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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1306 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Sangermano in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bisignano, Viale Roma n. 136:
- appellante – contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iaconetti in virtù di procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Panebianco n. 343;
- appellato -
nonché contro
CP
- appellata contumace - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, dichiarare la non dovutezza della somma da parte del sig. per Parte_1
i motivi di cui in narrativa;
in subordine, individuare quale unico debitore della somma pretesa la sig.ra . CP
Con condanna, in ogni ipotesi, delle parti appellate al pagamento di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente. - Per l'appellato costituito: Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%e accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i convenuti sono suoi debitori della somma di €uro 56.000,00 e condannarli alla restituzione, oltre interessi, nei confronti del . CP_1 CP_ Ha assunto il di avere anticipato agli odierni convenuti su loro richiesta la somma sopra indicata ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile di loro proprietà stante il rapporto di amicizia tra di loro intercorrente, stabilendo di anticipare l'attore le somme necessarie ai fornitori e nell'aprile 2012 ebbero inizio i lavori per la ristrutturazione della casa;
ha asserito che ciò risulterebbe documentato da numerose fatture e ricevute fiscali prodotte in atti nonché da una dichiarazione a firma della convenuta , con cui confermava il debito proponendo per la sua CP parte al posto del pagamento in danaro la dazione in pagamento dell'immobile, previo atto di transazione da sottoscrivere con accettazione;
a ciò non ha fatto seguito alcuna interlocuzione e risposta da parte dell'allora marito della , sig. CP [...]
. T_
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle proprie ragioni ed istanze.
Si è costituito in giudizio solo impugnando e contestando in toto ogni Parte_1 assunto deducendo che tra il sig. ed il sig. nessun accordo T_ CP_1 sarebbe intervenuto in ordine a presunti rapporti commerciali e di fornitura con terzi per conto del;
ha precisato che i lavori sono stati commissionati dalla sig.ra T_
, moglie del , la quale si sarebbe occupata dei pagamenti dei CP T_ fornitori e delle ditte esecutrici dei lavori.
Sotto tali profili ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Non si è costituita in giudizio la sig.ra che è rimasta contumace per CP tutto il giudizio.
Nel corso del processo è stata espletata prova per interpello nonché testimoniale e all'esito, precisate le parti le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.” Con sentenza depositata in data 8-5-2019 n. 958, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla restituzione, in solido tra loro ed in favore dell'attore, della somma di €uro 56.000,00, oltre interessi fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 13-6-2019, invocandone Parte_1 la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo impugnava la sentenza di primo grado per dedotta carenza di validità della ricognizione di debito nei suoi confronti, ritenendo che la promessa di pagamento della nulla dimostrava in relazione alla di lui posizione e che CP
l'atteggiamento della predetta risultava sospetto, atteso che in quel momento storico i rapporti tra i coniugi si erano interrotti e che dopo due giorni dalla missiva di cui in oggetto la medesima depositava in Tribunale ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi.
Affermava, quindi, che il riconoscimento di debito è atto unilaterale e che non può estendersi ad altro soggetto creandosi altrimenti un'obbligazione solidale senza che una delle parti ne sia a conoscenza. Riteneva che anche le fatture prodotte non avessero alcuna valenza probatoria circa l'esistenza di un presunto debito nei suoi confronti e che i testi, affermando che il committente della ristrutturazione fosse il CP_
, confermavano che nessun rapporto vi era stato tra lui e le ditte.
Evidenziava, ancora, di avere provveduto ai lavori di ristrutturazione in questione mediante la vendita di un immobile per la somma di €uro 42.400,00, nonché tramite l'aiuto economico dei familiari, e che, in ogni caso, attraverso le fatture in atti risultava dimostrato un credito di €uro 29.965,17, contro gli €uro 56.000,00 riconosciuti in sentenza.
Con un secondo motivo di appello, poi, la pronuncia gravata veniva censurata per contraddittorietà ed illogicità con riferimento alla individuazione della figura del committente dei lavori di ristrutturazione, reputandosi sul punto, infatti, che il giudice aveva in un primo momento considerato committente degli stessi il signor CP_
sulla base del contenuto della testimonianza resa dal , Testimone_1 affermando successivamente in sentenza come la avesse riconosciuto che CP la commissione dei lavori fosse stata operata dal . T_
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27-1-
2020, contestando la fondatezza delle censure svolte da controparte avverso la sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, mentre la CP malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 25-2-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova premettere che la promessa di pagamento consiste in un atto unilaterale con il quale un soggetto promette il pagamento di una determinata somma nei confronti di un'altra persona, differenziandosi della ricognizione di debito, che è invece l'atto con cui una parte riconosce il proprio debito verso l'altra. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, entrambe disciplinate dall'art. 1988 c.c., producono l'effetto di dispensare il beneficiario della promessa o della ricognizione dall'onere di provare il rapporto sottostante, prevedendo il disposto sopra citato, infatti, testualmente che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”.
Ne discende, dunque, che il soggetto a cui è rivolta la promessa è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione, che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore, il quale, per liberarsi, dovrà dimostrare che non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo lega al creditore, mentre nel caso di promesse titolate (ossia quelle promesse in cui viene esplicitamente indicato il motivo del debito) sarà sufficiente provare l'insussistenza dello specifico rapporto menzionato nella promessa. In proposito la
Corte di Cassazione, Sez. 3 Civile, con ordinanza del 10/12/2024 n. 31818 ha affermato che “la ricognizione di debito (così come la promessa di pagamento) non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o
è invalido o si è estinto.”.
È stata, altresì, oggetto di dibattito la questione del se la promessa di pagamento e la ricognizione di debito possano produrre effetto probatorio anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quello che le abbia rese. Sul punto la giurisprudenza si è espressa positivamente ritenendo che “la ricognizione di debito può offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il primo sia parte, nonché la menzione di fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione della pretesa azionata.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 20689 del 13-10-2016.).
Nel caso in esame quanto affermato nella promessa di pagamento della OR
(che con missiva del 18 dicembre 2012, nel riscontrare la lettera del CP [...]
, per mezzo della quale costui chiedeva ad entrambi i coniugi il pagamento CP_1 della somma anticipata in loro nome, riconosceva tutti i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di proprietà di essi convenuti e l'importo di essi pari ad €uro
56.000,00, proponendo in luogo della consegna del danaro la dazione in pagamento dell'immobile per la sua quota parte, da formalizzarsi con atto di transazione) trova conferma nell'escussione dei testi di parte attrice in prime cure e attuale appellata, gran parte dei quali sono coloro che si sono occupati dei lavori di ristrutturazione e che quindi non hanno alcun interesse personale rispetto all'esito del presente gravame.
Infatti, il teste - all'udienza del 7-4-2016 – affermava: <confermo Testimone_1 che il signor mi commissionava i lavori da eseguire presso CP_1
l'abitazione dei signori .>> <<confermo il 3 capitolo di prova persona_1 facendo presente che i signori erano presenti>> <<posso riferire persona_1 cp_ che i lavori mi venivano commissionati dal , ma non ho mai avuto rapporti diretti con signori>> <<i> il teste – Controparte_1 Testimone_2 all'udienza dell'11-5-2017 - riferiva che: <il signor mi CP_1 commissionava dei lavori presso l'abitazione dei signori sita in Persona_1
Mendicino […] mentre svolgevo i lavori erano presenti i signori Parte_2
[…] posso riferire che i lavori da me effettuati presso l'abitazione dei signori
sono stati pagati dal signor […] non esisteva alcun Persona_1 CP_1 progetto ma il tutto veniva stabilito dalla OR . Il veniva la sera CP T_
a visionare i lavori>; il teste – all'udienza del 22-02-2018 – Testimone_3 dichiarava: <ricordo che i lavori mi sono stati pagati dal signor , Controparte_1 confermando così tutti i predetti quanto sostenuto dalla . CP
D'altro canto, sebbene i testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado a richiesta di parte convenuta rendessero edotto il giudicante del fatto che le spese di ristrutturazione erano state pagate tramite il denaro ricevuto in prestito dai genitori e da altri parenti del cui quest'ultimo si era rivolto, tali affermazioni Parte_1 non trovano riscontro probatorio in alcun documento, quali potrebbero essere le fatture delle ditte appaltatrici (che di fatto non vi sono), né risultano prodotta documentazione attestante che tali somme di denaro siano state impiegate per la ristrutturazione dell'immobile in questione.
Inoltre, quand'anche fosse provata la dazione del prestito di €uro 14.000,00, ciò non farebbe venir meno la pretesa restitutoria del ed anzi detta circostanza CP_1 farebbe propendere per la veridicità dei fatti per come raccontati dal predetto, in quanto tale somma potrebbe essere stata richiesta per ripagare il debito del T_ CP_ nei confronti della . Infatti, la somma prestata e utilizzata dal per i CP lavori di ristrutturazione era pari nel totale all'incirca a €uro 70.000,00 e la CP nella propria promessa di pagamento affermava che la somma ancora dovuta era pari ad € 56.000,00, debito che quest'ultima voleva estinguere tramite la dazione di un immobile: sommando tale cifra a quella del presunto prestito, il relativo risultato CP_ consiste proprio nella cifra totale pagata dal . CP_ Ancora, l'appellante, sebbene affermi che nulla da parte sua era dovuto al , in quanto egli stesso aveva provveduto al pagamento della ristrutturazione con il ricavato della vendita di un immobile e per mezzo del prestito dei parenti, viene tuttavia smentito sia dalle dichiarazioni dei testi, che dalle ricevute prodotte in atti attestanti che il pagamento del lavori era stato effettuato dal : qualora, CP_1 infatti, i lavori fossero stati in realtà eseguiti e pagati dal per come dal Parte_1 CP_ medesimo sostenuto, non avrebbe avuto alcun senso che il si occupasse di quei lavori e provvedesse al loro pagamento.
In ultimo, è emerso dagli atti di causa come il avesse tentato di donare T_
l'immobile in discussione ai figli, onde scongiurare le conseguenze di una procedura esecutiva avviata su di esso, ma relativamente al suddetto atto dispositivo era stata poi proposta azione revocatoria e, quindi, emessa sentenza di accoglimento di detta domanda giudiziale.
Né, alla luce di quanto si evince dagli atti, può altrimenti trovare spazio l'applicazione al caso di specie dell'art. 2034 c.c., così come subordinatamente invocata dall'appellante nei propri scritti difensivi, in punto di prevista non ripetibilità di quanto adempiuto in virtù di una obbligazione naturale, atteso che la norma richiede, in ogni caso, non solo in via esplicita il requisito della spontaneità, ma anche, in virtù delle pronunce giurisprudenziali, un rapporto di proporzionalità tra la prestazione eseguita e le capacità economiche del debitore, e l'interesse che si intende soddisfare (cfr. Cass. Civ., I Sez., ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28: “La sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass. civ.
19578/2016).”), tutti elementi non riscontrabili nel caso de quo.
Deve essere parimenti disatteso il secondo motivo di appello.
Sostiene in argomento parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe fatto una commistione sulla persona del committente, individuandola prima nel T_
e poi nel .
[...] CP_1
Al contrario, deve osservarsi come l'affermazione contenuta in sentenza a cui si riferisce l'appellante, ossia l'inciso “la durante il reso interrogatorio CP formale ha confermato quanto da lei scritto nella dichiarazione del 18 dicembre
2012 aggiungendo che i lavori di ristrutturazione erano stati commissionati dal marito, all'attore loro amico di famiglia ed iniziati nell'aprile 2012 e Parte_1 che loro tre insieme hanno provveduto ad individuare la ditta che materialmente avrebbe eseguito i lavori ed individuata in quella dello zio del , T_ Pt_3 CP_
, in quanto il non era titolare di impresa edile.” (cfr. pagg. 3 e 4,
[...] penultimo capoverso, della sentenza impugnata) non risulta in contrasto con quanto emerso in corso di causa, né tanto meno il giudice è incorso in contraddizione. Infatti, CP_ da tale affermazione si evince che era proprio il ad incaricare il di far T_ eseguire i lavori di ristrutturazione e che dunque fosse sua la volontà di eseguirli, e CP_ che tutti e tre insieme (il e i coniugi ) avrebbero poi scelto le Persona_1 CP_ ditte cui rivolgersi, il cui incarico formale sarebbe poi stato conferito dal .
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discende il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue e in relazione alle quali deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario, risultando l'appellato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato come da delibera in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , con atto di citazione notificato il 13-6-2019, avverso la sentenza CP del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 8-5-2019 n. 958, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1306 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Sangermano in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bisignano, Viale Roma n. 136:
- appellante – contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iaconetti in virtù di procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Panebianco n. 343;
- appellato -
nonché contro
CP
- appellata contumace - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, dichiarare la non dovutezza della somma da parte del sig. per Parte_1
i motivi di cui in narrativa;
in subordine, individuare quale unico debitore della somma pretesa la sig.ra . CP
Con condanna, in ogni ipotesi, delle parti appellate al pagamento di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente. - Per l'appellato costituito: Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%e accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i convenuti sono suoi debitori della somma di €uro 56.000,00 e condannarli alla restituzione, oltre interessi, nei confronti del . CP_1 CP_ Ha assunto il di avere anticipato agli odierni convenuti su loro richiesta la somma sopra indicata ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile di loro proprietà stante il rapporto di amicizia tra di loro intercorrente, stabilendo di anticipare l'attore le somme necessarie ai fornitori e nell'aprile 2012 ebbero inizio i lavori per la ristrutturazione della casa;
ha asserito che ciò risulterebbe documentato da numerose fatture e ricevute fiscali prodotte in atti nonché da una dichiarazione a firma della convenuta , con cui confermava il debito proponendo per la sua CP parte al posto del pagamento in danaro la dazione in pagamento dell'immobile, previo atto di transazione da sottoscrivere con accettazione;
a ciò non ha fatto seguito alcuna interlocuzione e risposta da parte dell'allora marito della , sig. CP [...]
. T_
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle proprie ragioni ed istanze.
Si è costituito in giudizio solo impugnando e contestando in toto ogni Parte_1 assunto deducendo che tra il sig. ed il sig. nessun accordo T_ CP_1 sarebbe intervenuto in ordine a presunti rapporti commerciali e di fornitura con terzi per conto del;
ha precisato che i lavori sono stati commissionati dalla sig.ra T_
, moglie del , la quale si sarebbe occupata dei pagamenti dei CP T_ fornitori e delle ditte esecutrici dei lavori.
Sotto tali profili ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Non si è costituita in giudizio la sig.ra che è rimasta contumace per CP tutto il giudizio.
Nel corso del processo è stata espletata prova per interpello nonché testimoniale e all'esito, precisate le parti le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.” Con sentenza depositata in data 8-5-2019 n. 958, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla restituzione, in solido tra loro ed in favore dell'attore, della somma di €uro 56.000,00, oltre interessi fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 13-6-2019, invocandone Parte_1 la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo impugnava la sentenza di primo grado per dedotta carenza di validità della ricognizione di debito nei suoi confronti, ritenendo che la promessa di pagamento della nulla dimostrava in relazione alla di lui posizione e che CP
l'atteggiamento della predetta risultava sospetto, atteso che in quel momento storico i rapporti tra i coniugi si erano interrotti e che dopo due giorni dalla missiva di cui in oggetto la medesima depositava in Tribunale ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi.
Affermava, quindi, che il riconoscimento di debito è atto unilaterale e che non può estendersi ad altro soggetto creandosi altrimenti un'obbligazione solidale senza che una delle parti ne sia a conoscenza. Riteneva che anche le fatture prodotte non avessero alcuna valenza probatoria circa l'esistenza di un presunto debito nei suoi confronti e che i testi, affermando che il committente della ristrutturazione fosse il CP_
, confermavano che nessun rapporto vi era stato tra lui e le ditte.
Evidenziava, ancora, di avere provveduto ai lavori di ristrutturazione in questione mediante la vendita di un immobile per la somma di €uro 42.400,00, nonché tramite l'aiuto economico dei familiari, e che, in ogni caso, attraverso le fatture in atti risultava dimostrato un credito di €uro 29.965,17, contro gli €uro 56.000,00 riconosciuti in sentenza.
Con un secondo motivo di appello, poi, la pronuncia gravata veniva censurata per contraddittorietà ed illogicità con riferimento alla individuazione della figura del committente dei lavori di ristrutturazione, reputandosi sul punto, infatti, che il giudice aveva in un primo momento considerato committente degli stessi il signor CP_
sulla base del contenuto della testimonianza resa dal , Testimone_1 affermando successivamente in sentenza come la avesse riconosciuto che CP la commissione dei lavori fosse stata operata dal . T_
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27-1-
2020, contestando la fondatezza delle censure svolte da controparte avverso la sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, mentre la CP malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 25-2-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova premettere che la promessa di pagamento consiste in un atto unilaterale con il quale un soggetto promette il pagamento di una determinata somma nei confronti di un'altra persona, differenziandosi della ricognizione di debito, che è invece l'atto con cui una parte riconosce il proprio debito verso l'altra. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, entrambe disciplinate dall'art. 1988 c.c., producono l'effetto di dispensare il beneficiario della promessa o della ricognizione dall'onere di provare il rapporto sottostante, prevedendo il disposto sopra citato, infatti, testualmente che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”.
Ne discende, dunque, che il soggetto a cui è rivolta la promessa è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione, che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore, il quale, per liberarsi, dovrà dimostrare che non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo lega al creditore, mentre nel caso di promesse titolate (ossia quelle promesse in cui viene esplicitamente indicato il motivo del debito) sarà sufficiente provare l'insussistenza dello specifico rapporto menzionato nella promessa. In proposito la
Corte di Cassazione, Sez. 3 Civile, con ordinanza del 10/12/2024 n. 31818 ha affermato che “la ricognizione di debito (così come la promessa di pagamento) non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o
è invalido o si è estinto.”.
È stata, altresì, oggetto di dibattito la questione del se la promessa di pagamento e la ricognizione di debito possano produrre effetto probatorio anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quello che le abbia rese. Sul punto la giurisprudenza si è espressa positivamente ritenendo che “la ricognizione di debito può offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il primo sia parte, nonché la menzione di fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione della pretesa azionata.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 20689 del 13-10-2016.).
Nel caso in esame quanto affermato nella promessa di pagamento della OR
(che con missiva del 18 dicembre 2012, nel riscontrare la lettera del CP [...]
, per mezzo della quale costui chiedeva ad entrambi i coniugi il pagamento CP_1 della somma anticipata in loro nome, riconosceva tutti i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di proprietà di essi convenuti e l'importo di essi pari ad €uro
56.000,00, proponendo in luogo della consegna del danaro la dazione in pagamento dell'immobile per la sua quota parte, da formalizzarsi con atto di transazione) trova conferma nell'escussione dei testi di parte attrice in prime cure e attuale appellata, gran parte dei quali sono coloro che si sono occupati dei lavori di ristrutturazione e che quindi non hanno alcun interesse personale rispetto all'esito del presente gravame.
Infatti, il teste - all'udienza del 7-4-2016 – affermava: <confermo Testimone_1 che il signor mi commissionava i lavori da eseguire presso CP_1
l'abitazione dei signori .>> <<confermo il 3 capitolo di prova persona_1 facendo presente che i signori erano presenti>> <<posso riferire persona_1 cp_ che i lavori mi venivano commissionati dal , ma non ho mai avuto rapporti diretti con signori>> <<i> il teste – Controparte_1 Testimone_2 all'udienza dell'11-5-2017 - riferiva che: <il signor mi CP_1 commissionava dei lavori presso l'abitazione dei signori sita in Persona_1
Mendicino […] mentre svolgevo i lavori erano presenti i signori Parte_2
[…] posso riferire che i lavori da me effettuati presso l'abitazione dei signori
sono stati pagati dal signor […] non esisteva alcun Persona_1 CP_1 progetto ma il tutto veniva stabilito dalla OR . Il veniva la sera CP T_
a visionare i lavori>; il teste – all'udienza del 22-02-2018 – Testimone_3 dichiarava: <ricordo che i lavori mi sono stati pagati dal signor , Controparte_1 confermando così tutti i predetti quanto sostenuto dalla . CP
D'altro canto, sebbene i testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado a richiesta di parte convenuta rendessero edotto il giudicante del fatto che le spese di ristrutturazione erano state pagate tramite il denaro ricevuto in prestito dai genitori e da altri parenti del cui quest'ultimo si era rivolto, tali affermazioni Parte_1 non trovano riscontro probatorio in alcun documento, quali potrebbero essere le fatture delle ditte appaltatrici (che di fatto non vi sono), né risultano prodotta documentazione attestante che tali somme di denaro siano state impiegate per la ristrutturazione dell'immobile in questione.
Inoltre, quand'anche fosse provata la dazione del prestito di €uro 14.000,00, ciò non farebbe venir meno la pretesa restitutoria del ed anzi detta circostanza CP_1 farebbe propendere per la veridicità dei fatti per come raccontati dal predetto, in quanto tale somma potrebbe essere stata richiesta per ripagare il debito del T_ CP_ nei confronti della . Infatti, la somma prestata e utilizzata dal per i CP lavori di ristrutturazione era pari nel totale all'incirca a €uro 70.000,00 e la CP nella propria promessa di pagamento affermava che la somma ancora dovuta era pari ad € 56.000,00, debito che quest'ultima voleva estinguere tramite la dazione di un immobile: sommando tale cifra a quella del presunto prestito, il relativo risultato CP_ consiste proprio nella cifra totale pagata dal . CP_ Ancora, l'appellante, sebbene affermi che nulla da parte sua era dovuto al , in quanto egli stesso aveva provveduto al pagamento della ristrutturazione con il ricavato della vendita di un immobile e per mezzo del prestito dei parenti, viene tuttavia smentito sia dalle dichiarazioni dei testi, che dalle ricevute prodotte in atti attestanti che il pagamento del lavori era stato effettuato dal : qualora, CP_1 infatti, i lavori fossero stati in realtà eseguiti e pagati dal per come dal Parte_1 CP_ medesimo sostenuto, non avrebbe avuto alcun senso che il si occupasse di quei lavori e provvedesse al loro pagamento.
In ultimo, è emerso dagli atti di causa come il avesse tentato di donare T_
l'immobile in discussione ai figli, onde scongiurare le conseguenze di una procedura esecutiva avviata su di esso, ma relativamente al suddetto atto dispositivo era stata poi proposta azione revocatoria e, quindi, emessa sentenza di accoglimento di detta domanda giudiziale.
Né, alla luce di quanto si evince dagli atti, può altrimenti trovare spazio l'applicazione al caso di specie dell'art. 2034 c.c., così come subordinatamente invocata dall'appellante nei propri scritti difensivi, in punto di prevista non ripetibilità di quanto adempiuto in virtù di una obbligazione naturale, atteso che la norma richiede, in ogni caso, non solo in via esplicita il requisito della spontaneità, ma anche, in virtù delle pronunce giurisprudenziali, un rapporto di proporzionalità tra la prestazione eseguita e le capacità economiche del debitore, e l'interesse che si intende soddisfare (cfr. Cass. Civ., I Sez., ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28: “La sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass. civ.
19578/2016).”), tutti elementi non riscontrabili nel caso de quo.
Deve essere parimenti disatteso il secondo motivo di appello.
Sostiene in argomento parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe fatto una commistione sulla persona del committente, individuandola prima nel T_
e poi nel .
[...] CP_1
Al contrario, deve osservarsi come l'affermazione contenuta in sentenza a cui si riferisce l'appellante, ossia l'inciso “la durante il reso interrogatorio CP formale ha confermato quanto da lei scritto nella dichiarazione del 18 dicembre
2012 aggiungendo che i lavori di ristrutturazione erano stati commissionati dal marito, all'attore loro amico di famiglia ed iniziati nell'aprile 2012 e Parte_1 che loro tre insieme hanno provveduto ad individuare la ditta che materialmente avrebbe eseguito i lavori ed individuata in quella dello zio del , T_ Pt_3 CP_
, in quanto il non era titolare di impresa edile.” (cfr. pagg. 3 e 4,
[...] penultimo capoverso, della sentenza impugnata) non risulta in contrasto con quanto emerso in corso di causa, né tanto meno il giudice è incorso in contraddizione. Infatti, CP_ da tale affermazione si evince che era proprio il ad incaricare il di far T_ eseguire i lavori di ristrutturazione e che dunque fosse sua la volontà di eseguirli, e CP_ che tutti e tre insieme (il e i coniugi ) avrebbero poi scelto le Persona_1 CP_ ditte cui rivolgersi, il cui incarico formale sarebbe poi stato conferito dal .
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discende il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue e in relazione alle quali deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario, risultando l'appellato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato come da delibera in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , con atto di citazione notificato il 13-6-2019, avverso la sentenza CP del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 8-5-2019 n. 958, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)