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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14981/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
TRAMONTANA NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NOLI il 16/10/2004. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 678 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , in data 15 giugno 2004, in data 7 Persona_1 Persona_2
dicembre 2008, e , in data 5 maggio 2010. Persona_3
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole anche minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre in Torino, via Saluzzo, 94;
DISPONE il seguente calendario:
-Fine settimana: a fine settimane alternati, dal venerdì sera compreso alla domenica sera compresa, i figli staranno con la madre o con il padre, compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni, vista l'età degli stessi (età superiore ai 14 anni e per ai 18). I figli potranno anche scegliere di tornare Per_1
a dormire presso la casa della madre;
-Giorni infrasettimanali: i figli staranno con il padre dal lunedì al venerdì una volta usciti da scuola (dalle
14.00 circa sino a che vorranno), ed il padre si occuperà di preparare il pranzo e se i figli vorranno potranno fermarsi anche per cena, sempre compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni, vista l'età degli stessi;
-Vacanze estive (periodo da giugno a settembre): sempre compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni anche di studio, vista l'età degli stessi, durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive nel mese di agosto, oltre ad un'ulteriore settimana a luglio o settembre. I periodi di ferie da trascorrere dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In assenza di accordo, il padre trascorrerà con i figli le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare luogo del soggiorno e recapiti telefonici. Si fa comunque presente che nel periodo estivo, e in particolare nei mesi di luglio e settembre, c'è la sessione estiva degli esami universitari e i corsi/esami di riparazione della scuola secondaria di secondo grado.
-Vacanze di Natale: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie, indicativamente e salvo eventuali periodi di ferie dei genitori, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che in ogni caso i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli o il giorno della vigilia (24 dicembre) o quello di natale (25 dicembre);
- Vacanze di Pasqua: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta a giorni alterni ed anni alterni con uno dei genitori
(a titolo esemplificativo la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, l'anno dopo avverrà il contrario); pagina 2 di 3 -Altre festività: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, in occasione delle festività 25 aprile / 1 maggio i figli trascorreranno un giorno con un genitore e l'altro con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni (a titolo esemplificativo il 25 aprile con il padre e il 1 maggio con la madre, poi l'anno successivo avverrà il contrario); ad anni alterni i figli trascorreranno il 2 giugno con la madre o con il padre;
- Compleanno: ad anni alterni i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con la madre o con il padre;
-Feste del papà: ogni anno i figli trascorreranno il giorno della festadel papà (19 marzo) e il giorno del compleanno del padre con il papà; 10) Feste della mamma: ogni anno i figli trascorreranno il giorno della
Festa della Mamma (seconda domenica di maggio) e il giorno del compleanno con la mamma.
DÀ ATTO che, sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, nel caso di indisponibilità a trascorrere le festività come sopra individuato, i genitori si impegnano ad adeguare il regime di visita alla prima successiva festività di calendario, compensando così il mancato precedente incontro con l'altro genitore.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive, provvedendo altresì ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche;
ciascun genitore provvederà ad acquistare il materiale scolastico nonché il vestiario necessario.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese extra relative ai figli, per l'eccedenza rispetto all'importo dell'assegno unico che resterà a totale beneficio della madre, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di
Torino. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, ed il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi di spesa entro 15 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che il signor è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò, tg FX466ZN, che rimarrà di Pt_1 proprietà e in possesso del medesimo.
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere contributi di mantenimento e/o alimentari.
DÀ ATTO che i coniugi acconsentono reciprocamente al rinnovo e/o rilascio del passaporto, con facoltà di iscrizione dei figli su entrambi i passaporti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14981/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
TRAMONTANA NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NOLI il 16/10/2004. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 678 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , in data 15 giugno 2004, in data 7 Persona_1 Persona_2
dicembre 2008, e , in data 5 maggio 2010. Persona_3
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole anche minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre in Torino, via Saluzzo, 94;
DISPONE il seguente calendario:
-Fine settimana: a fine settimane alternati, dal venerdì sera compreso alla domenica sera compresa, i figli staranno con la madre o con il padre, compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni, vista l'età degli stessi (età superiore ai 14 anni e per ai 18). I figli potranno anche scegliere di tornare Per_1
a dormire presso la casa della madre;
-Giorni infrasettimanali: i figli staranno con il padre dal lunedì al venerdì una volta usciti da scuola (dalle
14.00 circa sino a che vorranno), ed il padre si occuperà di preparare il pranzo e se i figli vorranno potranno fermarsi anche per cena, sempre compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni, vista l'età degli stessi;
-Vacanze estive (periodo da giugno a settembre): sempre compatibilmente con le loro esigenze, preferenze o impegni anche di studio, vista l'età degli stessi, durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive nel mese di agosto, oltre ad un'ulteriore settimana a luglio o settembre. I periodi di ferie da trascorrere dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In assenza di accordo, il padre trascorrerà con i figli le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare luogo del soggiorno e recapiti telefonici. Si fa comunque presente che nel periodo estivo, e in particolare nei mesi di luglio e settembre, c'è la sessione estiva degli esami universitari e i corsi/esami di riparazione della scuola secondaria di secondo grado.
-Vacanze di Natale: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie, indicativamente e salvo eventuali periodi di ferie dei genitori, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che in ogni caso i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli o il giorno della vigilia (24 dicembre) o quello di natale (25 dicembre);
- Vacanze di Pasqua: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta a giorni alterni ed anni alterni con uno dei genitori
(a titolo esemplificativo la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, l'anno dopo avverrà il contrario); pagina 2 di 3 -Altre festività: sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, in occasione delle festività 25 aprile / 1 maggio i figli trascorreranno un giorno con un genitore e l'altro con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni (a titolo esemplificativo il 25 aprile con il padre e il 1 maggio con la madre, poi l'anno successivo avverrà il contrario); ad anni alterni i figli trascorreranno il 2 giugno con la madre o con il padre;
- Compleanno: ad anni alterni i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con la madre o con il padre;
-Feste del papà: ogni anno i figli trascorreranno il giorno della festadel papà (19 marzo) e il giorno del compleanno del padre con il papà; 10) Feste della mamma: ogni anno i figli trascorreranno il giorno della
Festa della Mamma (seconda domenica di maggio) e il giorno del compleanno con la mamma.
DÀ ATTO che, sempre compatibilmente con le esigenze, preferenze o impegni dei figli, vista l'età degli stessi, nel caso di indisponibilità a trascorrere le festività come sopra individuato, i genitori si impegnano ad adeguare il regime di visita alla prima successiva festività di calendario, compensando così il mancato precedente incontro con l'altro genitore.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive, provvedendo altresì ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche;
ciascun genitore provvederà ad acquistare il materiale scolastico nonché il vestiario necessario.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese extra relative ai figli, per l'eccedenza rispetto all'importo dell'assegno unico che resterà a totale beneficio della madre, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di
Torino. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, ed il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi di spesa entro 15 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che il signor è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò, tg FX466ZN, che rimarrà di Pt_1 proprietà e in possesso del medesimo.
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere contributi di mantenimento e/o alimentari.
DÀ ATTO che i coniugi acconsentono reciprocamente al rinnovo e/o rilascio del passaporto, con facoltà di iscrizione dei figli su entrambi i passaporti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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