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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.13934/2025 R.A.C.C.,
TRA
quale procuratore generale di giusta procura generale Parte_1 Parte_2 conferita per atto a rogito del Notaio di Roma, numeri di Rep. 12431 e Racc. Persona_1
8366, elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Di Biagio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, presso la sede INPS F.M. Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi in virtù di procura generale del Direttore della Filiale di Roma Flaminio in atti Controparte_3
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 14.4.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con provvedimento di omologa del 10.12.2024 veniva riconosciuto che la ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.06.2023; che l'omologa veniva notificata all' in data 12.12.2024 e in CP_2 data 17.12.2024 veniva trasmesso a mezzo p.e.c. il modello AP70 alla sede competente;
che l' CP_2 non ha provveduto all'erogazione dei relativi ratei. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ dichiarare il diritto della Sig.ra a fruire dei benefici connessi all'art. 1 della Legge n. 18/80 a decorrere dal Parte_2 gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati CP_2
e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120^ giorno, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, avv. Niccolò Di Biagio dichiaratasi antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”alla luce della documentazione prodotta. Istruito documentalmente il procedimento all'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 10.12.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 27.06.2023; l'omologa è stata notificata all' in data 12.12.2024 e in data 17.12.2024 è stato CP_2 trasmesso a mezzo p.e.c. il modello AP70 alla sede competente L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 17.4.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.7.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 luglio 2023 al 30 aprile 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 1.8.2025 (cfr. cedolino del mese di 08/2025, doc.2). In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi