CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 28610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28610 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC SE nato a [...] il [...] CO KA nata a [...] il [...] NT GI nata a [...] il [...] NT TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2024 LL CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Antonio D'Orzi, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato - escludendo la continuazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 28610 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 29/04/2025 tra i reati e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RA US, CC US, NO OV e NO TE per fatti di bancarotta fraudolenta, relativi alla società "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", fallita 1'11 settembre 2013, nonché alla società "AC Costruzioni s.r.l.", fallita il 9 luglio 2014. Secondo i giudici di merito, RA US e CC US, nella qualità di amministratori LL "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", e NO OV - nella qualità di socia (già amministratrice unica LL società dalla costituzione fino al 30 settembre 2009) e di mutuataria garantita - avrebbero concorso tra loro nella distrazione e dissipazione dei beni aziendali, concedendo l'RA e la CC un'ipoteca per euro 330.000,00, su un immobile di proprietà LL società, sito in Rossignano Marittimo, Via Donatello n. 9, a garanzia di un mutuo fondiario (dall'importo di euro 165.000), contratto da NO OV, moglie di RA US (capo a). RA US e CC US, nelle medesime qualità, avrebbero poi distratto beni aziendali, disponendo il pagamento LL somma complessiva di euro 9.870,00, tratta dal conto corrente LL fallita, in favore di "BMW Financial Service Italia s.r.l.", a titolo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria dell'autovettura "BMW 535 D" tg. DC54ZB, dovuti dall'RA, che aveva stipulato il contratto di leasing, a titolo personale (capo b). Infine, NO OV, CC US, RA US e NO TE - in qualità di amministratori LL "AC Costruzioni s.r.l." (la NO dalla costituzione fino al 19 aprile 2010, la CC dal 19 aprile 2010 al 15 giugno 2011, l'RA dal 10 maggio 2010 al 15 giugno 2011 e poi di liquidatore, NO TE dal 15 giugno 2011 al 21 maggio 2014 e poi di liquidatore) - avrebbero tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo c). 2. Avverso la sentenza LL Corte di appello, tutti e quattro gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. 2.1.1. Con una prima censura, rappresentano che: al capo a LL rubrica, la pubblica accusa aveva contestato ad RA US e a NO OV di avere commesso la distrazione anche nella qualità di soci LL s.n.c. di fatto esistente fra la "Immobiliare RA s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni" e la A.C. 2 Costruzioni s.r.l." (s.n.c. di fatto fallita il 24 settembre 2014); la Corte di appello di Firenze, con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2015, prima dell'iscrizione LL notizia di reato relativa ai fatti oggetto di questo processo, aveva escluso l'esistenza di una società di fatto tra "Immobiliare RA s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni" e "A.C. Costruzioni s.r.i.", revocando la dichiarazione di fallimento. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato tale circostanza. L'intervenuto accertamento dell'inesistenza LL società di fatto, invero, avrebbe imposto una rivalutazione LL complessiva operazione di finanziamento e avrebbe finito per configurare un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato. 2.1.2. Sostengono che mancherebbe l'elemento soggettivo del reato, atteso che la finalità LL concessione dell'ipoteca non sarebbe stata quella di realizzare una distrazione, bensì quella di garantire alla società la necessaria liquidità. La concessione LL garanzia andrebbe inserita nel contesto di una più ampia operazione, nella quale assumeva primaria rilevanza l'acquisto da parte LL fallita proprio dell'immobile successivamente concesso in ipoteca. Al riguardo, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che la fallita aveva acquistato l'immobile sito in Rossignano Marittimo, Via Donatello n. 9, per il prezzo di euro 275.000, corrisposto per euro 75.000 mediante risorse personali di RA US e per i residui euro 200.000, mediante compensazione con una somma dovuta alla fallita dalla parte alienante. Con tale acquisto, la società era stata patrimonializzata, in modo tale da renderle più semplice l'accesso al credito bancario. L'operazione, tuttavia, aveva portato al "sacrificio" del credito di 200.000 euro, vantato nei confronti dell'alienante e la conseguente perdita di una futura I iquidità. Proprio per fare fronte alle esigenze di liquidità LL società, sarebbe stato stipulato il mutuo (per l'importo di euro 165.000,00) in favore LL moglie di RA US, garantito dall'ipoteca, ma anche dalle fideiussioni personali prestate da RA US, NO OV e NO TE. Dalla valutazione LL complessiva operazione, che aveva portato anche al sacrificio del patrimonio personale di RA US e dei suoi familiari, emergerebbe in maniera evidente che lo scopo LL concessione dell'ipoteca non sarebbe stato quello di distrarre i beni aziendali. La concessione dell'ipoteca, invero, si inserirebbe in una più ampia operazione, le cui finalità sarebbero state quelle di patrimonializzare la società e di fornirle la necessaria liquidità, che sarebbe derivata dalle risorse provenienti dal mutuo stipulato da NO OV. I ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero neppure adeguatamente tenuto conto delle seguenti circostanze: la somma erogata, a 3 titolo di mutuo, a NO OV era di euro 165.000,00; NO OV si era indebitata personalmente;
RA US aveva costituito in pegno delle somme di denaro;
NO OV, in data 9 agosto 2010, aveva disposto in favore LL fallita un bonifico di euro 35.000,00, in data 7 settembre 2010, aveva disposto (sempre in favore LL fallita) un ulteriore bonifico di euro 5.000,00 e, in data 3 settembre 2010, aveva pagato la prima rata del mutuo, pari ad euro 1.594,68. La suddetta somma di euro 35.000,00 sarebbe stata successivamente girata da CC US in favore LL "AC Costruzioni s.r.l.", a titolo di pagamento per le prestazioni di manodopera eseguite dagli operai di quest'ultima società in favore LL fallita. Il curatore fallimentare non avrebbe colto l'effettiva finalità dell'operazione, che era quella di apportare un vantaggio economico non a NO OV, bensì alla società, che avrebbe goduto di un più semplice accesso al credito, in conseguenza LL sua patrimonializzazione, e di una maggiore liquidità, avendo a disposizione le risorse provenienti dal contratto di mutuo. Sotto altro profilo, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che l'immobile ipotecato non era andato perso ed era rimasto nel patrimonio LL società fino alla sua vendita per mano del curatore fallimentare, che ne aveva ricavato 142.000,00 euro. Il fatto che tale somma, poi, era stata recuperata dalla procedura solo nella misura del 50% - atteso che il residuo era stato versato alla Banca di Credito Cooperativo di Vignole - sarebbe imputabile soltanto alla scelta del curatore fallimentare, che, dopo essersi opposto all'insinuazione al passivo fallimentare del suddetto istituto di credito, aveva poi ritenuto di concludere una transazione con la banca, anziché coltivare il contenzioso. 2.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento alle posizioni di CC US e NO OV, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale. Con tale motivo, i ricorrenti sostengono che CC US e NO OV sarebbero completamente estranee alla contestata distrazione, atteso che l'effettivo «imprenditore» sarebbe stato solo RA US. Quest'ultimo, d'altronde, in sede di interrogatorio, aveva chiarito che: NO OV era sua moglie e si era occupata sempre e solo LL famiglia;
CC US svolgeva le mansioni di mera segretaria;
tutte le decisioni erano a lui riconducibili. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono l'estraneità LL CC al reato di cui al capo b LL rubrica, relativo alla distrazione delle somme versate a titolo di pagamento dei canoni di 4 locazione finanziaria LL vettura personale dell'RA. La «buona fede» dell'imputata, invero, emergerebbe dall'interrogatorio dell'RA, che aveva riferito che la CC svolgeva le mansioni di mera segretaria, che non le consentivano di disporre in autonomia dei beni dell'azienda. Sostengono, inoltre, che dovrebbe escludersi la sussistenza del dolo, anche con riferimento alla posizione dell'RA, atteso che, dall'interrogatorio da lui reso, era emerso che la vicenda era dovuta a un mero errore: egli pensava che il contratto di leasing fosse stato stipulato dalla società e solo per errore la somma di 6.000,00 o 8.000,00 euro era stata pagata, attingendo le risorse dai conti societari. Si trattava, in ogni caso, di una piccola parte degli importi complessivi dovuti, pari a 60.000 euro, pagati, per il resto, utilizzando risorse personali. La vettura, peraltro, era stata utilizzata dall'imputato anche per spostamenti legati a esigenze LL società. 2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Con una prima censura, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che il curatore aveva affermato che la contabilità si presentava solo incompleta, con particolare riferimento alle più recenti vicende economiche e patrimoniali LL società. Non potrebbe, pertanto, ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che presuppone che lo stato delle scritture contabili sia tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari LL fallita. Con una seconda censura, evidenziano che il curatore aveva rappresentato che, soprattutto dai colloqui intercorsi con RA US, era emerso che era quest'ultimo il «reale imprenditore LL società». Gli altri tre imputati, pertanto, dovrebbero essere ritenuti estranei al reato. I ricorrenti, infine, sostengono che il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice documentale, atteso che sarebbero emerse delle mere irregolarità, relative all'annotazione delle più recenti vicende societarie, dovute a un atteggiamento meramente colposo, attribuibile al solo RA US. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di NO OV e CC US, limitatamente al reato di bancarotta documentale di cui al capo c, essendo parzialmente fondato il quarto motivo dei ricorsi. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. 5 1.1.1. La prima censura è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 LL sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. In particolare, la Corte di appello ha correttamente rappresentato che la circostanza LL revoca del fallimento LL s.n.c. di fatto non assumeva rilievo decisivo, permanendo gli ulteriori ruoli e le ulteriori qualifiche indicate nel capo a dell'imputazione, relativi alla società "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", il cui patrimonio aveva subito gli effetti distrattivi legati alla concessione dell'ipoteca in favore di NO OV. 1.1.2. Anche le deduzioni relative alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e alla presunta finalità complessiva dell'operazione, che sarebbe stata quella di fornire la necessaria liquidità alla società, sono prive LL necessaria specificità estrinseca, non essendosi i ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni spese in proposito dai giudici di merito. La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che, da quanto documentalmente accertato, risultava che NO OV, LL somma di euro 165.000,00 percepita a titolo di mutuo, aveva girato alla fallita solo la somma di euro 35.000,00, che, peraltro, era stata immediatamente girata da CC US alla "AC Costruzioni s.r.l.", senza effettiva giustificazione. I giudici di merito, pertanto, hanno coerentemente ritenuto che la tesi che le somme ottenute in mutuo fossero destinate alla fallita risultava smentita dal fatto che quel denaro non era mai giunto alla società e il presunto apporto di liquidità non era mai avvenuto. Rispetto a tale motivazione, l'affermazione dei ricorrenti secondo i quali la NO avrebbe versato alla società prima 35.000,00 euro e poi 5.000,00 euro risulta generica e comunque di rilievo non determinante. Invero, quanto al primo profilo, l'affermazione che la somma di euro 35.000,00 sarebbe stata versata alla "AC Costruzioni s.r.l.", per prestazioni di manodopera eseguite dagli operai di quest'ultima società in favore LL fallita, risulta del tutto generica e meramente assertiva, non avendo i ricorrenti indicato neppure da quali atti si dovrebbe desumere tale circostanza. Ancora più generica e assertiva è l'affermazione relativa al versamento degli ulteriori 5.000,00 euro. Va, in ogni caso, rilevato che i 40.000,00 euro, che ricorrenti asseriscono essere stati versati alla fallita, costituirebbero comunque una piccola parte dei 165.000,00 euro ricevuti dalla NO. Del tutto generica e scarsamente rilevante è la circostanza relativa al fatto che la perdita del 50% LL somma ricavata dalla vendita dell'immobile sarebbe 6 conseguente alla scelta transattiva del curatore, atteso che il ricorrente non deduce neppure che tale scelta fosse sbagliata e che l'istanza di insinuazione al passivo dell'istituto di credito fosse infondata. Generiche e assertive risultano anche le restanti censure relative ai presunti sacrifici personali sostenuti da RA US e i suoi familiari, che, in ogni caso, non priverebbero di rilievo penale l'operazione compiuta mediante la concessione dell'ipoteca per il mutuo stipulato dalla NO. Rimane, invero, fermo che, in ogni caso, la fallita, da un lato, non ha beneficiato del mutuo concesso in favore LL NO e, dall'altro, in ragione del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte di quest'ultima, ha subito rilevanti conseguenze pregiudizievoli, originate dall'ipoteca concessa. Più in generale, va rilevato che i giudici di merito hanno evidenziato l'anomalia dell'operazione prospettata dai ricorrenti: nonostante la finalità dell'operazione fosse stata quella di garantire maggiore liquidità alla società, il mutuo era stato stipulato in favore non LL società ma LL NO. Al riguardo, la Corte di appello ha posto in rilievo che tale anomalia non può considerarsi superata dall'assunto difensivo secondo il quale sarebbe stato l'istituto di credito a suggerire di stipulare il mutuo in favore LL NO, sia perché tale assunto è risultato del tutto indimostrato, sia perché la circostanza che le somme ottenute a mutuo non era state poi girate alla società smentiva completamente la ricostruzione difensiva. Più in generale, va rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato, essendo emersa in maniera evidente la consapevole volontà degli imputati di impegnare un importante cespite patrimoniale, con evidente pericolo di pregiudicare le ragioni dei creditori LL società, per realizzare un'operazione completamente estranea alle finalità di impresa, in favore di NO OV, moglie di RA US. Sotto tale profilo, la decisione dei giudici di merito si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 7 Il motivo, infatti, è generico, è basato su mere asserzioni ed è completamente versato in fatto. I giudici di merito, in ogni caso, hanno adeguatamente motivato in ordine al fondamentale contributo fornito dalla CC e dalla NO alla realizzazione dell'attività distrattiva. La CC, infatti, non poteva essere considerata mera amministratrice di diritto inconsapevole dei fatti distrattivi, atteso che aveva partecipato personalmente alla stipula degli atti. Quanto alla NO, aveva partecipato alla stipula degli atti ed era la diretta beneficiaria del mutuo. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 LL sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la CC non solo era amministratrice LL società, ma aveva anche reiteratamente provveduto a pagare i canoni LL vettura in questione. Doveva, pertanto, escludersi che non avesse contezza dei pagamenti in questione, da lei stessa effettuati. Quanto alla posizione dell'RA, la Corte di appello ha posto in rilievo come non fosse credibile quanto riferito dall'imputato in sede di interrogatorio e cioè che egli non si fosse reso conto di aver stipulato un contratto di leasing in nome proprio. Tale tesi, peraltro, era proprio contraddetta dalla circostanza che solo una parte dei canoni erano stati pagati dalla fallita mentre altri erano stati pagati traendo le risorse dei conti personali dell'imputato. Se fosse stato convinto che il contratto fosse stato stipulato dalla società, invero, l'imputato avrebbe pagato tutti i canoni di locazione utilizzando risorse LL società. Generica e meramente assertiva è l'affermazione del ricorrente, secondo il quale l'auto sarebbe stata utilizzata anche per spostamenti legati alle esigenze LL società. 1.4. Il quarto motivo è parzialmente fondato. Va, invero, evidenziato che, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che il curatore aveva affermato che le «incompletezze e le anomalie» LL documentazione contabile riguardavano le più recenti vicende LL società. La Corte di appello, al riguardo, ritiene comunque integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che tali incompletezze e anomalie non avevano consentito la ricostruzione delle vicende economiche e patrimoniali LL società. Ebbene, tale affermazione appare corretta, con riferimento alla posizione di RA US, che aveva rivestito il ruolo di amministratore LL "AC 8 Costruzioni s.r.l." dal 10 maggio 2010 al 15 giugno 2011 e, poi, di liquidatore dal 21 maggio 2014 al 7 luglio 2014 (data del fallimento), e alla posizione di NO TE, che aveva rivestito il ruolo di amministratore e, poi, di liquidatore dal 15 giugno 2011 al 21 maggio 2014. La circostanza che i due uomini avevano rivestito le cariche formali proprio nel periodo in cui le scritture contabili erano state tenute in maniera irregolare rende evidente la loro penale responsabilità. Gli amministratori di diritto, infatti, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, sono i destinatari, ex art. 2392 cod. civ., dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e hanno il dovere anche di vigilare sull'operato di eventuali delegati o amministratori di fatto, con loro conseguente responsabilità, eventualmente ex art. 40, comma 2, cod. pen., in caso di inadempimento di tale dovere. La Corte di appello ha anche posto in rilievo tutta una serie di elementi dai quali emergeva l'effettiva conoscenza da parte degli imputati dello stato delle scritture contabili: la concreta partecipazione degli imputati alle vicende societarie;
la complessiva esperienza degli imputati, adusi a svolgere ruoli gestori in compagini societarie connotate da evidenti interessenze con la fallita;
gli anomali legami tra la "Immobiliare RA" e la "AC Costruzioni s.r.l." e gli anomali versamenti intervenuti tra le due società. Diverse, invece, appaiono le posizioni di NO OV, che aveva rivestito il ruolo di amministratore solo dalla costituzione fino al 19 aprile 2010, e di CC US, che aveva rivestito il ruolo di amministratore dal 19 aprile 2010 al 15 giugno 2011. La motivazione LL sentenza impugnata non appare sufficiente a dimostrare la responsabilità delle due donne, che avevano rivestito il ruolo di amministratore per un periodo di tempo non solo breve, ma anche distante da quello durante il quale sarebbero state realizzate le irregolarità contabili. La Corte territoriale non chiarisce perché le due donne, anche a volere ammettere che fossero a conoscenze delle irregolarità contabili realizzate da altri, dovrebbero rispondere di fatti accaduti quando loro non rivestivano più alcuna carica formale nella società e quando su altri gravano le responsabilità per la regolare tenuta delle scritture contabili. Su tali punti, la sentenza impugnata risulta viziata sotto il profilo logico e deve, dunque, essere annullata, limitatamente alla posizione delle due donne e al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c, con rinvio per un nuovo giudizio, avente a oggetto la responsabilità di NO OV e CC US, in ordine a tale reato. Inammissibile, in quanto priva di specificità estrinseca è la deduzione con la quale i ricorrenti sostengono che il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice documentale. 9 La Corte d'appello, infatti, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, evidenziando come fossero state riscontrate rilevanti anomalie, che avevano ostacolato in maniera evidente la ricostruzione delle vicende societarie, al punto tale che il curatore aveva ravvisato l'esigenza di nominare ulteriori professionisti per ricostruire la contabilità aziendale dal 2011. 2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, solo nei confronti di NO OV e CC US e limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c. Nel resto, i ricorsi LL NO e LL CC devono essere dichiarati inammissibili;
così come devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RA US e NO TE. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione di RA US e NO TE, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e LL sanzione pecuniaria a favore LL cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO OV e di CC US, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione LL Corte di appello di Firenze;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NO OV e di CC US. Dichiara inammissibili i ricorsi di RA US e NO TE e li condanna al pagamento delle spese processuali e LL somma di euro 3.000,00 in favore LL cassa delle ammende. Così deciso, il 29 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Antonio D'Orzi, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato - escludendo la continuazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 28610 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 29/04/2025 tra i reati e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RA US, CC US, NO OV e NO TE per fatti di bancarotta fraudolenta, relativi alla società "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", fallita 1'11 settembre 2013, nonché alla società "AC Costruzioni s.r.l.", fallita il 9 luglio 2014. Secondo i giudici di merito, RA US e CC US, nella qualità di amministratori LL "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", e NO OV - nella qualità di socia (già amministratrice unica LL società dalla costituzione fino al 30 settembre 2009) e di mutuataria garantita - avrebbero concorso tra loro nella distrazione e dissipazione dei beni aziendali, concedendo l'RA e la CC un'ipoteca per euro 330.000,00, su un immobile di proprietà LL società, sito in Rossignano Marittimo, Via Donatello n. 9, a garanzia di un mutuo fondiario (dall'importo di euro 165.000), contratto da NO OV, moglie di RA US (capo a). RA US e CC US, nelle medesime qualità, avrebbero poi distratto beni aziendali, disponendo il pagamento LL somma complessiva di euro 9.870,00, tratta dal conto corrente LL fallita, in favore di "BMW Financial Service Italia s.r.l.", a titolo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria dell'autovettura "BMW 535 D" tg. DC54ZB, dovuti dall'RA, che aveva stipulato il contratto di leasing, a titolo personale (capo b). Infine, NO OV, CC US, RA US e NO TE - in qualità di amministratori LL "AC Costruzioni s.r.l." (la NO dalla costituzione fino al 19 aprile 2010, la CC dal 19 aprile 2010 al 15 giugno 2011, l'RA dal 10 maggio 2010 al 15 giugno 2011 e poi di liquidatore, NO TE dal 15 giugno 2011 al 21 maggio 2014 e poi di liquidatore) - avrebbero tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo c). 2. Avverso la sentenza LL Corte di appello, tutti e quattro gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. 2.1.1. Con una prima censura, rappresentano che: al capo a LL rubrica, la pubblica accusa aveva contestato ad RA US e a NO OV di avere commesso la distrazione anche nella qualità di soci LL s.n.c. di fatto esistente fra la "Immobiliare RA s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni" e la A.C. 2 Costruzioni s.r.l." (s.n.c. di fatto fallita il 24 settembre 2014); la Corte di appello di Firenze, con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2015, prima dell'iscrizione LL notizia di reato relativa ai fatti oggetto di questo processo, aveva escluso l'esistenza di una società di fatto tra "Immobiliare RA s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni" e "A.C. Costruzioni s.r.i.", revocando la dichiarazione di fallimento. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato tale circostanza. L'intervenuto accertamento dell'inesistenza LL società di fatto, invero, avrebbe imposto una rivalutazione LL complessiva operazione di finanziamento e avrebbe finito per configurare un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato. 2.1.2. Sostengono che mancherebbe l'elemento soggettivo del reato, atteso che la finalità LL concessione dell'ipoteca non sarebbe stata quella di realizzare una distrazione, bensì quella di garantire alla società la necessaria liquidità. La concessione LL garanzia andrebbe inserita nel contesto di una più ampia operazione, nella quale assumeva primaria rilevanza l'acquisto da parte LL fallita proprio dell'immobile successivamente concesso in ipoteca. Al riguardo, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che la fallita aveva acquistato l'immobile sito in Rossignano Marittimo, Via Donatello n. 9, per il prezzo di euro 275.000, corrisposto per euro 75.000 mediante risorse personali di RA US e per i residui euro 200.000, mediante compensazione con una somma dovuta alla fallita dalla parte alienante. Con tale acquisto, la società era stata patrimonializzata, in modo tale da renderle più semplice l'accesso al credito bancario. L'operazione, tuttavia, aveva portato al "sacrificio" del credito di 200.000 euro, vantato nei confronti dell'alienante e la conseguente perdita di una futura I iquidità. Proprio per fare fronte alle esigenze di liquidità LL società, sarebbe stato stipulato il mutuo (per l'importo di euro 165.000,00) in favore LL moglie di RA US, garantito dall'ipoteca, ma anche dalle fideiussioni personali prestate da RA US, NO OV e NO TE. Dalla valutazione LL complessiva operazione, che aveva portato anche al sacrificio del patrimonio personale di RA US e dei suoi familiari, emergerebbe in maniera evidente che lo scopo LL concessione dell'ipoteca non sarebbe stato quello di distrarre i beni aziendali. La concessione dell'ipoteca, invero, si inserirebbe in una più ampia operazione, le cui finalità sarebbero state quelle di patrimonializzare la società e di fornirle la necessaria liquidità, che sarebbe derivata dalle risorse provenienti dal mutuo stipulato da NO OV. I ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero neppure adeguatamente tenuto conto delle seguenti circostanze: la somma erogata, a 3 titolo di mutuo, a NO OV era di euro 165.000,00; NO OV si era indebitata personalmente;
RA US aveva costituito in pegno delle somme di denaro;
NO OV, in data 9 agosto 2010, aveva disposto in favore LL fallita un bonifico di euro 35.000,00, in data 7 settembre 2010, aveva disposto (sempre in favore LL fallita) un ulteriore bonifico di euro 5.000,00 e, in data 3 settembre 2010, aveva pagato la prima rata del mutuo, pari ad euro 1.594,68. La suddetta somma di euro 35.000,00 sarebbe stata successivamente girata da CC US in favore LL "AC Costruzioni s.r.l.", a titolo di pagamento per le prestazioni di manodopera eseguite dagli operai di quest'ultima società in favore LL fallita. Il curatore fallimentare non avrebbe colto l'effettiva finalità dell'operazione, che era quella di apportare un vantaggio economico non a NO OV, bensì alla società, che avrebbe goduto di un più semplice accesso al credito, in conseguenza LL sua patrimonializzazione, e di una maggiore liquidità, avendo a disposizione le risorse provenienti dal contratto di mutuo. Sotto altro profilo, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che l'immobile ipotecato non era andato perso ed era rimasto nel patrimonio LL società fino alla sua vendita per mano del curatore fallimentare, che ne aveva ricavato 142.000,00 euro. Il fatto che tale somma, poi, era stata recuperata dalla procedura solo nella misura del 50% - atteso che il residuo era stato versato alla Banca di Credito Cooperativo di Vignole - sarebbe imputabile soltanto alla scelta del curatore fallimentare, che, dopo essersi opposto all'insinuazione al passivo fallimentare del suddetto istituto di credito, aveva poi ritenuto di concludere una transazione con la banca, anziché coltivare il contenzioso. 2.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento alle posizioni di CC US e NO OV, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale. Con tale motivo, i ricorrenti sostengono che CC US e NO OV sarebbero completamente estranee alla contestata distrazione, atteso che l'effettivo «imprenditore» sarebbe stato solo RA US. Quest'ultimo, d'altronde, in sede di interrogatorio, aveva chiarito che: NO OV era sua moglie e si era occupata sempre e solo LL famiglia;
CC US svolgeva le mansioni di mera segretaria;
tutte le decisioni erano a lui riconducibili. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono l'estraneità LL CC al reato di cui al capo b LL rubrica, relativo alla distrazione delle somme versate a titolo di pagamento dei canoni di 4 locazione finanziaria LL vettura personale dell'RA. La «buona fede» dell'imputata, invero, emergerebbe dall'interrogatorio dell'RA, che aveva riferito che la CC svolgeva le mansioni di mera segretaria, che non le consentivano di disporre in autonomia dei beni dell'azienda. Sostengono, inoltre, che dovrebbe escludersi la sussistenza del dolo, anche con riferimento alla posizione dell'RA, atteso che, dall'interrogatorio da lui reso, era emerso che la vicenda era dovuta a un mero errore: egli pensava che il contratto di leasing fosse stato stipulato dalla società e solo per errore la somma di 6.000,00 o 8.000,00 euro era stata pagata, attingendo le risorse dai conti societari. Si trattava, in ogni caso, di una piccola parte degli importi complessivi dovuti, pari a 60.000 euro, pagati, per il resto, utilizzando risorse personali. La vettura, peraltro, era stata utilizzata dall'imputato anche per spostamenti legati a esigenze LL società. 2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione LL legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Con una prima censura, i ricorrenti pongono in rilievo il fatto che il curatore aveva affermato che la contabilità si presentava solo incompleta, con particolare riferimento alle più recenti vicende economiche e patrimoniali LL società. Non potrebbe, pertanto, ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che presuppone che lo stato delle scritture contabili sia tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari LL fallita. Con una seconda censura, evidenziano che il curatore aveva rappresentato che, soprattutto dai colloqui intercorsi con RA US, era emerso che era quest'ultimo il «reale imprenditore LL società». Gli altri tre imputati, pertanto, dovrebbero essere ritenuti estranei al reato. I ricorrenti, infine, sostengono che il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice documentale, atteso che sarebbero emerse delle mere irregolarità, relative all'annotazione delle più recenti vicende societarie, dovute a un atteggiamento meramente colposo, attribuibile al solo RA US. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di NO OV e CC US, limitatamente al reato di bancarotta documentale di cui al capo c, essendo parzialmente fondato il quarto motivo dei ricorsi. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. 5 1.1.1. La prima censura è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 LL sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. In particolare, la Corte di appello ha correttamente rappresentato che la circostanza LL revoca del fallimento LL s.n.c. di fatto non assumeva rilievo decisivo, permanendo gli ulteriori ruoli e le ulteriori qualifiche indicate nel capo a dell'imputazione, relativi alla società "Immobiliare s.r.l. - Gruppo RA Costruzioni", il cui patrimonio aveva subito gli effetti distrattivi legati alla concessione dell'ipoteca in favore di NO OV. 1.1.2. Anche le deduzioni relative alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e alla presunta finalità complessiva dell'operazione, che sarebbe stata quella di fornire la necessaria liquidità alla società, sono prive LL necessaria specificità estrinseca, non essendosi i ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni spese in proposito dai giudici di merito. La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che, da quanto documentalmente accertato, risultava che NO OV, LL somma di euro 165.000,00 percepita a titolo di mutuo, aveva girato alla fallita solo la somma di euro 35.000,00, che, peraltro, era stata immediatamente girata da CC US alla "AC Costruzioni s.r.l.", senza effettiva giustificazione. I giudici di merito, pertanto, hanno coerentemente ritenuto che la tesi che le somme ottenute in mutuo fossero destinate alla fallita risultava smentita dal fatto che quel denaro non era mai giunto alla società e il presunto apporto di liquidità non era mai avvenuto. Rispetto a tale motivazione, l'affermazione dei ricorrenti secondo i quali la NO avrebbe versato alla società prima 35.000,00 euro e poi 5.000,00 euro risulta generica e comunque di rilievo non determinante. Invero, quanto al primo profilo, l'affermazione che la somma di euro 35.000,00 sarebbe stata versata alla "AC Costruzioni s.r.l.", per prestazioni di manodopera eseguite dagli operai di quest'ultima società in favore LL fallita, risulta del tutto generica e meramente assertiva, non avendo i ricorrenti indicato neppure da quali atti si dovrebbe desumere tale circostanza. Ancora più generica e assertiva è l'affermazione relativa al versamento degli ulteriori 5.000,00 euro. Va, in ogni caso, rilevato che i 40.000,00 euro, che ricorrenti asseriscono essere stati versati alla fallita, costituirebbero comunque una piccola parte dei 165.000,00 euro ricevuti dalla NO. Del tutto generica e scarsamente rilevante è la circostanza relativa al fatto che la perdita del 50% LL somma ricavata dalla vendita dell'immobile sarebbe 6 conseguente alla scelta transattiva del curatore, atteso che il ricorrente non deduce neppure che tale scelta fosse sbagliata e che l'istanza di insinuazione al passivo dell'istituto di credito fosse infondata. Generiche e assertive risultano anche le restanti censure relative ai presunti sacrifici personali sostenuti da RA US e i suoi familiari, che, in ogni caso, non priverebbero di rilievo penale l'operazione compiuta mediante la concessione dell'ipoteca per il mutuo stipulato dalla NO. Rimane, invero, fermo che, in ogni caso, la fallita, da un lato, non ha beneficiato del mutuo concesso in favore LL NO e, dall'altro, in ragione del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte di quest'ultima, ha subito rilevanti conseguenze pregiudizievoli, originate dall'ipoteca concessa. Più in generale, va rilevato che i giudici di merito hanno evidenziato l'anomalia dell'operazione prospettata dai ricorrenti: nonostante la finalità dell'operazione fosse stata quella di garantire maggiore liquidità alla società, il mutuo era stato stipulato in favore non LL società ma LL NO. Al riguardo, la Corte di appello ha posto in rilievo che tale anomalia non può considerarsi superata dall'assunto difensivo secondo il quale sarebbe stato l'istituto di credito a suggerire di stipulare il mutuo in favore LL NO, sia perché tale assunto è risultato del tutto indimostrato, sia perché la circostanza che le somme ottenute a mutuo non era state poi girate alla società smentiva completamente la ricostruzione difensiva. Più in generale, va rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato, essendo emersa in maniera evidente la consapevole volontà degli imputati di impegnare un importante cespite patrimoniale, con evidente pericolo di pregiudicare le ragioni dei creditori LL società, per realizzare un'operazione completamente estranea alle finalità di impresa, in favore di NO OV, moglie di RA US. Sotto tale profilo, la decisione dei giudici di merito si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 7 Il motivo, infatti, è generico, è basato su mere asserzioni ed è completamente versato in fatto. I giudici di merito, in ogni caso, hanno adeguatamente motivato in ordine al fondamentale contributo fornito dalla CC e dalla NO alla realizzazione dell'attività distrattiva. La CC, infatti, non poteva essere considerata mera amministratrice di diritto inconsapevole dei fatti distrattivi, atteso che aveva partecipato personalmente alla stipula degli atti. Quanto alla NO, aveva partecipato alla stipula degli atti ed era la diretta beneficiaria del mutuo. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 LL sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la CC non solo era amministratrice LL società, ma aveva anche reiteratamente provveduto a pagare i canoni LL vettura in questione. Doveva, pertanto, escludersi che non avesse contezza dei pagamenti in questione, da lei stessa effettuati. Quanto alla posizione dell'RA, la Corte di appello ha posto in rilievo come non fosse credibile quanto riferito dall'imputato in sede di interrogatorio e cioè che egli non si fosse reso conto di aver stipulato un contratto di leasing in nome proprio. Tale tesi, peraltro, era proprio contraddetta dalla circostanza che solo una parte dei canoni erano stati pagati dalla fallita mentre altri erano stati pagati traendo le risorse dei conti personali dell'imputato. Se fosse stato convinto che il contratto fosse stato stipulato dalla società, invero, l'imputato avrebbe pagato tutti i canoni di locazione utilizzando risorse LL società. Generica e meramente assertiva è l'affermazione del ricorrente, secondo il quale l'auto sarebbe stata utilizzata anche per spostamenti legati alle esigenze LL società. 1.4. Il quarto motivo è parzialmente fondato. Va, invero, evidenziato che, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che il curatore aveva affermato che le «incompletezze e le anomalie» LL documentazione contabile riguardavano le più recenti vicende LL società. La Corte di appello, al riguardo, ritiene comunque integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che tali incompletezze e anomalie non avevano consentito la ricostruzione delle vicende economiche e patrimoniali LL società. Ebbene, tale affermazione appare corretta, con riferimento alla posizione di RA US, che aveva rivestito il ruolo di amministratore LL "AC 8 Costruzioni s.r.l." dal 10 maggio 2010 al 15 giugno 2011 e, poi, di liquidatore dal 21 maggio 2014 al 7 luglio 2014 (data del fallimento), e alla posizione di NO TE, che aveva rivestito il ruolo di amministratore e, poi, di liquidatore dal 15 giugno 2011 al 21 maggio 2014. La circostanza che i due uomini avevano rivestito le cariche formali proprio nel periodo in cui le scritture contabili erano state tenute in maniera irregolare rende evidente la loro penale responsabilità. Gli amministratori di diritto, infatti, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, sono i destinatari, ex art. 2392 cod. civ., dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e hanno il dovere anche di vigilare sull'operato di eventuali delegati o amministratori di fatto, con loro conseguente responsabilità, eventualmente ex art. 40, comma 2, cod. pen., in caso di inadempimento di tale dovere. La Corte di appello ha anche posto in rilievo tutta una serie di elementi dai quali emergeva l'effettiva conoscenza da parte degli imputati dello stato delle scritture contabili: la concreta partecipazione degli imputati alle vicende societarie;
la complessiva esperienza degli imputati, adusi a svolgere ruoli gestori in compagini societarie connotate da evidenti interessenze con la fallita;
gli anomali legami tra la "Immobiliare RA" e la "AC Costruzioni s.r.l." e gli anomali versamenti intervenuti tra le due società. Diverse, invece, appaiono le posizioni di NO OV, che aveva rivestito il ruolo di amministratore solo dalla costituzione fino al 19 aprile 2010, e di CC US, che aveva rivestito il ruolo di amministratore dal 19 aprile 2010 al 15 giugno 2011. La motivazione LL sentenza impugnata non appare sufficiente a dimostrare la responsabilità delle due donne, che avevano rivestito il ruolo di amministratore per un periodo di tempo non solo breve, ma anche distante da quello durante il quale sarebbero state realizzate le irregolarità contabili. La Corte territoriale non chiarisce perché le due donne, anche a volere ammettere che fossero a conoscenze delle irregolarità contabili realizzate da altri, dovrebbero rispondere di fatti accaduti quando loro non rivestivano più alcuna carica formale nella società e quando su altri gravano le responsabilità per la regolare tenuta delle scritture contabili. Su tali punti, la sentenza impugnata risulta viziata sotto il profilo logico e deve, dunque, essere annullata, limitatamente alla posizione delle due donne e al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c, con rinvio per un nuovo giudizio, avente a oggetto la responsabilità di NO OV e CC US, in ordine a tale reato. Inammissibile, in quanto priva di specificità estrinseca è la deduzione con la quale i ricorrenti sostengono che il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice documentale. 9 La Corte d'appello, infatti, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, evidenziando come fossero state riscontrate rilevanti anomalie, che avevano ostacolato in maniera evidente la ricostruzione delle vicende societarie, al punto tale che il curatore aveva ravvisato l'esigenza di nominare ulteriori professionisti per ricostruire la contabilità aziendale dal 2011. 2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, solo nei confronti di NO OV e CC US e limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c. Nel resto, i ricorsi LL NO e LL CC devono essere dichiarati inammissibili;
così come devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RA US e NO TE. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione di RA US e NO TE, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e LL sanzione pecuniaria a favore LL cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO OV e di CC US, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione LL Corte di appello di Firenze;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NO OV e di CC US. Dichiara inammissibili i ricorsi di RA US e NO TE e li condanna al pagamento delle spese processuali e LL somma di euro 3.000,00 in favore LL cassa delle ammende. Così deciso, il 29 aprile 2024