Ciò posto, la ripartizione della quota di reversibilità del trattamento pensionistico deve conformarsi ai criteri dettati del predetto art. 9 comma III della L. n. 898/1970, che, nella consolidata interpretazione offerta dalla Suprema Corte, pur attribuendo portata significativa alla durata del rapporto matrimoniale del coniuge divorziato e del coniuge superstite, si aprono, in funzione correttiva, alla ponderazione di altri elementi di valutazione, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della medesima legge, quali: l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni economiche di ciascuna delle
4 parti, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (tra le più recenti, v. Cass.
5/3/2025 n. 5839, Cass. 14/6/2023 n. 16960, Cass. 25/8/2022 n. 25369 e Cass. 30/12/2021
n. 41960).
E così, in particolare, è stato osservato: “L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge
n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare” (Cass. 9.5.2007, n. 10638).
Il criterio ispiratore della prospettata soluzione ermeneutica si riconnette al “carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed ai precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale” e si ispira ai precetti “della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419” (Cass. 7/3/2006 n. 4868; cfr. anche Cass. 28/4/2020 n.
8263).
Ed invero, il meccanismo divisionale della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 comma III L. 898/1970 non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta in favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente durante la vita del de cuius rispettivamente mediante la corresponsione dell'assegno divorzile e mediante la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro (in termini, Cass. n. 16093/2012).
5 Così ricostruiti i criteri guida della ripartizione, deve in primo luogo rilevarsi che Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con il 31/7/1973, che
[...] Parte_2
la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 22/9-6/10/1995, e che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza n. 718/2001 dell'1/12/2000, depositata l'8/2/2001 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo), con la quale è stato riconosciuto all'odierna ricorrente il diritto alla percezione di un assegno divorzile di Lire
300.000.
Inoltre, la ricorrente non ha contratto nuove nozze (cfr. all. 3, al ricorso introduttivo).
Complessivamente, dunque, il rapporto di coniugio ha avuto durata legale di 27 anni.
Di contro, ha contratto matrimonio con in data CP_1 Parte_2
20/5/2006 (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione), con il quale è rimasta coniugata sino al giorno del di lui decesso, avvenuto in data 6/12/2022, dunque per una durata legale di 11 anni.
Per quanto concerne i periodi di convivenza prematrimoniale, parte resistente ha dedotto di avere iniziato una stabile convivenza con il de cuius dal 2004. Tale circostanza ha trovato conferma nelle prove testimoniali escusse all'udienza del 3/4/2024.
Quanto alle condizioni economico-reddituali delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essersi sostentata negli anni con il solo assegno divorzile;
di riuscire a sopravvivere solo grazie all'aiuto economico dei figli;
di essere titolare di una pensione sociale di importo pari ad € 112,57 (doc. 4 allegato al ricorso) e di percepire, annualmente, redditi complessivi per
€ 4.483,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo;
v. anche la certificazione reddituale depositata il 6/10/2023, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, ammontanti ad €
4.689,00); di essere proprietaria di alcuni immobili in città e in provincia (cfr. all.ti 5 e 6 al ricorso), tra cui la casa in cui risiede, sita a Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23, ed alcune quote immobiliari i cui proventi confluiscono nel conto di altro coerede e vengono utilizzati per la conservazione dei beni. Dalla movimentazione della carta Postepay risultano al riguardo accrediti periodici di circa € 300,00 per “regali”.
Di contro, parte resistente ha dedotto di non avere mai avuto redditi propri;
di possedere esclusivamente il 50% della casa di 3,5 vani sita in Termini Imerese, dove attualmente risiede, acquistata insieme al marito, la cui quota è entrata in successione (con conseguente accrescimento della propria quota a 2/3), e della quota di 1/30 degli immobili di Capaci ereditati dal marito;
che, dopo il decesso del marito, della somma di € 24.700,00, presente
6 nell'unico conto corrente cointestato (cfr. allegato n. 8 alla comparsa di costituzione), soltanto il 50% era rientrato nell'asse ereditario (quindi € 12.350,00) e che, detratte le spese funerarie pari ad € 3.500,00, tale ammontare si era ridotto ad € 8.850,00 (€ 2.950,00 per ciascun erede); che tra prelievi e bonifici dei due figli, le erano stati lasciati soltanto € 8.850,00 in luogo dei € 15.300,00 spettanti (€ 12.350,00 sommati alla quota ereditaria di € 2.950,00); di avere utilizzato tale somma per il proprio sostentamento, non potendo contare su nessun'altra entrata, poiché la pensione di reversibilità risultava bloccata (cfr. allegati 8 e 9 alla comparsa di costituzione).
La resistente ha inoltre dedotto di avere assistito il coniuge durante il decorso della grave malattia (amiloidosi cardiaca), che lo aveva colpito in data 1/1/2016 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione) e che lo aveva afflitto fino al decesso.
Infine, dalle informative trasmesse dall' risulta che, al momento del decesso, CP_3 [...]
percepiva un importo mensile lordo a titolo di pensione di anzianità pari Parte_2
ad € 2.175,27, che, al netto della quota associativa sindacale (€ 8,66) e delle trattenute fiscali
(€ 390,34), si traduceva in un importo netto mensile di € 1.776,27.
In definitiva, tenuto conto in primo luogo della rispettiva durata dei due rapporti di convivenza, delle rispettive condizioni economiche, personali e dell'età delle beneficiarie, nonché, ancora, dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente e della incontestata assistenza prestata dalla resistente al coniuge durante la relativa malattia, e valutata da ultimo la capienza della pensione di reversibilità, appare conforme a giustizia ripartire la pensione di reversibilità, derivante dalla percentuale riconosciuta del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso, in misura pari al 40% in favore della ricorrente e per il restante 650% in favore della resistente.
Pertanto, a – in qualità di ex coniuge titolare di assegno divorzile – Parte_1
spetterà la pensione di reversibilità nella misura del 40%; mentre a , in qualità CP_1 di coniuge superstite, spetterà il restante 60%.
La predetta ripartizione dovrà decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del titolare dei trattamenti pensionistici, ovvero dal mese di gennaio 2023.
La giurisprudenza ha in proposito più volte chiarito che la sentenza del Tribunale attributiva della quota di pensione al coniuge divorziato in caso di concorso con il coniuge superstite ha natura costitutiva ed efficacia ex tunc; l'art. 9 comma III L. 898/1970 determina, infatti, in favore del coniuge divorziato, l'insorgere di un autonomo diritto di natura
7 previdenziale al trattamento di reversibilità e, pertanto, la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi la sentenza che ripartisca il predetto trattamento fra coniuge divorziato e coniuge superstite, non può che conformarsi alla normativa previdenziale che fa decorrere il diritto alla pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al decesso anzidetto (in termini, tra le altre, Cass. n. 2092/2007).
Come chiarito ancora dalla giurisprudenza, tale decorrenza non contrasta con la natura costitutiva della sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 9 comma III L. 898/1970, atteso che le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità sussistono già al momento del decesso (cfr. Cass. n. 6272/2004).
Occorre, poi, precisare che il diritto alla quota di trattamento con la predetta decorrenza sorge sia per il coniuge superstite sia per il coniuge divorziato nei confronti dell'ente erogatore, per cui a carico di quest'ultimo, e non del coniuge superstite che abbia nel frattempo eventualmente percepito l'intero trattamento di reversibilità, vanno posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto nei limiti della quota riconosciuta dalla sentenza del Tribunale.
Nel caso di specie, pertanto, all' va ordinato di corrispondere alle beneficiarie i CP_3
trattamenti rispettivamente erogati, nei limiti delle quote sopra determinate, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Avuto riguardo all'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, visto l'art. 9 L. n. 898/1970, nella contumacia dell' così CP_3
provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda avanzata da , indica Parte_1 nella misura del 40% e del 60% la percentuale di ripartizione della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto , rispettivamente Parte_2 spettante a ed a Parte_1 CP_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere alle beneficiarie la quota CP_3
disponibile della pensione di reversibilità del defunto , ripartita Parte_2 nella misura del 40% in favore di e del 60% in favore di Parte_1 CP_1
8 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di CP_1
quest'ultimo ovvero da gennaio 2023;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8377/2023 R.G., vertente tra
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Paolo Bisulca, rappresentante e difensore ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso gli avv.ti Antonio Pollina e Beatrice Costantino, rappresentante e difensore resistente
e nei confronti di
, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21 Controparte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato a Palermo in via Laurana n. 59, non rappresentato né difeso
terzo interessato
Avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte per l'udienza del 10/7/2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, depositato il
23/6/2023, , premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
il 31/7/1973, ha dedotto di avere divorziato in forza della sentenza n. Parte_2
718/2001 dell'1/12/2000-8/2/2001 (doc. 1, allegato al ricorso), passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Palermo le aveva riconosciuto un assegno divorzile di Lire 300.000.
A sostegno della propria domanda ha esposto: che Lo Giudice aveva contratto Pt_2 nuovo matrimonio il 20/5/2006, con ed era poi deceduto in data 6/12/2022 CP_1
(cfr. doc. 2, allegato al ricorso); che, prima della morte, le corrispondeva Parte_2 un assegno divorzile di € 175,00, tenuto conto della rivalutazione monetaria;
di non avere contratto nuove nozze;
di avere presentato istanza di reversibilità per la pensione del de cuius all e che l'Ente, con comunicazione Controparte_2 dell'1/4/2023, aveva rigettato tale domanda “in attesa di ripartizione quote da parte del giudice richiesta sulla domanda della vedova” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso); che dall'unione coniugale Per_ con l'ex marito defunto erano nati i figli e;
di avere contribuito per tutta la Per_1 durata del rapporto a sostenere la famiglia, conducendo la casa e dedicandosi ai figli;
che, soltanto in data 20/10/1995, allorquando entrambi i figli erano già maggiorenni, il
Tribunale di Palermo aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
di non avere mai percepito alcun reddito;
di versare, adesso, venuto meno l'assegno divorzile, in stato di indigenza economica e di riuscire a sopravvivere solo grazie all'aiuto economico dei figli;
di essere titolare soltanto di una pensione sociale di importo pari ad € 112,57, e di percepire un reddito annuo di € 4.483,00; di non essere titolare di beni immobili, ad eccezione di un appartamento sito a Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23, in cui risiedeva, e quote di enfiteusi su un immobile collabente e due terreni (1/7) giusto atto del 1984, di fatto abbandonati;
che sui predetti immobili sarebbe entrata in quota parte anche , CP_1
giusta successione legittima del de cuius.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento del 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge . Parte_2
La resistente si è costituita in giudizio, contestando il ricorso e deducendo, CP_1
in particolare: che la durata delle due unioni coniugali era sostanzialmente equivalente, considerando i periodi di rispettiva convivenza;
che, infatti, la prima (con Parte_1
era durata meno di 263 mesi, in quanto i coniugi avevano contratto matrimonio
[...]
nel luglio del 1973 e la convivenza era cessata prima del luglio del 1995 (come emergeva dal
2 ricorso per separazione); che, di contro, la propria convivenza con il de cuius era durata 225 mesi;
che l'assegno divorzile riconosciuto in favore alla ricorrente al tempo del divorzio ammontava ad appena Lire 300.000 (pari € 154,93 mensili, ovvero ad € 1.859,16 annui), corrispondente a meno del 9% della retribuzione del de cuius, pari ad € 26.460,99 nell'anno
2001; che il suddetto assegno nel tempo era stato rivalutato sino ad € 2.100,00 annui, pari ad
€ 175,00 mensili al momento del decesso del Lo Giudice, mantenendosi, quindi, sempre intorno al 9% della pensione netta percepita dal de cuius pari ad € 23.060,00; di non avere mai avuto redditi;
di possedere esclusivamente il 50% della piccola casa di 3,5 vani in
Termini Imerese, dove attualmente risiedeva, acquistata insieme al marito defunto con i Pa risparmi familiari;
che il 50% della casa di proprietà del Giudice era entrato in successione e, di conseguenza, i 2/3 appartenevano ai figli;
che il giorno del decesso del marito, nell'unico conto corrente cointestato, erano presenti circa € 24.700,00; che di tale importo, soltanto il 50% rientrava nell'asse ereditario (quindi € 12.350,00); che, detratte le spese funerarie pari ad € 3.500,00, tale ammontare si era ridotto ad € 8.850,00 (€ 2.950,00 per ciascun erede); che, tuttavia, nell'immediatezza della morte, non era nelle condizioni di poter meglio tutelare i propri interessi a causa del forte stress, così, tra prelievi e bonifici dei due figli, le erano stati lasciati soltanto € 8.850,00 in luogo dei 15.300,00 spettanti (€ 12.350,00 sommati alla quota ereditaria di € 2.950,00); di avere utilizzato tale somma per sostentarsi dalla morte del marito sino ad oggi, non potendo contare su nessun'altra entrata, poiché la pensione di reversibilità era bloccata;
che, contrariamente a quanto dalla stessa argomentato, la ricorrente era proprietaria di diversi immobili in città e in provincia;
di avere assistito il marito durante tutto il decorso della grave malattia (amiloidosi cardiaca), che lo aveva colpito in data 1/1/2016 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione).
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e il riconoscimento in favore di della pensione di reversibilità del de cuius in misura non superiore al Parte_1
9%.
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
Scaduto il termine del 22/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevato che, per mero errore materiale, era stata disposta, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la richiesta all' – e, successivamente, con ordinanza dell'8/10/2024, alla R.F.I. s.p.a. – di fornire CP_3
informazioni in merito all'ammontare del trattamento di fine rapporto, piuttosto che
3 all'ammontare del trattamento pensionistico percepito dal de cuius, con ordinanza del
24/1/2025 ha ordinato all' e alla R.F.I. s.p.a., per quanto di rispettiva competenza, CP_3
di fornire informazioni scritte in merito all'ammontare del trattamento pensionistico percepito da . Parte_2
Quindi, espletate le prove testimoniali ammesse con ordinanza del 2/2/2024, pervenute le informazioni da ultimo richieste e scaduto il termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, occorre dare atto che entrambe le parti sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione di una quota a titolo di reversibilità del trattamento pensionistico erogato dall' a : , in quanto coniuge divorziata di CP_3 Parte_2 Parte_1 [...]
e titolare di assegno divorzile, giusta sentenza di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio n. 718/2001 dell'1/12/2000-8/2/2001; in quanto CP_1
coniuge superstite, essendosi instaurato il rapporto matrimoniale in data 20/5/2006 ed essendo lo stesso ancora sussistente al momento del decesso di , Parte_2 avvenuto il 6/12/2022.
Ed infatti, in base all'art. 9 comma II della Legge n. 898/1970, il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione di una quota del trattamento pensionistico spettante all'ex coniuge, purché titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile, e sempre che il rapporto di lavoro da cui si origina il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di cessazione o di scioglimento degli effetti del matrimonio.
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte, a tali condizioni, il coniuge divorziato risulta titolare di un autonomo diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, corrispondente a quello che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge superstite, qualificandolo come diritto di natura previdenziale che sorge in modo automatico alla morte del coniuge pensionato.
Ciò posto, la ripartizione della quota di reversibilità del trattamento pensionistico deve conformarsi ai criteri dettati del predetto art. 9 comma III della L. n. 898/1970, che, nella consolidata interpretazione offerta dalla Suprema Corte, pur attribuendo portata significativa alla durata del rapporto matrimoniale del coniuge divorziato e del coniuge superstite, si aprono, in funzione correttiva, alla ponderazione di altri elementi di valutazione, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della medesima legge, quali: l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni economiche di ciascuna delle
4 parti, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (tra le più recenti, v. Cass.
5/3/2025 n. 5839, Cass. 14/6/2023 n. 16960, Cass. 25/8/2022 n. 25369 e Cass. 30/12/2021
n. 41960).
E così, in particolare, è stato osservato: “L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge
n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare” (Cass. 9.5.2007, n. 10638).
Il criterio ispiratore della prospettata soluzione ermeneutica si riconnette al “carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed ai precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale” e si ispira ai precetti “della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419” (Cass. 7/3/2006 n. 4868; cfr. anche Cass. 28/4/2020 n.
8263).
Ed invero, il meccanismo divisionale della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 comma III L. 898/1970 non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta in favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente durante la vita del de cuius rispettivamente mediante la corresponsione dell'assegno divorzile e mediante la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro (in termini, Cass. n. 16093/2012).
5 Così ricostruiti i criteri guida della ripartizione, deve in primo luogo rilevarsi che Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con il 31/7/1973, che
[...] Parte_2
la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 22/9-6/10/1995, e che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza n. 718/2001 dell'1/12/2000, depositata l'8/2/2001 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo), con la quale è stato riconosciuto all'odierna ricorrente il diritto alla percezione di un assegno divorzile di Lire
300.000.
Inoltre, la ricorrente non ha contratto nuove nozze (cfr. all. 3, al ricorso introduttivo).
Complessivamente, dunque, il rapporto di coniugio ha avuto durata legale di 27 anni.
Di contro, ha contratto matrimonio con in data CP_1 Parte_2
20/5/2006 (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione), con il quale è rimasta coniugata sino al giorno del di lui decesso, avvenuto in data 6/12/2022, dunque per una durata legale di 11 anni.
Per quanto concerne i periodi di convivenza prematrimoniale, parte resistente ha dedotto di avere iniziato una stabile convivenza con il de cuius dal 2004. Tale circostanza ha trovato conferma nelle prove testimoniali escusse all'udienza del 3/4/2024.
Quanto alle condizioni economico-reddituali delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essersi sostentata negli anni con il solo assegno divorzile;
di riuscire a sopravvivere solo grazie all'aiuto economico dei figli;
di essere titolare di una pensione sociale di importo pari ad € 112,57 (doc. 4 allegato al ricorso) e di percepire, annualmente, redditi complessivi per
€ 4.483,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo;
v. anche la certificazione reddituale depositata il 6/10/2023, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, ammontanti ad €
4.689,00); di essere proprietaria di alcuni immobili in città e in provincia (cfr. all.ti 5 e 6 al ricorso), tra cui la casa in cui risiede, sita a Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23, ed alcune quote immobiliari i cui proventi confluiscono nel conto di altro coerede e vengono utilizzati per la conservazione dei beni. Dalla movimentazione della carta Postepay risultano al riguardo accrediti periodici di circa € 300,00 per “regali”.
Di contro, parte resistente ha dedotto di non avere mai avuto redditi propri;
di possedere esclusivamente il 50% della casa di 3,5 vani sita in Termini Imerese, dove attualmente risiede, acquistata insieme al marito, la cui quota è entrata in successione (con conseguente accrescimento della propria quota a 2/3), e della quota di 1/30 degli immobili di Capaci ereditati dal marito;
che, dopo il decesso del marito, della somma di € 24.700,00, presente
6 nell'unico conto corrente cointestato (cfr. allegato n. 8 alla comparsa di costituzione), soltanto il 50% era rientrato nell'asse ereditario (quindi € 12.350,00) e che, detratte le spese funerarie pari ad € 3.500,00, tale ammontare si era ridotto ad € 8.850,00 (€ 2.950,00 per ciascun erede); che tra prelievi e bonifici dei due figli, le erano stati lasciati soltanto € 8.850,00 in luogo dei € 15.300,00 spettanti (€ 12.350,00 sommati alla quota ereditaria di € 2.950,00); di avere utilizzato tale somma per il proprio sostentamento, non potendo contare su nessun'altra entrata, poiché la pensione di reversibilità risultava bloccata (cfr. allegati 8 e 9 alla comparsa di costituzione).
La resistente ha inoltre dedotto di avere assistito il coniuge durante il decorso della grave malattia (amiloidosi cardiaca), che lo aveva colpito in data 1/1/2016 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione) e che lo aveva afflitto fino al decesso.
Infine, dalle informative trasmesse dall' risulta che, al momento del decesso, CP_3 [...]
percepiva un importo mensile lordo a titolo di pensione di anzianità pari Parte_2
ad € 2.175,27, che, al netto della quota associativa sindacale (€ 8,66) e delle trattenute fiscali
(€ 390,34), si traduceva in un importo netto mensile di € 1.776,27.
In definitiva, tenuto conto in primo luogo della rispettiva durata dei due rapporti di convivenza, delle rispettive condizioni economiche, personali e dell'età delle beneficiarie, nonché, ancora, dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente e della incontestata assistenza prestata dalla resistente al coniuge durante la relativa malattia, e valutata da ultimo la capienza della pensione di reversibilità, appare conforme a giustizia ripartire la pensione di reversibilità, derivante dalla percentuale riconosciuta del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso, in misura pari al 40% in favore della ricorrente e per il restante 650% in favore della resistente.
Pertanto, a – in qualità di ex coniuge titolare di assegno divorzile – Parte_1
spetterà la pensione di reversibilità nella misura del 40%; mentre a , in qualità CP_1 di coniuge superstite, spetterà il restante 60%.
La predetta ripartizione dovrà decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del titolare dei trattamenti pensionistici, ovvero dal mese di gennaio 2023.
La giurisprudenza ha in proposito più volte chiarito che la sentenza del Tribunale attributiva della quota di pensione al coniuge divorziato in caso di concorso con il coniuge superstite ha natura costitutiva ed efficacia ex tunc; l'art. 9 comma III L. 898/1970 determina, infatti, in favore del coniuge divorziato, l'insorgere di un autonomo diritto di natura
7 previdenziale al trattamento di reversibilità e, pertanto, la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi la sentenza che ripartisca il predetto trattamento fra coniuge divorziato e coniuge superstite, non può che conformarsi alla normativa previdenziale che fa decorrere il diritto alla pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al decesso anzidetto (in termini, tra le altre, Cass. n. 2092/2007).
Come chiarito ancora dalla giurisprudenza, tale decorrenza non contrasta con la natura costitutiva della sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 9 comma III L. 898/1970, atteso che le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità sussistono già al momento del decesso (cfr. Cass. n. 6272/2004).
Occorre, poi, precisare che il diritto alla quota di trattamento con la predetta decorrenza sorge sia per il coniuge superstite sia per il coniuge divorziato nei confronti dell'ente erogatore, per cui a carico di quest'ultimo, e non del coniuge superstite che abbia nel frattempo eventualmente percepito l'intero trattamento di reversibilità, vanno posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto nei limiti della quota riconosciuta dalla sentenza del Tribunale.
Nel caso di specie, pertanto, all' va ordinato di corrispondere alle beneficiarie i CP_3
trattamenti rispettivamente erogati, nei limiti delle quote sopra determinate, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Avuto riguardo all'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, visto l'art. 9 L. n. 898/1970, nella contumacia dell' così CP_3
provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda avanzata da , indica Parte_1 nella misura del 40% e del 60% la percentuale di ripartizione della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto , rispettivamente Parte_2 spettante a ed a Parte_1 CP_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere alle beneficiarie la quota CP_3
disponibile della pensione di reversibilità del defunto , ripartita Parte_2 nella misura del 40% in favore di e del 60% in favore di Parte_1 CP_1
8 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di CP_1
quest'ultimo ovvero da gennaio 2023;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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