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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1820 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LETO FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
( c.f. : in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore; resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/09/2024 a adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249007842788/000, notificata in data 01.07.2024, con la quale è stata chiesto il pagamento di € 1.765,35 in forza della cartella di pagamento n. 29520130028137726000 in relazione a crediti di natura contributiva . CP_1
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
ha eccepito, altresì, di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento opposta.
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della opposizione e, in caso di accoglimento, ha domandato che le spese di lite gravassero su . Controparte_3 Non si sono costituiti in giudizio gli altri resistenti.
La causa alla udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- L'opposizione è fondata merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento può assumere qualificazione diversa a seconda del suo contenuto. Si atteggia infatti: a) come opposizione agli atti esecutivi, se con essa si deducono vizi formali dell'intimazione, della cartella /avviso di addebito o della procedura esecutiva;
b) come opposizione all'esecuzione se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis; c) come opposizione al ruolo tardiva ove, essendo mancata la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale.
2.1- In base al principio della decisione secondo la ragione più liquida, si esaminerà il motivo di censura relativa alla intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della successiva intimazione di pagamento.
Tale doglianza è esente dal regime della decadenza processuale in quanto integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. non soggetto per la sua proposizione ad un termine perentorio (cfr. fra le ultime Cass., n. 15223/2018; n.
21384/2019).
2.2- Con riferimento al termine di prescrizione dei crediti contributivi deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l. n. 335/1995 (art. 3, comma 9, lett.b).
Al riguardo, va data continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass, SS.UU., n. 23397/2016), ribadito da successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11800/2018; n. 12200/18), secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5-, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Ora, nel caso di specie, tenendo conto della data di notifica della cartella di pagamento indicata nella intimazione di pagamento (14.12.2013) ed in assenza di dimostrazione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica della intimazione di pagamento opposto in data 01.07.2024.
Si osserva, altresì, che l'Ente impositore non ha neanche indicato la sussistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, allegazione che avrebbe consentito, in ipotesi, di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.. CP_
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' in ragione dell'accoglimento della censura relativa alla prescrizione della pretesa creditoria, rispetto alla quale unico legittimo contraddittore è l'Ente impositore (cfr Cass.
S.U. n. 7514/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1820/2024 RG, così provvede:
1) In accoglimento della opposizione, dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29520130028137726000 dell'importo di euro 1.765,35;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente, liquidate in
€ 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Leto;
3) spese compensate con tra l'opponente e le altre parti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano