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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1364/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2017 depositato il 07/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 09/02/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20131T000997000 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20131T000997000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6127/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.968/2017, di accoglimento avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T000997000, emesso nei confronti di Resistente_2 e Resistente_1.
L'ufficio con il suddetto avviso elevava da €165.000,00 ad €323.000,00 il valore dichiarato per l'immobile oggetto dell'atto di vendita in Notar Nom._1 del 17.04.2013 – serie 1T – Numero_1 e richiedeva il pagamento della complessiva somma di €32.683,27, così distinta: €11.060,00 per imposta complementare di registro;
€3.160,00 per imposta complementare ipotecaria, €1.580,00 per imposta complementare catastale, oltre interessi e sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, valutando l'immobile al prezzo di €3.870,00 per mq, anziché ad €9.350,00 per come rideterminato dall'Ufficio.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione delle norme di diritto.
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Resistente_2 e Resistente_1 per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non sia fondato.
Invero, devono essere riesaminate e condivise le doglianze dei contribuenti in ordine alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, tenuto conto, peraltro, della produzione in giudizio, già nel corso del primo grado di giudizio, di una consulenza di parte -asseverata dal tecnico Ing. Nominativo_2- volta a fornire una obiettiva valutazione dell'immobile in questione (valutata invece dall'Ufficio “a tavolino”), consulenza da cui emergono una serie di elementi -non efficacemente smentiti dall'Ufficio- che inducono a ritenere che la comparazione effettuata da quest'ultimo per rideterminare il valore del bene compravenduto non abbia avuto ad oggetto immobili di “analoghe caratteristiche e condizioni”, come invece stabilito dall'art. 51 comma 3 del D.P.R. 131/1986.
In effetti, la valutazione dell'immobile oggetto di giudizio si è fondata sulla stima realizzata su un altro immobile, ricadente in zona e in contesto urbano differente.
Sul punto, deve prendersi atto che l'ufficio non ha efficacemente contestato nel merito o smentito né la perizia di parte prodotta in giudizio di parte ricorrente in primo grado, né le eccezioni di arbitrarietà e di vizio sollevate alla stima UTE, utilizzata dall'ufficio a riferimento dell'accertamento, né le ulteriori eccezioni in ordine alla valutazione comparativa effettuata riguardo ad un immobile con caratteristiche diverse da quello oggetto di giudizio.
D'altra parte, particolare non di second'ordine, gli appellati hanno sottolineato efficacemente le caratteristiche di altro immobile ubicato nella medesima Indirizzo_1 (atto di compavendita in Nominativo_3 del 06/08/2012 rep.Numero_2; racc.Numero_3), perfettamente comparibile con l'immobile de quo, per il prezzo di
€3.870,00/mq e, quindi, per un valore addirittura inferiore a quello per il quale è stato trasferito l'immobile in questione (€4.853,00/mq).
Tuttavia, i giudice di prime cure, con la sentenza gravata, hanno accolto parzialmente le doglianze di parte ricorrente, rideterminando il valore del bene compravenduto, ma sulla base delle suesposte considerazioni, deve essere accolto il motivo di ricorso afferente la carenza di motivazione e, quindi, annullato l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina ed in accoglimento dell'originario ricorso dei sigg.ri Resistente_2 e Resistente_1 annulla l'avviso di liquidazione impugnato;
Spese compensate.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US TO US La GR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2017 depositato il 07/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 09/02/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20131T000997000 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20131T000997000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6127/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.968/2017, di accoglimento avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T000997000, emesso nei confronti di Resistente_2 e Resistente_1.
L'ufficio con il suddetto avviso elevava da €165.000,00 ad €323.000,00 il valore dichiarato per l'immobile oggetto dell'atto di vendita in Notar Nom._1 del 17.04.2013 – serie 1T – Numero_1 e richiedeva il pagamento della complessiva somma di €32.683,27, così distinta: €11.060,00 per imposta complementare di registro;
€3.160,00 per imposta complementare ipotecaria, €1.580,00 per imposta complementare catastale, oltre interessi e sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, valutando l'immobile al prezzo di €3.870,00 per mq, anziché ad €9.350,00 per come rideterminato dall'Ufficio.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione delle norme di diritto.
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Resistente_2 e Resistente_1 per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non sia fondato.
Invero, devono essere riesaminate e condivise le doglianze dei contribuenti in ordine alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, tenuto conto, peraltro, della produzione in giudizio, già nel corso del primo grado di giudizio, di una consulenza di parte -asseverata dal tecnico Ing. Nominativo_2- volta a fornire una obiettiva valutazione dell'immobile in questione (valutata invece dall'Ufficio “a tavolino”), consulenza da cui emergono una serie di elementi -non efficacemente smentiti dall'Ufficio- che inducono a ritenere che la comparazione effettuata da quest'ultimo per rideterminare il valore del bene compravenduto non abbia avuto ad oggetto immobili di “analoghe caratteristiche e condizioni”, come invece stabilito dall'art. 51 comma 3 del D.P.R. 131/1986.
In effetti, la valutazione dell'immobile oggetto di giudizio si è fondata sulla stima realizzata su un altro immobile, ricadente in zona e in contesto urbano differente.
Sul punto, deve prendersi atto che l'ufficio non ha efficacemente contestato nel merito o smentito né la perizia di parte prodotta in giudizio di parte ricorrente in primo grado, né le eccezioni di arbitrarietà e di vizio sollevate alla stima UTE, utilizzata dall'ufficio a riferimento dell'accertamento, né le ulteriori eccezioni in ordine alla valutazione comparativa effettuata riguardo ad un immobile con caratteristiche diverse da quello oggetto di giudizio.
D'altra parte, particolare non di second'ordine, gli appellati hanno sottolineato efficacemente le caratteristiche di altro immobile ubicato nella medesima Indirizzo_1 (atto di compavendita in Nominativo_3 del 06/08/2012 rep.Numero_2; racc.Numero_3), perfettamente comparibile con l'immobile de quo, per il prezzo di
€3.870,00/mq e, quindi, per un valore addirittura inferiore a quello per il quale è stato trasferito l'immobile in questione (€4.853,00/mq).
Tuttavia, i giudice di prime cure, con la sentenza gravata, hanno accolto parzialmente le doglianze di parte ricorrente, rideterminando il valore del bene compravenduto, ma sulla base delle suesposte considerazioni, deve essere accolto il motivo di ricorso afferente la carenza di motivazione e, quindi, annullato l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina ed in accoglimento dell'originario ricorso dei sigg.ri Resistente_2 e Resistente_1 annulla l'avviso di liquidazione impugnato;
Spese compensate.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US TO US La GR